Pubblicato il 30 ottobre 2026 · Aggiornato a .
In sintesi: Centrale di Allarme Interbancaria
La Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) è l'archivio della Banca d'Italia che registra chi emette assegni senza provvista o senza autorizzazione (iscrizione di 6 mesi con revoca di sistema) e chi subisce la revoca di una carta di pagamento per insoluti (iscrizione di 2 anni), ai sensi della L. 386/1990 come modificata dal D.Lgs. 507/1999.
- Gestore: Banca d'Italia (titolare del trattamento), con un gestore tecnico esterno.
- Segmenti: CAPRI e PASS (assegni), CARTER e PROCAR (carte), ASA e ASP (sanzioni).
- Durata: 6 mesi per gli assegni, 2 anni per le carte, da 2 a 5 anni per le sanzioni del Prefetto, 10 anni per gli assegni smarriti o non restituiti.
- Verifica: gratuita, solo sui propri dati, dal Portale dei servizi online della Banca d'Italia (unico canale telematico dal 13 aprile 2026) o in Filiale.
- Via d'uscita: pagamento tardivo entro 60 giorni con penale del 10% (art. 8 L. 386/1990); dopo l'iscrizione, cancellazione solo alla scadenza.
dati ufficiali · online
Cos'è la CAI e cosa contengono i sei segmenti
La Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) è l'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, istituito presso la Banca d'Italia dall'art. 10-bis della L. 386/1990 (introdotto dal D.Lgs. 507/1999) e disciplinato dal Regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002, da ultimo modificato con il Provvedimento del 25 marzo 2021 (G.U. n. 84 dell'8 aprile 2021). La Banca d'Italia è titolare del trattamento e si avvale di un gestore tecnico esterno per la gestione dell'infrastruttura.
L'archivio è alimentato da banche, Poste Italiane, intermediari emittenti carte, Prefetture e autorità giudiziaria, ciascuno responsabile dell'esattezza dei dati trasmessi; l'art. 10-bis c. 1 L. 386/1990 elenca sei categorie di dati, che il Regolamento organizza in sei segmenti.
| Segmento | Cosa registra | Chi lo alimenta | Effetto sull'iscritto |
|---|---|---|---|
| CAPRI | Nominativi che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista (art. 10-bis c. 1 lett. a) | Banca o Poste trattaria | Revoca di sistema: divieto di emettere assegni e di stipulare nuove convenzioni per 6 mesi |
| PASS | Assegni non pagati, non restituiti dopo la revoca, sottratti, smarriti o bloccati (lett. b e f) | Banca o Poste trattaria | Il titolo è bloccato: la banca può rifiutarne il pagamento |
| CARTER | Nominativi a cui è stata revocata l'autorizzazione all'uso di carte di pagamento per insoluti (lett. d) | Intermediario emittente la carta | Valore informativo: ogni emittente decide se rilasciare una nuova carta |
| PROCAR | Carte revocate, sottratte o smarrite (lett. e e f) | Intermediario emittente la carta | La carta è bloccata nei circuiti |
| ASA | Sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie irrogate dal Prefetto per assegni irregolari (lett. c) | Prefettura | Divieto di emettere assegni non inferiore a 2 anni e, nei casi gravi, interdizioni |
| ASP | Sanzioni penali per violazione degli obblighi accessori (lett. c) | Autorità giudiziaria | Iscrizione da 2 a 5 anni |
Un'impresa entra nella CAI attraverso le stesse porte di una persona fisica: l'assegno della società emesso senza provvista sul conto aziendale iscrive in CAPRI la società stessa, non l'amministratore che lo ha firmato; la carta aziendale revocata per insoluti iscrive in CARTER l'intestatario del rapporto. Per questo la verifica della posizione di una società va richiesta dal legale rappresentante, come spiegato più avanti.
Quanto dura l'iscrizione nella CAI
L'iscrizione nella CAI dura 6 mesi per chi ha emesso assegni senza provvista o senza autorizzazione, 2 anni per chi ha subito la revoca di una carta di pagamento e da 2 a 5 anni per le sanzioni irrogate dal Prefetto o dal giudice; gli assegni non restituiti dopo la revoca, smarriti o sottratti restano registrati 10 anni (Banca d'Italia, accesso ai dati CAI). Alla scadenza il dato viene cancellato automaticamente: l'archivio non conserva dati storici, quindi una visura CAI non mostra mai iscrizioni passate.
| Dato registrato | Durata | Decorrenza | Cancellazione anticipata |
|---|---|---|---|
| Nominativo per assegno senza provvista o autorizzazione (CAPRI) | 6 mesi | Data di iscrizione comunicata nel preavviso di revoca | No: solo rettifica del dato errato tramite l'ente segnalante |
| Identificativi degli assegni irregolari (PASS) | 6 mesi | Iscrizione | No |
| Assegni non restituiti, smarriti, sottratti o bloccati (PASS) | 10 anni | Iscrizione | No |
| Nominativo per carta revocata per insoluti (CARTER) | 2 anni | Revoca comunicata dall'emittente | No: il pagamento integrale tardivo viene annotato (Provv. 25 marzo 2021), ma non cancella |
| Carte revocate, sottratte o smarrite (PROCAR) | 2 anni | Iscrizione | No |
| Sanzioni amministrative del Prefetto (ASA) e penali (ASP) | Da 2 a 5 anni | Provvedimento sanzionatorio | No |
L'iscrizione in CAPRI produce un effetto automatico, la revoca di sistema, valida per tutti i conti dell'iscritto presso qualsiasi banca o ufficio postale; l'iscrizione in CARTER ha solo valore informativo (FAQ Banca d'Italia) e ogni emittente decide in autonomia. Dall'8 maggio 2021 l'emittente deve annotare nella CAI l'avvenuto pagamento integrale del debito, anche tardivo: l'iscrizione resta fino ai 2 anni, ma chi la consulta vede che il debito è saldato.
Assegno senza provvista: la cronologia dal preavviso alla revoca di sistema
Dalla presentazione di un assegno scoperto all'iscrizione in CAI passano almeno 70 giorni, perché la legge impone alla banca trattaria un preavviso entro 10 giorni (art. 9-bis L. 386/1990) e concede al traente 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione per il pagamento tardivo (art. 8). Un ufficio amministrativo che riceve il preavviso ha quindi una finestra precisa per evitare la revoca di sistema, le sanzioni del Prefetto e l'eventuale protesto.
| Fase | Termine | Norma | Registro coinvolto |
|---|---|---|---|
| Presentazione dell'assegno all'incasso | 8 giorni se pagabile sulla piazza di emissione, 15 giorni altrove | Art. 32 R.D. 1736/1933 | Nessuno |
| Mancato pagamento e preavviso di revoca | Entro 10 giorni dalla presentazione, con telegramma o raccomandata A/R | Art. 9-bis L. 386/1990 | Nessuno (ancora) |
| Pagamento tardivo | Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione: importo + interessi + penale 10% + spese | Art. 8 L. 386/1990 | Nessuno, se la prova del pagamento arriva alla banca |
| Iscrizione in CAPRI e revoca di sistema | Non prima di 10 giorni dal ricevimento del preavviso; divieto di assegni per 6 mesi | Artt. 9 e 10-bis L. 386/1990 | CAI (CAPRI, PASS) |
| Protesto o constatazione equivalente | Levato dal notaio o ufficiale giudiziario; pubblicato per 5 anni | L. 235/2000 e L. 77/1955 | Registro Informatico dei Protesti (CCIAA) |
| Sanzione amministrativa del Prefetto | Da 516 a 3.099 € (da 1.032 a 6.197 € oltre 10.329 € o in caso di reiterazione), senza pagamento in misura ridotta | Art. 2 L. 386/1990 | CAI (ASA), da 2 a 5 anni |
Il pagamento tardivo entro 60 giorni
Il pagamento tardivo previsto dall'art. 8 L. 386/1990 esclude le sanzioni amministrative e l'iscrizione in CAI se, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, il traente paga l'importo dell'assegno, gli interessi legali, la penale del 10% e le eventuali spese di protesto o di constatazione equivalente. Il pagamento può avvenire direttamente al portatore, con deposito vincolato presso la banca trattaria a favore del portatore, oppure presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto. La prova è la quietanza del portatore con firma autenticata (rilasciata gratuitamente nello stesso giorno, art. 8 c. 3-bis) oppure l'attestazione della banca del deposito vincolato; va consegnata alla banca trattaria o al pubblico ufficiale prima della scadenza. Un pagamento parziale, o privo della penale e degli interessi, non impedisce l'iscrizione.
Le sanzioni del Prefetto e il segmento ASA
Scaduti i 60 giorni senza prova del pagamento, la banca comunica l'illecito al Prefetto, che applica la sanzione pecuniaria dell'art. 2 L. 386/1990 (da 516 a 3.099 €; da 1.032 a 6.197 € se l'assegno supera 10.329 € o in caso di reiterazione) e, quando l'importo supera 2.582 € o nei casi di assegno senza autorizzazione, il divieto di emettere assegni non inferiore a due anni (art. 5 c. 1). Oltre 51.645 €, o con due violazioni accertate nei cinque anni precedenti per oltre 10.329 € complessivi, scattano le sanzioni accessorie dell'art. 5 c. 2: interdizione dall'attività professionale o imprenditoriale, dalle funzioni direttive in società e incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Sono queste le misure che per un'impresa pesano più della sanzione pecuniaria, e restano visibili nel segmento ASA da 2 a 5 anni.
Hai ricevuto un assegno da una controparte? Verifica chi l'ha emesso
I dati nominativi della CAI sono accessibili solo all'interessato, ma lo stato dell'impresa che ha firmato l'assegno è pubblico: stato di attività, procedure concorsuali in corso, cariche e poteri di firma si leggono nella visura camerale, e i pignoramenti e i decreti ingiuntivi nelle pregiudizievoli da Tribunale.
- Visura Camerale Ordinaria — stato attività, cariche, procedure concorsuali e capitale dell'impresa traente
- Pregiudizievoli da Tribunale — pignoramenti, decreti ingiuntivi e ipoteche giudiziali a carico della controparte
dati dell'impresareport in PDFfatturabile
dati ufficiali · online
Come verificare la propria posizione nella CAI
La verifica della propria posizione nella CAI è gratuita e, dal 13 aprile 2026, si richiede online esclusivamente dal Portale dei servizi online per il cittadino della Banca d'Italia, oppure per posta, fax o di persona presso una Filiale abilitata; e-mail e PEC non sono più utilizzabili (comunicato Banca d'Italia del 12 febbraio 2026). Per una società la richiesta è presentata dal legale rappresentante o da un soggetto autorizzato dallo statuto.
- Accedere al Portale dei servizi online della Banca d'Italia con SPID, CIE o firma digitale; chi non dispone di identità digitale può firmare a mano il modulo cartaceo.
- Selezionare «Richiedi i dati» nella sezione Centrale di allarme interbancaria e scegliere la richiesta di dati nominativi.
- Presentare la richiesta, per una persona giuridica, come legale rappresentante o soggetto autorizzato dallo statuto, allegando il documento d'identità e la prova dei poteri (una visura camerale aggiornata evita richieste di integrazione).
- Indicare il recapito per la risposta, PEC o raccomandata A/R; se la richiesta della società è presentata da un delegato, il recapito deve essere riconducibile all'ente delegante.
- Inviare in alternativa il modulo «Richiesta dei dati nominativi» per posta ordinaria o fax a una Filiale abilitata con copia del documento, oppure presentarsi in Filiale con documento e codice fiscale: in questo caso la risposta è di norma immediata.
- Leggere l'esito segmento per segmento (CAPRI, CARTER, ASA, ASP): un esito negativo in tutti i segmenti significa nessuna iscrizione in corso, perché l'archivio non conserva dati scaduti.
- Chiedere la rettifica o la cancellazione di un dato errato all'ente che lo ha segnalato (banca, Poste, emittente, Prefettura), non alla Banca d'Italia; se l'ente non risponde, presentare un esposto alla Banca d'Italia o rivolgersi all'ABF, al Garante privacy o al giudice.
Procedura verificata il 30 ottobre 2026 sul portale ufficiale Banca d'Italia (Accesso ai dati della Centrale di allarme interbancaria).
| Canale | Chi può usarlo | Costo | Tempo di risposta |
|---|---|---|---|
| Portale servizi online Banca d'Italia (SPID/CIE/firma digitale) | Interessato, legale rappresentante, delegato | 0 € | Nessun termine pubblicato; definito dalla Banca d'Italia il canale «più tempestivo» |
| Filiale Banca d'Italia di persona | Interessato con documento e codice fiscale | 0 € | Di norma immediato allo sportello |
| Posta ordinaria o fax a una Filiale abilitata | Interessato o rappresentante, con copia del documento | 0 € (spese postali a carico del richiedente) | Non pubblicato; risposta via PEC o raccomandata A/R |
| Propria banca, Poste o emittente della carta | Cliente dell'ente segnalante | 0 € | Variabile; accesso limitato ai dati che l'ente stesso tratta |
| Intermediario privato (incluso Pro-Aiuto) | Nessuno: i dati nominativi CAI non sono rivendibili a terzi | Non disponibile | Per la due diligence sulla controparte si usano visura camerale e pregiudizievoli |
Chi può chiedere cosa: la matrice di legittimazione
La CAI distingue tra dati nominativi, accessibili solo all'interessato, e dati non nominativi, accessibili a chiunque abbia un interesse legittimo: un'impresa che riceve un assegno può verificare se quel titolo risulta sottratto, smarrito o bloccato indicando numero dell'assegno, codice ABI della banca e CAB della filiale, senza conoscere la posizione del traente.
| Richiedente | Dati ottenibili | Condizione |
|---|---|---|
| Persona fisica | Tutti i segmenti a proprio nome | Direttamente o tramite tutore, curatore, erede, delegato o OCC |
| Società o ente | Tutti i segmenti a nome dell'ente | Richiesta del legale rappresentante o di soggetto autorizzato dallo statuto; ammessi anche soci di SRL e di società di persone e curatori nominati dal Tribunale |
| Impresa che riceve un assegno o una carta (terzo con interesse legittimo) | Solo dati non nominativi: stato dell'assegno (numero, ABI, CAB) o della carta (PAN) | Nessuna informazione sul traente o sul titolare |
| Banche, Poste, intermediari vigilati | Dati necessari a verificare il corretto uso di assegni e carte | Art. 10-bis c. 4 L. 386/1990, finalità di legge |
| Prefetti e autorità giudiziaria | Accesso diretto | Esercizio delle rispettive funzioni |
CAI, CRIF, Centrale Rischi e protesti: non sono lo stesso registro
La CAI registra solo assegni e carte irregolari: non contiene finanziamenti, fidi o rate, che sono di competenza del SIC EURISC gestito da CRIF S.p.A., gestore del Sistema di Informazioni Creditizie EURISC, e della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. Un'impresa iscritta in CAPRI può avere un profilo EURISC regolare e nessuna esposizione in Centrale Rischi, e viceversa. Per la mappa completa dei quattro registri in cui un debitore risulta davvero, con gestore, trigger e durata, vale la guida ai cattivi pagatori e ai registri dove risultano; per le basi del report EURISC e la lettura sezione per sezione, la guida alla visura CRIF e alla lettura del report. Il protesto, infine, è un atto pubblico levato dal notaio o dall'ufficiale giudiziario e pubblicato nel Registro Informatico dei Protesti delle Camere di Commercio per 5 anni: può coesistere con l'iscrizione CAI, ma segue regole di cancellazione proprie, descritte nella guida al protesto di assegno e cambiale e alla sua cancellazione.
Casi particolari: segnalati nonostante il pagamento e carte aziendali
I due casi che generano più contenzioso sono l'iscrizione in CAPRI nonostante un pagamento tardivo completo e la scoperta tardiva di un'iscrizione in CARTER per una carta aziendale: in entrambi la cancellazione dipende dall'ente segnalante, non dalla Banca d'Italia.
| Scenario | Cosa succede nella CAI | Azione del professionista |
|---|---|---|
| Pagamento tardivo completo (importo + interessi + 10% + spese) entro 60 giorni, ma la banca iscrive comunque | Iscrizione illegittima: la banca non aveva ricevuto la prova del pagamento al momento della segnalazione | Inviare la quietanza autenticata alla banca trattaria e chiedere la cancellazione; in assenza di riscontro, ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. (il Tribunale di Milano ha ordinato la cancellazione in un caso analogo) o esposto alla Banca d'Italia |
| Pagamento parziale o senza penale e interessi | Iscrizione legittima per 6 mesi, sanzione del Prefetto | Nessun rimedio sulla CAI; contestare al Prefetto solo vizi del procedimento e versare il saldo per ridurre l'esposizione al protesto |
| Carta aziendale revocata per insoluti su transazioni offline (ad esempio acquisti a bordo di un aereo addebitati in ritardo) | Iscrizione in CARTER per 2 anni, visibile a tutti gli emittenti italiani; il pagamento successivo viene annotato ma non cancella | Verificare la posizione dal portale prima di richiedere nuove carte o fidi; conservare i solleciti dell'emittente per dimostrare l'eventuale mancata ricezione |
Decreto ingiuntivo e pignoramenti della controparte, prima di accettare un titolo
Un'impresa che ha già subito azioni esecutive difficilmente onorerà un assegno post-datato: le pregiudizievoli da Tribunale mostrano pignoramenti, decreti ingiuntivi e ipoteche giudiziali a carico della società, in un report pronto per il fascicolo del credito.
- Pregiudizievoli da Tribunale — pignoramenti, decreti ingiuntivi e ipoteche giudiziali per soggetto
- Visura Camerale Ordinaria — poteri di firma di chi sottoscrive l'assegno e procedure concorsuali
pignoramenti e decretireport in PDFuso professionale
dati ufficiali · online
Domande frequenti sulla Centrale di Allarme Interbancaria
Come richiedere i dati CAI di una società nel 2026?
Dal 13 aprile 2026 i dati CAI di una società si richiedono a costo zero dal Portale dei servizi online della Banca d'Italia, unico canale telematico, con la richiesta presentata dal legale rappresentante o da un soggetto autorizzato dallo statuto. In alternativa restano possibili la posta ordinaria, il fax e la presentazione di persona in una Filiale abilitata, allegando il documento d'identità e la prova dei poteri.
Quanto dura l'iscrizione nella CAI per un assegno senza provvista?
L'iscrizione nella CAI per un assegno senza provvista o senza autorizzazione dura 6 mesi e si cancella automaticamente alla scadenza. Durante i 6 mesi opera la revoca di sistema (art. 9 L. 386/1990): divieto di emettere assegni e di stipulare nuove convenzioni di assegno presso qualsiasi banca o ufficio postale, con obbligo di restituire i moduli non utilizzati.
Quanto costa verificare la propria posizione nella Centrale di Allarme Interbancaria?
0 €: la verifica della propria posizione nella CAI è gratuita su tutti i canali della Banca d'Italia, portale online, Filiale di persona, posta o fax. Non esistono servizi a pagamento legittimi che rivendano i dati nominativi CAI di un terzo, perché l'accesso è riservato all'interessato e agli enti indicati dall'art. 10-bis L. 386/1990.
Si può uscire dalla CAI prima dei 6 mesi?
No, un'iscrizione legittima in CAI non si cancella prima della scadenza: l'unico modo per evitarla è il pagamento tardivo completo entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (art. 8 L. 386/1990), con interessi, penale del 10% e spese. Se l'iscrizione è errata o avvenuta nonostante il pagamento, la rettifica va chiesta alla banca segnalante, con esposto alla Banca d'Italia o ricorso all'ABF o al giudice in caso di inerzia.
Un'impresa può verificare se un cliente è iscritto alla CAI?
No, i dati nominativi della CAI sono accessibili solo all'interessato, alle banche, agli intermediari vigilati, ai Prefetti e all'autorità giudiziaria. Un'impresa che riceve un assegno può verificare solo il dato non nominativo, cioè se quel titolo risulta sottratto, smarrito o bloccato (numero, ABI e CAB); per valutare la controparte può chiedere al cliente la propria visura CAI e consultare registri pubblici come la visura camerale.
Quanto resta in CAI una carta di credito revocata?
Una carta di pagamento revocata per insoluti resta nel segmento CARTER della CAI per 2 anni. L'iscrizione ha valore solo informativo: ogni emittente decide se rilasciare una nuova carta e, dall'8 maggio 2021, deve annotare l'avvenuto pagamento integrale del debito, che resta però visibile fino alla scadenza dei 2 anni (Provvedimento Banca d'Italia 25 marzo 2021).
Qual è la differenza tra CAI e protesto?
La CAI è l'archivio della Banca d'Italia che registra l'emittente dell'assegno irregolare per 6 mesi; il protesto è l'atto pubblico che constata il mancato pagamento del titolo, pubblicato nel Registro Informatico dei Protesti della Camera di Commercio per 5 anni. Lo stesso assegno scoperto può produrre entrambi, con durate e rimedi diversi.
La CAI contiene i finanziamenti e i ritardi di pagamento delle rate?
No, la CAI registra solo assegni e carte di pagamento irregolari (art. 10-bis L. 386/1990). Mutui, prestiti, leasing e rate in ritardo sono registrati nei sistemi di informazioni creditizie privati come EURISC di CRIF e, sopra le soglie di censimento, nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, che sono archivi distinti con regole di accesso e durata proprie.
- Cattivi pagatori: i quattro registri dove risultano davvero — la matrice SIC EURISC, CAI, Protesti e Centrale Rischi per gestore, trigger e durata.
- Protesto di assegno e cambiale: come cancellarlo — i canali di cancellazione dal Registro dei Protesti con costi e tempi reali.
- Conto corrente con segnalazione e conto di base — quando la banca può rifiutare il conto e come ottenere il conto di base.
Fonti ufficiali / Official sources: Banca d'Italia – Accesso ai dati della Centrale di allarme interbancaria | Banca d'Italia – Centrale di allarme interbancaria (CAI) | Banca d'Italia – FAQ assegni, carte e CAI | Banca d'Italia – Comunicato 12 febbraio 2026 | Banca d'Italia – Comunicato 9 aprile 2021 (CARTER) | Normattiva – L. 15 dicembre 1990, n. 386 | Gazzetta Ufficiale n. 84/2021 – Provvedimento Banca d'Italia 25 marzo 2021 | Camera di Commercio – Cancellazione dei protesti per decorso del termine di 5 anni
Articolo aggiornato a / Article updated: . Le tariffe e le procedure indicate fanno riferimento alla normativa vigente. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sul portale ufficiale.
