Pubblicato il 31 agosto 2026 · Aggiornato il .
In sintesi: protesto di assegno e cambiale
Il protesto di un assegno o di una cambiale resta iscritto 5 anni nel Registro Informatico dei Protesti, tenuto dalle Camere di Commercio (L. 235/2000): è l'atto pubblico che certifica il mancato pagamento del titolo. Si cancella prima pagando la cambiale entro 12 mesi dalla levata, oppure ottenendo la riabilitazione dal Tribunale per gli assegni e per le cambiali pagate oltre l'anno.
- Cos'è: attestazione del rifiuto di pagamento di un titolo di credito (art. 51 R.D. 1669/1933).
- Dove finisce: Registro Informatico dei Protesti della Camera di Commercio, consultabile a livello nazionale.
- Cambiale pagata entro 12 mesi: cancellazione per avvenuto pagamento, decisa entro 20 giorni.
- Assegno o cambiale oltre 12 mesi: serve la riabilitazione (Tribunale o notaio), dopo 1 anno dalla levata.
- Se non si fa nulla: decadenza automatica a 5 anni dalla pubblicazione (L. 235/2000).
- Attenzione: il Registro dei Protesti è diverso dalla CAI di Banca d'Italia.
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Cosa fa scattare il protesto di un assegno o di una cambiale
Il protesto scatta quando il debitore non paga alla scadenza una cambiale o un assegno e il creditore, per conservare le proprie azioni, fa constatare il rifiuto da un pubblico ufficiale. La levata del protesto è un atto formale redatto da notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale (art. 68 R.D. 1669/1933 per la cambiale; art. 60 R.D. 1736/1933 per l'assegno).
Per la cambiale il protesto va elevato entro i due giorni feriali successivi alla scadenza; per l'assegno bancario, la mancanza di provvista o di autorizzazione porta al protesto e attiva il preavviso di revoca di 60 giorni (L. 386/1990). Il protesto riguarda quindi solo i titoli di credito: non ogni debito insoluto lo produce, ma il mancato pagamento di una cambiale, di un vaglia o di un assegno.
Cosa succede dopo il protesto: pubblicazione e conseguenze
Dopo la levata, il nominativo del debitore viene trasmesso alla Camera di Commercio competente e pubblicato nel Registro Informatico dei Protesti entro pochi giorni (L. 235/2000 e D.M. 316/2000). Da quel momento è consultabile a livello nazionale e incide sull'affidabilità creditizia: banche, finanziarie e controparti lo trovano in fase di istruttoria.
Il Registro dei Protesti è gestito dalle Camere di Commercio, lo stesso circuito che tiene il Registro Imprese da cui si estrae la visura camerale. La conseguenza pratica è duplice: difficoltà oggettiva ad accedere al credito e, per chi emette assegni scoperti, l'ulteriore iscrizione nella CAI con la revoca di sistema. L'iscrizione resta visibile 5 anni dalla pubblicazione, salvo cancellazione anticipata.
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Come cancellare il protesto: le tre vie a confronto
Il protesto si cancella in tre modi, a seconda del tipo di titolo e del momento del pagamento: la cancellazione per avvenuto pagamento della cambiale entro 12 mesi (competenza della Camera di Commercio), la riabilitazione del Tribunale per gli assegni e per le cambiali pagate oltre l'anno, e la cancellazione del protesto illegittimo o erroneo. Se non si agisce, il protesto decade da solo dopo 5 anni.
| Situazione | Procedura | Autorità competente | Tempi / effetto |
|---|---|---|---|
| Cambiale o vaglia pagati entro 12 mesi dalla levata | Istanza di cancellazione per avvenuto pagamento | Camera di Commercio (CCIAA) | Decisione entro 20 giorni |
| Assegno bancario o postale (in qualsiasi momento) | Riabilitazione, poi cancellazione | Presidente del Tribunale, poi CCIAA | Dopo 1 anno dalla levata |
| Cambiale o vaglia pagati oltre 12 mesi | Riabilitazione (Tribunale o notaio), poi cancellazione | Tribunale/notaio, poi CCIAA | Dopo 1 anno dalla levata |
| Protesto illegittimo o erroneo | Istanza di cancellazione motivata | Camera di Commercio (CCIAA) | 20 giorni; poi ricorso al Giudice di Pace |
| Titolo non pagato, nessuna azione | Decadenza automatica | Nessuna istanza | 5 anni dalla pubblicazione |
Cambiale pagata entro 12 mesi: la via più rapida
La cancellazione per avvenuto pagamento vale solo per le cambiali e i vaglia cambiari pagati entro 12 mesi dalla levata: in questo caso non serve il Tribunale, decide direttamente la Camera di Commercio (L. 235/2000). Il debitore che salda capitale, interessi e spese ha diritto alla cancellazione dal Registro Informatico.
- Pagare integralmente la cambiale (capitale, interessi e spese di protesto) e farsi rilasciare la quietanza dal beneficiario, con copia di un documento d'identità valido.
- Recuperare il titolo originale e l'atto di protesto in originale, documenti da allegare all'istanza.
- Presentare l'istanza di cancellazione al Responsabile dell'Ufficio Protesti della Camera di Commercio del luogo di levata, anche in via telematica con SPID, CIE o CNS.
- Attendere la decisione entro 20 giorni dalla domanda; verificati i requisiti, la cancellazione è eseguita entro 5 giorni dal provvedimento.
Procedura verificata il 31 agosto 2026 sul portale ufficiale del Registro Imprese (registroimprese.it) e sulle pagine delle Camere di Commercio.
Assegno e cambiale oltre 12 mesi: la riabilitazione
Per gli assegni protestati e per le cambiali pagate oltre 12 mesi dalla levata la cancellazione per avvenuto pagamento non è ammessa: occorre chiedere la riabilitazione al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 17 della L. 108/1996. La riabilitazione si può ottenere quando è trascorso almeno un anno dall'ultimo protesto, tutti i titoli sono stati pagati e non vi sono stati ulteriori protesti.
Ottenuto il decreto di riabilitazione — in alternativa anche mediante atto redatto da un notaio, dove ammesso — l'interessato presenta domanda di cancellazione alla Camera di Commercio, che elimina il nominativo dal Registro. Per l'assegno, quindi, pagare subito non pulisce la posizione: la legge impone di attendere l'anno dalla levata prima di riabilitarsi.
| Canale | Quando si usa | Costo indicativo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Camera di Commercio – avvenuto pagamento | Cambiale pagata entro 12 mesi | Diritti di segreteria + imposta di bollo | Decisione entro 20 giorni, esecuzione entro 5 giorni dal provvedimento |
| Tribunale – riabilitazione | Assegno, o cambiale pagata oltre 12 mesi | Contributo e bollo secondo il Tribunale | Deposito del ricorso, decreto, poi istanza alla CCIAA |
| Notaio – riabilitazione | In alternativa al Tribunale, dove ammesso | Onorario notarile | In genere più rapida dell'udienza in Tribunale |
| Camera di Commercio – illegittimo/erroneo | Protesto errato o privo dei requisiti di legge | Diritti/bollo, spesso a carico di banca o ufficiale levatore | Decisione entro 20 giorni |
| Decadenza automatica | Titolo non pagato, nessuna azione | Nessun costo | 5 anni dalla pubblicazione |
Registro dei Protesti e CAI: due archivi distinti
Il Registro Informatico dei Protesti e la CAI (Centrale d'Allarme Interbancaria) sono due archivi diversi, con gestori, presupposti e tempi differenti: cancellare il protesto non toglie automaticamente l'iscrizione in CAI, e viceversa. Il Registro dei Protesti è tenuto dalle Camere di Commercio (L. 235/2000); la CAI è gestita dalla Banca d'Italia e registra chi ha emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista (D.Lgs. 507/1999).
Per un professionista la distinzione è operativa: protesto, CAI e segnalazioni creditizie raccontano fatti diversi. Molti debiti — cartelle, multe, bollette — non compaiono in questi registri né in CRIF: per capire dove verificarli è utile la guida ai debiti che non risultano in CRIF. Chi emette un assegno scoperto riceve un preavviso di revoca di 60 giorni; se non paga, scatta la revoca di sistema (divieto di emettere assegni) per 6 mesi.
| Elemento | Registro dei Protesti (CCIAA) | CAI (Banca d'Italia) |
|---|---|---|
| Gestore | Camere di Commercio / InfoCamere | Banca d'Italia |
| Cosa registra | Protesti di cambiali e assegni non pagati | Assegni e carte emessi senza autorizzazione o provvista |
| Base giuridica | L. 235/2000 e D.M. 316/2000 | D.Lgs. 507/1999 e L. 386/1990 |
| Durata | 5 anni dalla pubblicazione | Revoca di sistema per 6 mesi; iscrizione secondo i termini di legge |
| Come si esce | Pagamento entro 12 mesi, riabilitazione o decadenza | Pagamento e decorso della revoca di sistema |
Casi particolari: protesto pagato, illegittimo o doppia iscrizione
Alcune situazioni ricorrenti generano confusione; ecco i casi limite più frequenti e come si trattano.
Il protesto illegittimo o erroneo è quello levato in contrasto con le risultanze documentali o privo dei requisiti di legge. L'interessato — ma anche la banca o l'ufficiale che ha sbagliato — presenta istanza di cancellazione alla Camera di Commercio del luogo di levata, provando l'errore. Contro il rigetto o il silenzio oltre 20 giorni si ricorre al Giudice di Pace.
Infine, la doppia iscrizione: chi emette un assegno scoperto può risultare sia nel Registro dei Protesti sia nella CAI, e la cancellazione va chiesta separatamente a ciascun archivio. Prima di dichiarare "pulita" una posizione, conviene verificarla in entrambe le banche dati.
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Domande frequenti sul protesto di assegni e cambiali
Cosa devo fare se ho una cambiale protestata?
Paga l'intero titolo entro 12 mesi dalla levata e chiedi la cancellazione per avvenuto pagamento alla Camera di Commercio: la decisione arriva entro 20 giorni (L. 235/2000). Oltre i 12 mesi, invece, serve la riabilitazione del Tribunale.
Come si cancella un assegno protestato?
Per l'assegno non esiste la cancellazione per avvenuto pagamento: occorre attendere 1 anno dalla levata del protesto, ottenere la riabilitazione dal Presidente del Tribunale (art. 17 L. 108/1996) e poi presentare domanda di cancellazione alla Camera di Commercio.
Quanto dura un protesto di cambiale o assegno?
5 anni: il protesto, sia di cambiale sia di assegno, decade automaticamente dopo 5 anni dalla pubblicazione nel Registro Informatico dei Protesti, anche se il titolo non è stato pagato. Prima di quel termine si esce solo con pagamento o riabilitazione.
Ho pagato l'assegno entro 60 giorni: il protesto si cancella?
No, non subito. Pagare entro 60 giorni evita la sanzione e la revoca di sistema, ma non cancella il protesto già pubblicato: per gli assegni la cancellazione anticipata per pagamento non è prevista e resta la strada della riabilitazione dopo un anno.
Quando scatta il protesto di un assegno?
Il protesto scatta quando l'assegno, presentato all'incasso nei termini, risulta privo di provvista o di autorizzazione: da lì partono sia il protesto sia il preavviso di revoca di 60 giorni previsto dalla L. 386/1990, con la conseguente revoca di sistema in caso di mancato pagamento.
Cancellare il protesto elimina anche l'iscrizione in CAI?
No. Il Registro dei Protesti (Camera di Commercio) e la CAI (Banca d'Italia) sono archivi distinti: la cancellazione dall'uno non produce automaticamente la cancellazione dall'altro. Vanno verificati e trattati separatamente, con procedure e autorità diverse.
Come verifico se una persona o un'azienda ha protesti?
Sì, è possibile: il Registro Informatico dei Protesti è consultabile a livello nazionale tramite le Camere di Commercio o i sistemi telematici collegati, e per una valutazione professionale si integra con pregiudizievoli e segnalazioni creditizie della controparte.
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Fonti ufficiali / Official sources: Registro Imprese – Protesti (InfoCamere) | Camera di Commercio di Firenze – Protesti | Normattiva (L. 235/2000, L. 108/1996) | Banca d'Italia – CAI | Ministero della Giustizia – riabilitazione
Articolo aggiornato a / Article updated: . Le tariffe e le procedure indicate fanno riferimento alla normativa vigente. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sul portale ufficiale.
