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Visura Camerale Nuova Impresa 2026

Data: 4 giugno 2026
Tempo di lettura: 10 min
Visura camerale di una nuova società italiana con modulo ComUnica e timbro Camera di Commercio, sfondo marmo neutro
Scritto e verificato dalla Redazione di Pro-Aiuto, specializzata in documenti d'impresa, visure camerali e catastali. Contenuti basati esclusivamente su fonti ufficiali.
Pubblicato il 4 giugno 2026 · Aggiornato il .

🔍 In sintesi: visura camerale di una nuova impresa

Hai ricevuto la visura camerale di una società costituita da pochi mesi e i dati ti sembrano incompleti? È normale: il Registro Imprese aggiorna il record in tre fasi distinte. Ecco cosa aspettarti e quando la visura è affidabile per KYC e verifiche commerciali.

  • 3 fasi di iscrizione: pratica in istruttoria → esito evasione protocollo → visura ordinaria piena.
  • Tempi medi: 5–10 giorni lavorativi dalla ComUnica alla visura ordinaria completa.
  • Campi assenti per struttura: bilanci, storico REA, capitale interamente versato — normali nei primi 12 mesi.
  • Stato "inattiva": indica che l'attività non è ancora formalmente avviata, non che la società sia cessata.
  • KYC e due diligence: possibili già in fase 2, con limitazioni; pienamente affidabili da fase 3.
  • Red flag vs normalità: come distinguere dati assenti per struttura da segnali di anomalia reale.

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Perché la visura camerale di una nuova società è diversa

Quando una società viene costituita, il suo record nel Registro Imprese non appare istantaneamente nella forma completa che i professionisti si aspettano. Il processo di iscrizione segue un iter amministrativo preciso, regolato dalla normativa sul Registro Imprese (D.P.R. 581/1995 e successive modifiche), che produce documenti diversi in fasi successive. Ognuna di queste fasi fornisce informazioni parziali e ha un diverso valore giuridico e pratico per chi deve effettuare verifiche.

Comprendere in quale fase si trova la società che si sta esaminando — e cosa ci si può ragionevolmente aspettare di trovare (o non trovare) — è fondamentale per avvocati, commercialisti, compliance officer e uffici crediti che devono prendere decisioni su controparti di recente costituzione.

Le tre fasi di iscrizione al Registro Imprese

Dalla firma dell'atto costitutivo alla disponibilità di una visura camerale ordinaria piena, una nuova società attraversa tre fasi distinte.

Fase 1 — Pratica in istruttoria

Dopo la stipula dell'atto costitutivo dal notaio, il notaio stesso (o il commercialista per le SRL semplificate) invia la Comunicazione Unica (ComUnica) al Registro Imprese della Camera di Commercio competente per territorio. La pratica entra in stato di istruttoria: il conservatore del Registro Imprese verifica la completezza e la correttezza formale dei documenti depositati.

In questa fase, se si tenta di richiedere una visura camerale della società tramite i canali standard (Registro Imprese, portale Telemaco, fornitori accreditati come pro-aiuto.com), il sistema restituisce un "Documento di Pratica in Istruttoria" — non una visura vera e propria. Questo documento attesta che la pratica è stata ricevuta ma non ancora evasa.

⚠️ Attenzione Il documento "Pratica in Istruttoria" non è una visura camerale e non ha valore probatorio per terzi. Non può essere usato per KYC, verifiche bancarie o partecipazione a gare d'appalto.

Fase 2 — Esito evasione protocollo

Entro 5 giorni lavorativi dall'invio della ComUnica (art. 9 D.P.R. 581/1995), la Camera di Commercio evade la pratica e invia un documento denominato "Esito evasione protocollo" (denominazione in uso dal 30 settembre 2021, che ha sostituito la precedente "visura di evasione"). Questo documento conferma l'avvenuta iscrizione al Registro Imprese e riporta le informazioni specificamente connesse alla pratica appena evasa: dati anagrafici, forma giuridica, codice fiscale, P.IVA assegnata, sede legale, soci e amministratori.

💡 Nota tecnica L'"Esito evasione protocollo" non è predisposto per l'esibizione a terzi. Come indicato dalla stessa Camera di Commercio, è un documento per "proprio riscontro" del soggetto che ha inviato la pratica. Per esibizione a terzi va sempre richiesta la visura ordinaria.

Fase 3 — Visura camerale ordinaria piena

Una volta completata l'istruttoria, la società appare nel database del Registro Imprese e la visura camerale ordinaria diventa richiedibile da chiunque. I tempi complessivi dalla ComUnica alla disponibilità della visura ordinaria si attestano generalmente tra 7 e 10 giorni lavorativi per le SRL, con possibili variazioni in base alla Camera di Commercio territoriale e alla complessità della pratica.

È solo in questa fase che la visura ha pieno valore legale e informativo per terzi.

Cosa manca (per struttura) in una visura di nuova costituzione

Anche dopo che la visura ordinaria diventa disponibile, alcune sezioni saranno necessariamente incomplete nei primi mesi di vita della società. Non si tratta di anomalie da segnalare, ma di assenze strutturali legate al ciclo di vita della società stessa.

Cosa manca (per struttura) in una visura di nuova costituzione
Campo visuraPerché è assente/incompletoDa quando si completa
Bilanci depositatiIl primo bilancio viene approvato e depositato solo dopo la chiusura del primo esercizio sociale (tipicamente entro 120–180 giorni dalla chiusura dell'esercizio)Tra 12 e 18 mesi dalla costituzione
Storico REAIl Repertorio Economico Amministrativo registra variazioni nel tempo: una nuova società ha per definizione nessuna variazione storicaProgressivo — dopo ogni variazione depositata
Capitale sociale interamente versatoPer le SRL, la legge (art. 2464 c.c.) consente di versare solo il 25% del capitale al momento della costituzione; il saldo va versato in seguitoQuando il CDA delibera i richiami di capitale
Codice NACE / ATECO operativoIn alcune pratiche ComUnica il codice ATECO viene inserito in bozza; la classificazione definitiva arriva con l'avvio effettivo dell'attivitàCon la comunicazione di inizio attività
PEC attiva e verificataLa PEC è obbligatoria ma viene talvolta verificata e aggiornata nei giorni successivi all'iscrizioneEntro pochi giorni dall'iscrizione
Numero dipendenti / addettiDato non presente nella visura ordinaria; compare nei rapporti di business intelligence avanzati ma non è campo standard del Registro ImpreseNon applicabile alla visura standard

Lo stato "inattiva": cosa significa davvero

Una delle sezioni che genera più confusione è il campo Stato attività. Nelle visure di società di nuova costituzione, questo campo riporta spesso la dicitura "inattiva" (o "non ancora avviata"). Molti professionisti lo interpretano erroneamente come un segnale negativo — una società cessata, dormiente o in difficoltà.

In realtà, per una società appena costituita, lo stato "inattiva" indica semplicemente che non è ancora stata inviata la comunicazione di inizio attività all'Agenzia delle Entrate o al Comune (tramite SCIA/comunicazione). La società esiste giuridicamente, ha partita IVA e codice fiscale, ma non ha ancora iniziato formalmente l'esercizio dell'attività d'impresa.

💡 Distinzione critica "Stato: inattiva" su una società costituita da 2–3 mesi è normale e non è un red flag. "Stato: inattiva" su una società costituita da 3+ anni, con bilanci mai depositati, merita invece un'analisi approfondita.

Il passaggio allo stato "attiva" avviene quando la società avvia ufficialmente l'attività d'impresa tramite la comunicazione di inizio attività. I tempi variano: alcune società attivano l'esercizio immediatamente dopo la costituzione, altre attendono mesi prima di operare effettivamente.

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KYC e due diligence su una nuova società: cosa è possibile per fase

Per i professionisti che devono effettuare adeguata verifica (KYC) o una due diligence commerciale su una società di recente costituzione, la domanda pratica è: in quale fase posso procedere e con quali limitazioni?

KYC e due diligence su una nuova società: cosa è possibile per fase
FaseDocumento disponibileKYC possibile?Note operative
Fase 1 — IstruttoriaPratica in IstruttoriaNoNessun documento esibibile a terzi. Attendere l'evasione.
Fase 2 — Post evasioneEsito evasione protocolloParzialmenteConferma esistenza giuridica, P.IVA e CF. Non sostituisce la visura ordinaria per adeguata verifica D.Lgs. 231/2007.
Fase 3 — Visura ordinariaVisura camerale ordinariaSì (con limiti strutturali)Pienamente valida per KYC. Attenzione ai campi assenti per struttura (bilanci, storico): documentare nel fascicolo KYC.

In ambito KYC/AML (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche), la visura camerale ordinaria è il documento di base per l'identificazione dell'ente. Tuttavia, per una nuova società, l'assenza di bilanci e di storico operativo impone verifiche integrative:

  • Richiedere copia dell'atto costitutivo e dello statuto (Copia Atto Camera di Commercio) per verificare l'oggetto sociale completo e i poteri di firma originari
  • Verificare il titolare effettivo (UBO) tramite il servizio Titolare Effettivo — obbligatorio per soggetti obbligati ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 231/2007
  • Documentare nel fascicolo KYC l'assenza strutturale di bilanci, specificando la data di costituzione
  • Effettuare un monitoraggio rafforzato per i primi 12–18 mesi fino al deposito del primo bilancio

Red flag reali vs dati assenti per struttura: come distinguerli

Il rischio principale quando si esamina la visura di una nuova società è confondere l'assenza strutturale di dati — che è normale e attesa — con un'anomalia che merita approfondimento. Ecco i criteri pratici per distinguerli.

Dati assenti per struttura (normali)

  • Bilanci non depositati nei primi 12–16 mesi dalla data di costituzione
  • Storico REA vuoto o con una sola voce (l'iscrizione iniziale)
  • Stato attività "inattiva" nei primi 1–6 mesi
  • Capitale sociale versato parzialmente (≥25% versato = conforme a legge)
  • Nessuna variazione di sede, soci o organi (nessuna storia da riportare)

Red flag reali da approfondire

  • Discrepanze tra l'atto costitutivo e i dati sulla visura (sede, forma giuridica, denominazione)
  • Stato attività ancora "inattiva" dopo 12 mesi senza alcuna comunicazione di variazione
  • Capitale sociale versato inferiore al 25% del totale sottoscritto
  • Soci o amministratori che compaiono con procedure concorsuali o pregiudizievoli attivi — verificabile con Fallimenti e Procedure Concorsuali
  • Sede legale che coincide con indirizzi di domiciliazione multipla (sede condivisa con decine di altre società)
  • Variazioni rapide e frequenti di amministratori o sede già nei primissimi mesi
⚠️ Attenzione alla sede legale Una sede di domiciliazione condivisa non è di per sé un red flag, ma va documentata nel fascicolo KYC. Per alcune categorie di soggetti obbligati, normative specifiche richiedono una verifica aggiuntiva dell'effettiva operatività della sede.

Visura camerale storica di una nuova società: vale la pena richiederla?

La visura camerale storica riporta tutte le variazioni intervenute dall'iscrizione ad oggi. Per una società costituita da pochi mesi, il contenuto informativo aggiuntivo rispetto all'ordinaria è quasi nullo: ci sarà l'atto di costituzione come prima (e unica) variazione, più eventuali aggiornamenti minori successivi.

La storica diventa utile solo quando si vuole tracciare un'evoluzione — variazioni di soci, capitale, sede, cariche — che per definizione non esiste ancora in una nuova impresa. La raccomandazione per i professionisti è di richiedere la storica solo a partire dal secondo anno di vita della società, o immediatamente dopo una variazione rilevante (es. ingresso di nuovi soci, cambio di controllo).

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Domande frequenti

Quanto tempo passa dalla costituzione alla disponibilità della visura camerale?

Tra 7 e 10 giorni lavorativi per le SRL in casi standard. Il processo prevede l'invio della ComUnica da parte del notaio, l'istruttoria della Camera di Commercio (massimo 5 giorni lavorativi per legge) e il caricamento nel database del Registro Imprese. Variazioni dipendono dalla Camera di Commercio territoriale e dalla completezza dei documenti depositati.

Posso richiedere la visura camerale di una società che si sta iscrivendo?

Tecnicamente sì, ma il sistema restituirà un "Documento di Pratica in Istruttoria", non una visura vera e propria. Questo documento non ha valore per terzi e non può essere usato per verifiche KYC, bancarie o commerciali. Occorre attendere il completamento dell'istruttoria e la disponibilità della visura ordinaria.

Perché i bilanci non compaiono nella visura di una nuova società?

Il primo bilancio di una società viene approvato dall'assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura del primo esercizio sociale (180 giorni in casi particolari), poi depositato al Registro Imprese. Per una SRL costituita a gennaio 2026 con esercizio che chiude a dicembre 2026, il primo bilancio sarà disponibile sulla visura solo nel corso del 2027.

Lo stato "inattiva" sulla visura significa che la società è cessata?

No. Per le società di nuova costituzione, "inattiva" significa che non è ancora stata inviata la comunicazione di inizio attività. La società esiste giuridicamente, ha P.IVA e CF validi, e può stipulare contratti. "Inattiva" diventa un segnale problematico solo se la società ha più di 12–18 mesi senza mai aver comunicato l'avvio dell'attività e senza aver depositato bilanci.

Quando è obbligatorio verificare il titolare effettivo (UBO) di una nuova società?

L'identificazione del titolare effettivo è obbligatoria per tutti i soggetti obbligati ai sensi del D.Lgs. 231/2007 (banche, notai, avvocati, commercialisti, agenti immobiliari) quando instaurano un rapporto continuativo o eseguono un'operazione occasionale sopra soglia. L'obbligo si applica a prescindere dall'anzianità della società: anche una srl costituita il giorno prima deve essere verificata se rientra in un'operazione rilevante.

Posso usare la visura camerale di una nuova società per verificare i poteri di firma?

Sì, la visura camerale ordinaria riporta gli amministratori e i poteri loro conferiti come risultano dall'atto costitutivo depositato. Per una nuova SRL, i poteri sono quelli definiti nell'atto costitutivo. Se si ha bisogno del testo integrale dei poteri (es. per contratti rilevanti), è consigliabile richiedere anche la Copia dell'Atto Camera di Commercio per avere il testo preciso dello statuto e delle procure.

La visura camerale di una start-up innovativa ha caratteristiche particolari?

Sì. Una SRL che si iscrive nella sezione speciale delle start-up innovative (ai sensi del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012) comparirà nella visura con la dicitura "Sezione Speciale: Start-up innovativa". Questa iscrizione ha durata massima di 5 anni e comporta specifici requisiti (spese in R&D, personale qualificato, innovazione tecnologica) che la visura non riporta nel dettaglio ma che possono essere verificati tramite il portale startup.registroimprese.it.

È possibile che una nuova società non appaia ancora nella ricerca per denominazione sul Registro Imprese?

Sì, è possibile nei primi giorni dopo la firma dell'atto costitutivo. L'indicizzazione nel database del Registro Imprese avviene dopo il completamento dell'istruttoria. Se la ricerca per denominazione o codice fiscale non restituisce risultati, la pratica potrebbe essere ancora in istruttoria. In questo caso, attendere 2–3 giorni lavorativi e ripetere la ricerca. Trascorsi 10 giorni senza risultati, contattare la Camera di Commercio competente.

Quanto vale la pena richiedere la visura storica nei primi 12 mesi di vita di una società?

Ha valore limitato. La visura storica riporta tutte le variazioni dall'iscrizione ad oggi: nei primi mesi, l'unica voce sarà l'iscrizione iniziale. Diventa utile dopo variazioni rilevanti (cambio di soci, sede, oggetto sociale, ingresso di nuovi amministratori) o dopo il secondo anno di vita. Per una nuova controparte, la visura ordinaria è sufficiente; aggiungere la storica non fornisce informazioni aggiuntive significative.

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Fonti ufficiali / Official sources:Registro Imprese — Visura camerale ordinaria, storica e certificato | Unioncamere — Comunicazione Unica d'Impresa | Camera di Commercio Genova — Esito evasione protocollo (dal 30/09/2021)

Articolo aggiornato a / Article updated: giugno 2026.Le tariffe e le procedure indicate fanno riferimento alla normativa vigente.Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sul portale ufficiale.