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Centrale Allarme Interbancaria 2026: verifica e durata

Data: 30 ottobre 2026
Tempo di lettura: 9 min
Libretto di assegni con un assegno annullato e una carta di pagamento, simbolo della Centrale di Allarme Interbancaria
Scritto e verificato dalla Redazione di Pro-Aiuto, specializzata in documenti d'impresa, visure camerali e catastali. Contenuti basati esclusivamente su fonti ufficiali (Banca d'Italia, Normattiva, Camera di Commercio).
Pubblicato il 30 ottobre 2026 · Aggiornato a .

In sintesi: Centrale di Allarme Interbancaria

La Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) è l'archivio della Banca d'Italia che registra chi emette assegni senza provvista o senza autorizzazione (iscrizione di 6 mesi con revoca di sistema) e chi subisce la revoca di una carta di pagamento per insoluti (iscrizione di 2 anni), ai sensi della L. 386/1990 come modificata dal D.Lgs. 507/1999.

  • Gestore: Banca d'Italia (titolare del trattamento), con un gestore tecnico esterno.
  • Segmenti: CAPRI e PASS (assegni), CARTER e PROCAR (carte), ASA e ASP (sanzioni).
  • Durata: 6 mesi per gli assegni, 2 anni per le carte, da 2 a 5 anni per le sanzioni del Prefetto, 10 anni per gli assegni smarriti o non restituiti.
  • Verifica: gratuita, solo sui propri dati, dal Portale dei servizi online della Banca d'Italia (unico canale telematico dal 13 aprile 2026) o in Filiale.
  • Via d'uscita: pagamento tardivo entro 60 giorni con penale del 10% (art. 8 L. 386/1990); dopo l'iscrizione, cancellazione solo alla scadenza.

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Cos'è la CAI e cosa contengono i sei segmenti

La Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) è l'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, istituito presso la Banca d'Italia dall'art. 10-bis della L. 386/1990 (introdotto dal D.Lgs. 507/1999) e disciplinato dal Regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002, da ultimo modificato con il Provvedimento del 25 marzo 2021 (G.U. n. 84 dell'8 aprile 2021). La Banca d'Italia è titolare del trattamento e si avvale di un gestore tecnico esterno per la gestione dell'infrastruttura.

L'archivio è alimentato da banche, Poste Italiane, intermediari emittenti carte, Prefetture e autorità giudiziaria, ciascuno responsabile dell'esattezza dei dati trasmessi; l'art. 10-bis c. 1 L. 386/1990 elenca sei categorie di dati, che il Regolamento organizza in sei segmenti.

I sei segmenti della Centrale di Allarme Interbancaria (Regolamento Banca d'Italia 29 gennaio 2002)
SegmentoCosa registraChi lo alimentaEffetto sull'iscritto
CAPRINominativi che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista (art. 10-bis c. 1 lett. a)Banca o Poste trattariaRevoca di sistema: divieto di emettere assegni e di stipulare nuove convenzioni per 6 mesi
PASSAssegni non pagati, non restituiti dopo la revoca, sottratti, smarriti o bloccati (lett. b e f)Banca o Poste trattariaIl titolo è bloccato: la banca può rifiutarne il pagamento
CARTERNominativi a cui è stata revocata l'autorizzazione all'uso di carte di pagamento per insoluti (lett. d)Intermediario emittente la cartaValore informativo: ogni emittente decide se rilasciare una nuova carta
PROCARCarte revocate, sottratte o smarrite (lett. e e f)Intermediario emittente la cartaLa carta è bloccata nei circuiti
ASASanzioni amministrative pecuniarie e accessorie irrogate dal Prefetto per assegni irregolari (lett. c)PrefetturaDivieto di emettere assegni non inferiore a 2 anni e, nei casi gravi, interdizioni
ASPSanzioni penali per violazione degli obblighi accessori (lett. c)Autorità giudiziariaIscrizione da 2 a 5 anni

Un'impresa entra nella CAI attraverso le stesse porte di una persona fisica: l'assegno della società emesso senza provvista sul conto aziendale iscrive in CAPRI la società stessa, non l'amministratore che lo ha firmato; la carta aziendale revocata per insoluti iscrive in CARTER l'intestatario del rapporto. Per questo la verifica della posizione di una società va richiesta dal legale rappresentante, come spiegato più avanti.

Quanto dura l'iscrizione nella CAI

L'iscrizione nella CAI dura 6 mesi per chi ha emesso assegni senza provvista o senza autorizzazione, 2 anni per chi ha subito la revoca di una carta di pagamento e da 2 a 5 anni per le sanzioni irrogate dal Prefetto o dal giudice; gli assegni non restituiti dopo la revoca, smarriti o sottratti restano registrati 10 anni (Banca d'Italia, accesso ai dati CAI). Alla scadenza il dato viene cancellato automaticamente: l'archivio non conserva dati storici, quindi una visura CAI non mostra mai iscrizioni passate.

Durata delle iscrizioni nella CAI per categoria di dato (Banca d'Italia, 2026)
Dato registratoDurataDecorrenzaCancellazione anticipata
Nominativo per assegno senza provvista o autorizzazione (CAPRI)6 mesiData di iscrizione comunicata nel preavviso di revocaNo: solo rettifica del dato errato tramite l'ente segnalante
Identificativi degli assegni irregolari (PASS)6 mesiIscrizioneNo
Assegni non restituiti, smarriti, sottratti o bloccati (PASS)10 anniIscrizioneNo
Nominativo per carta revocata per insoluti (CARTER)2 anniRevoca comunicata dall'emittenteNo: il pagamento integrale tardivo viene annotato (Provv. 25 marzo 2021), ma non cancella
Carte revocate, sottratte o smarrite (PROCAR)2 anniIscrizioneNo
Sanzioni amministrative del Prefetto (ASA) e penali (ASP)Da 2 a 5 anniProvvedimento sanzionatorioNo

L'iscrizione in CAPRI produce un effetto automatico, la revoca di sistema, valida per tutti i conti dell'iscritto presso qualsiasi banca o ufficio postale; l'iscrizione in CARTER ha solo valore informativo (FAQ Banca d'Italia) e ogni emittente decide in autonomia. Dall'8 maggio 2021 l'emittente deve annotare nella CAI l'avvenuto pagamento integrale del debito, anche tardivo: l'iscrizione resta fino ai 2 anni, ma chi la consulta vede che il debito è saldato.

Assegno senza provvista: la cronologia dal preavviso alla revoca di sistema

Dalla presentazione di un assegno scoperto all'iscrizione in CAI passano almeno 70 giorni, perché la legge impone alla banca trattaria un preavviso entro 10 giorni (art. 9-bis L. 386/1990) e concede al traente 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione per il pagamento tardivo (art. 8). Un ufficio amministrativo che riceve il preavviso ha quindi una finestra precisa per evitare la revoca di sistema, le sanzioni del Prefetto e l'eventuale protesto.

Cronologia sintetica dell'assegno senza provvista: termini di legge e registri coinvolti (L. 386/1990)
FaseTermineNormaRegistro coinvolto
Presentazione dell'assegno all'incasso8 giorni se pagabile sulla piazza di emissione, 15 giorni altroveArt. 32 R.D. 1736/1933Nessuno
Mancato pagamento e preavviso di revocaEntro 10 giorni dalla presentazione, con telegramma o raccomandata A/RArt. 9-bis L. 386/1990Nessuno (ancora)
Pagamento tardivoEntro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione: importo + interessi + penale 10% + speseArt. 8 L. 386/1990Nessuno, se la prova del pagamento arriva alla banca
Iscrizione in CAPRI e revoca di sistemaNon prima di 10 giorni dal ricevimento del preavviso; divieto di assegni per 6 mesiArtt. 9 e 10-bis L. 386/1990CAI (CAPRI, PASS)
Protesto o constatazione equivalenteLevato dal notaio o ufficiale giudiziario; pubblicato per 5 anniL. 235/2000 e L. 77/1955Registro Informatico dei Protesti (CCIAA)
Sanzione amministrativa del PrefettoDa 516 a 3.099 € (da 1.032 a 6.197 € oltre 10.329 € o in caso di reiterazione), senza pagamento in misura ridottaArt. 2 L. 386/1990CAI (ASA), da 2 a 5 anni

Il pagamento tardivo entro 60 giorni

Il pagamento tardivo previsto dall'art. 8 L. 386/1990 esclude le sanzioni amministrative e l'iscrizione in CAI se, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, il traente paga l'importo dell'assegno, gli interessi legali, la penale del 10% e le eventuali spese di protesto o di constatazione equivalente. Il pagamento può avvenire direttamente al portatore, con deposito vincolato presso la banca trattaria a favore del portatore, oppure presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto. La prova è la quietanza del portatore con firma autenticata (rilasciata gratuitamente nello stesso giorno, art. 8 c. 3-bis) oppure l'attestazione della banca del deposito vincolato; va consegnata alla banca trattaria o al pubblico ufficiale prima della scadenza. Un pagamento parziale, o privo della penale e degli interessi, non impedisce l'iscrizione.

Le sanzioni del Prefetto e il segmento ASA

Scaduti i 60 giorni senza prova del pagamento, la banca comunica l'illecito al Prefetto, che applica la sanzione pecuniaria dell'art. 2 L. 386/1990 (da 516 a 3.099 €; da 1.032 a 6.197 € se l'assegno supera 10.329 € o in caso di reiterazione) e, quando l'importo supera 2.582 € o nei casi di assegno senza autorizzazione, il divieto di emettere assegni non inferiore a due anni (art. 5 c. 1). Oltre 51.645 €, o con due violazioni accertate nei cinque anni precedenti per oltre 10.329 € complessivi, scattano le sanzioni accessorie dell'art. 5 c. 2: interdizione dall'attività professionale o imprenditoriale, dalle funzioni direttive in società e incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Sono queste le misure che per un'impresa pesano più della sanzione pecuniaria, e restano visibili nel segmento ASA da 2 a 5 anni.

Hai ricevuto un assegno da una controparte? Verifica chi l'ha emesso

I dati nominativi della CAI sono accessibili solo all'interessato, ma lo stato dell'impresa che ha firmato l'assegno è pubblico: stato di attività, procedure concorsuali in corso, cariche e poteri di firma si leggono nella visura camerale, e i pignoramenti e i decreti ingiuntivi nelle pregiudizievoli da Tribunale.

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Come verificare la propria posizione nella CAI

La verifica della propria posizione nella CAI è gratuita e, dal 13 aprile 2026, si richiede online esclusivamente dal Portale dei servizi online per il cittadino della Banca d'Italia, oppure per posta, fax o di persona presso una Filiale abilitata; e-mail e PEC non sono più utilizzabili (comunicato Banca d'Italia del 12 febbraio 2026). Per una società la richiesta è presentata dal legale rappresentante o da un soggetto autorizzato dallo statuto.

  1. Accedere al Portale dei servizi online della Banca d'Italia con SPID, CIE o firma digitale; chi non dispone di identità digitale può firmare a mano il modulo cartaceo.
  2. Selezionare «Richiedi i dati» nella sezione Centrale di allarme interbancaria e scegliere la richiesta di dati nominativi.
  3. Presentare la richiesta, per una persona giuridica, come legale rappresentante o soggetto autorizzato dallo statuto, allegando il documento d'identità e la prova dei poteri (una visura camerale aggiornata evita richieste di integrazione).
  4. Indicare il recapito per la risposta, PEC o raccomandata A/R; se la richiesta della società è presentata da un delegato, il recapito deve essere riconducibile all'ente delegante.
  5. Inviare in alternativa il modulo «Richiesta dei dati nominativi» per posta ordinaria o fax a una Filiale abilitata con copia del documento, oppure presentarsi in Filiale con documento e codice fiscale: in questo caso la risposta è di norma immediata.
  6. Leggere l'esito segmento per segmento (CAPRI, CARTER, ASA, ASP): un esito negativo in tutti i segmenti significa nessuna iscrizione in corso, perché l'archivio non conserva dati scaduti.
  7. Chiedere la rettifica o la cancellazione di un dato errato all'ente che lo ha segnalato (banca, Poste, emittente, Prefettura), non alla Banca d'Italia; se l'ente non risponde, presentare un esposto alla Banca d'Italia o rivolgersi all'ABF, al Garante privacy o al giudice.

Procedura verificata il 30 ottobre 2026 sul portale ufficiale Banca d'Italia (Accesso ai dati della Centrale di allarme interbancaria).

Canali per verificare la propria posizione nella CAI a confronto: costi e tempi (Banca d'Italia, ottobre 2026)
CanaleChi può usarloCostoTempo di risposta
Portale servizi online Banca d'Italia (SPID/CIE/firma digitale)Interessato, legale rappresentante, delegato0 €Nessun termine pubblicato; definito dalla Banca d'Italia il canale «più tempestivo»
Filiale Banca d'Italia di personaInteressato con documento e codice fiscale0 €Di norma immediato allo sportello
Posta ordinaria o fax a una Filiale abilitataInteressato o rappresentante, con copia del documento0 € (spese postali a carico del richiedente)Non pubblicato; risposta via PEC o raccomandata A/R
Propria banca, Poste o emittente della cartaCliente dell'ente segnalante0 €Variabile; accesso limitato ai dati che l'ente stesso tratta
Intermediario privato (incluso Pro-Aiuto)Nessuno: i dati nominativi CAI non sono rivendibili a terziNon disponibilePer la due diligence sulla controparte si usano visura camerale e pregiudizievoli

Chi può chiedere cosa: la matrice di legittimazione

La CAI distingue tra dati nominativi, accessibili solo all'interessato, e dati non nominativi, accessibili a chiunque abbia un interesse legittimo: un'impresa che riceve un assegno può verificare se quel titolo risulta sottratto, smarrito o bloccato indicando numero dell'assegno, codice ABI della banca e CAB della filiale, senza conoscere la posizione del traente.

Matrice di legittimazione all'accesso ai dati CAI per tipo di richiedente (art. 10-bis L. 386/1990 e Regolamento Banca d'Italia)
RichiedenteDati ottenibiliCondizione
Persona fisicaTutti i segmenti a proprio nomeDirettamente o tramite tutore, curatore, erede, delegato o OCC
Società o enteTutti i segmenti a nome dell'enteRichiesta del legale rappresentante o di soggetto autorizzato dallo statuto; ammessi anche soci di SRL e di società di persone e curatori nominati dal Tribunale
Impresa che riceve un assegno o una carta (terzo con interesse legittimo)Solo dati non nominativi: stato dell'assegno (numero, ABI, CAB) o della carta (PAN)Nessuna informazione sul traente o sul titolare
Banche, Poste, intermediari vigilatiDati necessari a verificare il corretto uso di assegni e carteArt. 10-bis c. 4 L. 386/1990, finalità di legge
Prefetti e autorità giudiziariaAccesso direttoEsercizio delle rispettive funzioni

CAI, CRIF, Centrale Rischi e protesti: non sono lo stesso registro

La CAI registra solo assegni e carte irregolari: non contiene finanziamenti, fidi o rate, che sono di competenza del SIC EURISC gestito da CRIF S.p.A., gestore del Sistema di Informazioni Creditizie EURISC, e della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. Un'impresa iscritta in CAPRI può avere un profilo EURISC regolare e nessuna esposizione in Centrale Rischi, e viceversa. Per la mappa completa dei quattro registri in cui un debitore risulta davvero, con gestore, trigger e durata, vale la guida ai cattivi pagatori e ai registri dove risultano; per le basi del report EURISC e la lettura sezione per sezione, la guida alla visura CRIF e alla lettura del report. Il protesto, infine, è un atto pubblico levato dal notaio o dall'ufficiale giudiziario e pubblicato nel Registro Informatico dei Protesti delle Camere di Commercio per 5 anni: può coesistere con l'iscrizione CAI, ma segue regole di cancellazione proprie, descritte nella guida al protesto di assegno e cambiale e alla sua cancellazione.

Casi particolari: segnalati nonostante il pagamento e carte aziendali

I due casi che generano più contenzioso sono l'iscrizione in CAPRI nonostante un pagamento tardivo completo e la scoperta tardiva di un'iscrizione in CARTER per una carta aziendale: in entrambi la cancellazione dipende dall'ente segnalante, non dalla Banca d'Italia.

Tre scenari operativi per l'impresa e l'esito nella CAI (L. 386/1990, FAQ Banca d'Italia)
ScenarioCosa succede nella CAIAzione del professionista
Pagamento tardivo completo (importo + interessi + 10% + spese) entro 60 giorni, ma la banca iscrive comunqueIscrizione illegittima: la banca non aveva ricevuto la prova del pagamento al momento della segnalazioneInviare la quietanza autenticata alla banca trattaria e chiedere la cancellazione; in assenza di riscontro, ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. (il Tribunale di Milano ha ordinato la cancellazione in un caso analogo) o esposto alla Banca d'Italia
Pagamento parziale o senza penale e interessiIscrizione legittima per 6 mesi, sanzione del PrefettoNessun rimedio sulla CAI; contestare al Prefetto solo vizi del procedimento e versare il saldo per ridurre l'esposizione al protesto
Carta aziendale revocata per insoluti su transazioni offline (ad esempio acquisti a bordo di un aereo addebitati in ritardo)Iscrizione in CARTER per 2 anni, visibile a tutti gli emittenti italiani; il pagamento successivo viene annotato ma non cancellaVerificare la posizione dal portale prima di richiedere nuove carte o fidi; conservare i solleciti dell'emittente per dimostrare l'eventuale mancata ricezione
⚠️ Conto corrente dopo la revoca di sistema. La revoca di sistema vieta per 6 mesi di emettere assegni e di stipulare nuove convenzioni di assegno, non di avere un conto: la banca può chiudere il rapporto solo nei termini del contratto. Chi si vede rifiutare l'apertura di un conto per via di un'iscrizione CAI o di un protesto può chiedere il conto di base, come spiegato nella guida al conto corrente con segnalazione CRIF e al conto di base.

Decreto ingiuntivo e pignoramenti della controparte, prima di accettare un titolo

Un'impresa che ha già subito azioni esecutive difficilmente onorerà un assegno post-datato: le pregiudizievoli da Tribunale mostrano pignoramenti, decreti ingiuntivi e ipoteche giudiziali a carico della società, in un report pronto per il fascicolo del credito.

pignoramenti e decretireport in PDFuso professionale

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Domande frequenti sulla Centrale di Allarme Interbancaria

Come richiedere i dati CAI di una società nel 2026?

Dal 13 aprile 2026 i dati CAI di una società si richiedono a costo zero dal Portale dei servizi online della Banca d'Italia, unico canale telematico, con la richiesta presentata dal legale rappresentante o da un soggetto autorizzato dallo statuto. In alternativa restano possibili la posta ordinaria, il fax e la presentazione di persona in una Filiale abilitata, allegando il documento d'identità e la prova dei poteri.

Quanto dura l'iscrizione nella CAI per un assegno senza provvista?

L'iscrizione nella CAI per un assegno senza provvista o senza autorizzazione dura 6 mesi e si cancella automaticamente alla scadenza. Durante i 6 mesi opera la revoca di sistema (art. 9 L. 386/1990): divieto di emettere assegni e di stipulare nuove convenzioni di assegno presso qualsiasi banca o ufficio postale, con obbligo di restituire i moduli non utilizzati.

Quanto costa verificare la propria posizione nella Centrale di Allarme Interbancaria?

0 €: la verifica della propria posizione nella CAI è gratuita su tutti i canali della Banca d'Italia, portale online, Filiale di persona, posta o fax. Non esistono servizi a pagamento legittimi che rivendano i dati nominativi CAI di un terzo, perché l'accesso è riservato all'interessato e agli enti indicati dall'art. 10-bis L. 386/1990.

Si può uscire dalla CAI prima dei 6 mesi?

No, un'iscrizione legittima in CAI non si cancella prima della scadenza: l'unico modo per evitarla è il pagamento tardivo completo entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (art. 8 L. 386/1990), con interessi, penale del 10% e spese. Se l'iscrizione è errata o avvenuta nonostante il pagamento, la rettifica va chiesta alla banca segnalante, con esposto alla Banca d'Italia o ricorso all'ABF o al giudice in caso di inerzia.

Un'impresa può verificare se un cliente è iscritto alla CAI?

No, i dati nominativi della CAI sono accessibili solo all'interessato, alle banche, agli intermediari vigilati, ai Prefetti e all'autorità giudiziaria. Un'impresa che riceve un assegno può verificare solo il dato non nominativo, cioè se quel titolo risulta sottratto, smarrito o bloccato (numero, ABI e CAB); per valutare la controparte può chiedere al cliente la propria visura CAI e consultare registri pubblici come la visura camerale.

Quanto resta in CAI una carta di credito revocata?

Una carta di pagamento revocata per insoluti resta nel segmento CARTER della CAI per 2 anni. L'iscrizione ha valore solo informativo: ogni emittente decide se rilasciare una nuova carta e, dall'8 maggio 2021, deve annotare l'avvenuto pagamento integrale del debito, che resta però visibile fino alla scadenza dei 2 anni (Provvedimento Banca d'Italia 25 marzo 2021).

Qual è la differenza tra CAI e protesto?

La CAI è l'archivio della Banca d'Italia che registra l'emittente dell'assegno irregolare per 6 mesi; il protesto è l'atto pubblico che constata il mancato pagamento del titolo, pubblicato nel Registro Informatico dei Protesti della Camera di Commercio per 5 anni. Lo stesso assegno scoperto può produrre entrambi, con durate e rimedi diversi.

La CAI contiene i finanziamenti e i ritardi di pagamento delle rate?

No, la CAI registra solo assegni e carte di pagamento irregolari (art. 10-bis L. 386/1990). Mutui, prestiti, leasing e rate in ritardo sono registrati nei sistemi di informazioni creditizie privati come EURISC di CRIF e, sopra le soglie di censimento, nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, che sono archivi distinti con regole di accesso e durata proprie.

Continua con le guide operative per lo studio:

Fonti ufficiali / Official sources: Banca d'Italia – Accesso ai dati della Centrale di allarme interbancaria | Banca d'Italia – Centrale di allarme interbancaria (CAI) | Banca d'Italia – FAQ assegni, carte e CAI | Banca d'Italia – Comunicato 12 febbraio 2026 | Banca d'Italia – Comunicato 9 aprile 2021 (CARTER) | Normattiva – L. 15 dicembre 1990, n. 386 | Gazzetta Ufficiale n. 84/2021 – Provvedimento Banca d'Italia 25 marzo 2021 | Camera di Commercio – Cancellazione dei protesti per decorso del termine di 5 anni

Articolo aggiornato a / Article updated: . Le tariffe e le procedure indicate fanno riferimento alla normativa vigente. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sul portale ufficiale.