Pubblicato il 17 agosto 2026 · Aggiornato il .
In sintesi: sconfinamento c/c e Centrale Rischi
Lo sconfinamento di conto corrente entra nella Centrale dei Rischi (CR) della Banca d'Italia quando l'esposizione complessiva verso l'intermediario raggiunge la soglia di censimento di 30.000 € (art. 2 sez. II Circolare 139/1991); scende a 250 € se il cliente è classificato "a sofferenza". La segnalazione grave (past-due EBA) scatta con un arretrato superiore a 100 € persone fisiche o 500 € imprese, oltre l'1% del totale, per più di 90 giorni consecutivi (Regolamento delegato UE 171/2018).
- Registro di vigilanza: CR Banca d'Italia (Circolare 139/1991) — accesso ai soggetti finanziatori.
- Soglia censimento ordinaria: 30.000 € di esposizione totale (fidi + utilizzi).
- Soglia sofferenza: 250 € (art. 2 sez. II § 5 Circ. 139/1991).
- Default EBA: 100 €/500 € + 1% + 90 gg (RTS UE 171/2018).
- Novità 2026: art. 125-octies e 125-octies.1 TUB (D.Lgs. 212/2025 CCD II), adeguamento entro il 20 novembre 2026.
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Due registri diversi: Centrale Rischi Banca d'Italia ed EURISC CRIF
Lo stesso sconfinamento può essere segnalato in due registri distinti, con finalità diverse: la Centrale dei Rischi (CR) di Banca d'Italia (istituita dal D.M. Tesoro 27 giugno 1974, disciplinata dalla Circolare Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991) è un registro di vigilanza che censisce l'esposizione complessiva del cliente verso il sistema bancario; il Sistema di Informazioni Creditizie EURISC gestito da CRIF S.p.A. è un SIC privato regolato dal Codice di Condotta ex art. 20-bis D.Lgs. 141/2010 e dai provv. Garante Privacy 2 marzo 2021 e 10 novembre 2022, e serve alla valutazione del merito creditizio.
Per la lettura completa del report EURISC e delle sezioni informative/pregiudizievoli, vedi la guida alla visura CRIF. Le soglie CRIF su c/c affidato (100/500 € + 1% + 90 gg) sono trattate nel dettaglio nell'articolo su CRIF, conto corrente e sconfinamento fido. Qui il focus è la Centrale Rischi e la disciplina 2026 dei consumatori.
| Caratteristica | Centrale Rischi (CR) Banca d'Italia | EURISC — SIC CRIF |
|---|---|---|
| Natura | Registro pubblico di vigilanza | SIC privato (art. 20-bis D.Lgs. 141/2010) |
| Base normativa | D.M. Tesoro 27/06/1974; Circ. 139/1991 | Codice di Condotta SIC; provv. Garante 10/11/2022 |
| Soglia censimento | 30.000 € totale (250 € se a sofferenza) | Nessuna soglia di importo; ogni rapporto censito |
| Cosa segnala su c/c | Utilizzi + fidi accordati + sconfinamenti "non affidati" | Rapporto di apertura di credito e utilizzo del fido |
| Accesso al cittadino | Servizio online Banca d'Italia, gratuito | Diritto di accesso GDPR (gratuito, 30 gg) |
| Chi la consulta | Banche, intermediari ex art. 106 TUB, Banca d'Italia | Partecipanti SIC accreditati |
Le soglie della Centrale Rischi 2026 (30.000 €, 250 € sofferenza)
La CR censisce solo le posizioni con esposizione complessiva del cliente pari o superiore a 30.000 € (accordato + utilizzato + garanzie), come stabilito dall'art. 2 sez. II Circolare Banca d'Italia n. 139/1991 e aggiornamenti successivi. La soglia scende a 250 € se il cliente è classificato "a sofferenza" — cioè in stato di insolvenza non transitoria. Sotto 30.000 € di esposizione ordinaria, quindi, un semplice sconfinamento di c/c non compare in CR: rimane visibile solo in EURISC (SIC privato) se il rapporto è censito.
La segnalazione di "past-due" (crediti scaduti da oltre 90 giorni) segue le soglie EBA definite dal Regolamento delegato UE n. 171/2018 e recepite nella disciplina Banca d'Italia sulla nuova definizione di default in vigore dal 1° gennaio 2021: arretrato superiore a 100 € per le persone fisiche e le PMI (500 € per le imprese non-retail), pari almeno all'1% dell'esposizione complessiva, per oltre 90 giorni consecutivi.
Sconfinamento senza fido: la nuova prassi 2025
Fino al 2025 alcuni operatori ritenevano non segnalabili in CR gli sconfinamenti su conti "non affidati" (senza linea di credito accordata). Le "Precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi — Scoperti di conto corrente" della Banca d'Italia (giugno 2025) hanno chiarito il punto: anche gli scoperti di conto corrente non affidati vanno censiti come "utilizzi" della categoria "rischi a revoca", una volta superata la soglia di censimento — la mera tolleranza di sconfinamento non esclude l'obbligo di segnalazione (art. 5 Circolare 139/1991, sez. II).
| Situazione | Cosa succede tecnicamente | Base contrattuale | Segnalazione CR |
|---|---|---|---|
| Utilizzo del fido | Il cliente attinge entro il limite accordato | Apertura di credito artt. 1842-1845 c.c. | Solo se esposizione ≥ 30.000 € (utilizzo, non anomalia) |
| Sconfinamento oltre fido | Utilizzo che eccede il limite accordato | Extra-fido, con CIV art. 117-bis TUB | Sì al superamento della soglia, come "utilizzato" oltre l'accordato |
| Sconfinamento senza fido | C/c va in rosso senza alcuna linea preesistente | Facoltà unilaterale della banca (Cass. 6844/2021) | Sì, come chiarito Banca d'Italia giugno 2025 |
| Sconfino di fine mese | Saldo negativo temporaneo per addebiti tecnici | Mera tolleranza; nessun accordo scritto | Registrato ogni fine mese di rilevazione |
Segnalazione informativa vs pregiudizievole
La segnalazione in CR non è di per sé "cattiva": è informativa quando registra l'esposizione entro i termini contrattuali (utilizzo del fido, apertura di credito regolare) — dato neutro, utile alla vigilanza e all'istruttoria di altri intermediari. Diventa pregiudizievole quando la banca appone lo status di "past-due", "inadempienza probabile" (UTP) o "sofferenza" — le tre categorie della nuova definizione di default (Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte II, Cap. 3, 34° aggiornamento).
Nel report EURISC la stessa distinzione si legge nelle sezioni "informazioni creditizie di tipo positivo" (rapporti regolari) e "informazioni di tipo negativo" (ritardi, morosità, sofferenze) — con retention differenti secondo il Codice di Condotta SIC. Per il dettaglio dei codici, dei tempi di conservazione e della differenza fra CR, EURISC e CTC vedi CRIF, Experian o CTC: quale registro serve.
Art. 125-octies TUB: le novità CCD II dal 20 novembre 2026
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025 n. 212 (Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2026) recepisce la Direttiva (UE) 2023/2225 "CCD II" e introduce nel TUB due articoli dedicati ai consumatori: art. 125-octies (sconfinamenti autorizzati per contratto) e art. 125-octies.1 (sconfinamenti consistenti). L'adeguamento operativo per finanziatori e intermediari del credito è fissato al 20 novembre 2026 (art. 6 D.Lgs. 212/2025).
Le due novità sostanziali per il consumatore:
- In caso di sconfinamento consistente e prolungato oltre un mese, il finanziatore deve informare senza indugio il consumatore per iscritto sull'importo dello sconfinamento, sul tasso di interesse e sulle penali applicati (art. 125-octies.1, c. 1 TUB).
- Se la possibilità di sconfinamento viene ridotta o revocata dopo l'utilizzo, la banca non può agire in via esecutiva prima di aver offerto al consumatore, senza costi aggiuntivi, la possibilità di rimborsare l'importo utilizzato entro i limiti della riduzione o della revoca (art. 125-octies.1, c. 2 TUB).
Queste tutele si applicano esclusivamente ai consumatori (persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, art. 121, c. 1, lett. b TUB) e non ai clienti "corporate": per le imprese resta la disciplina della Circolare 139/1991 sopra descritta. Sul piano della segnalazione CR nulla cambia: le soglie EBA restano quelle del Regolamento UE 171/2018.
Prima di firmare un rientro, verifica la posizione CR
Per un professionista che assiste un cliente in negoziazione con la banca, la fotografia esatta dell'esposizione a sistema è il punto di partenza: la Centrale Rischi mostra tutti i fidi accordati e utilizzati verso ogni intermediario, EURISC mostra i rapporti censiti nel SIC.
- Visura Centrale Rischi — esposizione verso il sistema bancario (Banca d'Italia).
- Visura CRIF — profilo creditizio EURISC (sezioni positive/negative).
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Casi particolari: banca che copre e sconfino di fine mese
Nella prassi bancaria la segnalazione può quindi partire anche se la banca continua a "coprire" gli addebiti: la copertura è un fatto operativo, la segnalazione un obbligo di vigilanza. Per contestare occorre il preavviso ex art. 4 Codice di Condotta SIC (15 giorni prima della prima segnalazione negativa in EURISC — non applicabile alla CR di vigilanza, che è oggettiva e non richiede preavviso al debitore).
Come verificare la propria posizione
La verifica della Centrale Rischi è gratuita per l'interessato e avviene interamente online sul portale della Banca d'Italia; la verifica EURISC è gratuita ex art. 15 GDPR con risposta entro 30 giorni. La procedura CR sul portale ufficiale:
Come richiedere il prospetto CR (persone fisiche)
- Accedere al Portale Servizi Online della Banca d'Italia con SPID, CIE o CNS.
- Selezionare il servizio "Accesso CR" nella sezione dedicata all'interessato.
- Compilare la richiesta indicando codice fiscale e periodo di riferimento.
- Scaricare il prospetto in PDF, disponibile in area riservata dopo l'elaborazione.
Procedura verificata il 17 agosto 2026 sul portale ufficiale servizi online Banca d'Italia.
Fotografa la posizione a sistema prima di ogni rientro
Un rientro negoziato con la banca parte da una fotografia certa dell'esposizione a sistema: CR di Banca d'Italia per la vigilanza, EURISC per il merito creditizio.
- Visura Centrale Rischi — accordato, utilizzato e sconfinamenti verso ogni intermediario.
- Visura CRIF — profilo EURISC con sezioni positive e negative del SIC.
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Domande frequenti su sconfinamento c/c e Centrale Rischi
Quando scatta la segnalazione alla Centrale Rischi per uno sconfinamento?
Scatta quando l'esposizione complessiva del cliente verso l'intermediario raggiunge 30.000 € (soglia di censimento, art. 2 sez. II Circolare Banca d'Italia 139/1991); scende a 250 € se il cliente è a sofferenza. La classificazione grave (past-due) richiede arretrato superiore a 100 € (persone fisiche) o 500 € (imprese) più l'1% del totale, per oltre 90 giorni consecutivi (RTS UE 171/2018).
Cosa succede se sconfino sul conto corrente senza fido?
Anche gli scoperti su conti "non affidati" vanno segnalati in Centrale Rischi come "utilizzato senza accordato" nella categoria rischi a revoca, come chiarito dalle Precisazioni Banca d'Italia del giugno 2025. La mera tolleranza della banca non impedisce la segnalazione (Cass. 6844/2021) e la prima rilevazione utile è la fine mese di censimento successiva.
Che differenza c'è tra Centrale Rischi Banca d'Italia ed EURISC di CRIF?
La CR di Banca d'Italia è un registro pubblico di vigilanza (Circolare 139/1991) con soglia di censimento 30.000 €; EURISC di CRIF è un SIC privato (art. 20-bis D.Lgs. 141/2010) senza soglia di importo che valuta il merito creditizio. Le due segnalazioni coesistono con retention e finalità diverse: per il quadro completo vedi CRIF, Experian o CTC.
La banca deve avvisarmi prima di segnalarmi?
Per EURISC sì: il preavviso di 15 giorni prima della prima segnalazione negativa è previsto dall'art. 4 Codice di Condotta SIC e dall'art. 125 TUB. Per la Centrale Rischi di Banca d'Italia no: la segnalazione è un obbligo di vigilanza oggettivo e non richiede preavviso al debitore.
Cosa cambia con il D.Lgs. 212/2025 (CCD II) sugli sconfinamenti?
Per i consumatori entrano in vigore art. 125-octies e 125-octies.1 TUB: comunicazione scritta al cliente in caso di sconfinamento consistente prolungato oltre un mese, e obbligo di offrire un rientro senza costi aggiuntivi prima di procedere esecutivamente in caso di revoca del fido. L'adeguamento è fissato al 20 novembre 2026 (art. 6 D.Lgs. 212/2025). Le soglie di segnalazione CR non cambiano.
Quanto costa richiedere il prospetto Centrale Rischi?
Per l'interessato è gratuito e si richiede online sul Portale Servizi Online della Banca d'Italia con SPID, CIE o CNS. La consegna è immediata in area riservata dopo l'elaborazione. Nessun bollo, nessuna commissione.
Come si contesta una segnalazione informativa che ritengo errata?
Sì, con istanza di rettifica all'intermediario segnalante e in via subordinata a Banca d'Italia per la CR (FAQ CR ufficiali). Per EURISC il canale è la richiesta di rettifica ex art. 16 GDPR al gestore SIC, con termine di risposta 30 giorni. Sul workflow completo di contestazione vedi la guida ai tempi di rettifica e cancellazione.
- Come leggere il report CRIF/EURISC — sezioni positive, negative e codici stato del rapporto.
- CRIF e sconfinamento del fido — le soglie 100/500 € + 1% + 90 gg lato EURISC, SDD e differenza CAI/CRIF.
- CRIF, Experian, CTC o Centrale Rischi — quale registro serve in ogni situazione professionale.
- Tempi di rettifica e cancellazione — workflow di contestazione al gestore SIC.
Fonti ufficiali / Official sources: Banca d'Italia — Circolare n. 139/1991 Centrale dei Rischi | Banca d'Italia — FAQ Centrale dei Rischi | Banca d'Italia — Precisazioni scoperti di c/c (giugno 2025) | Regolamento delegato (UE) 171/2018 — soglie past-due | Normattiva — D.Lgs. 212/2025 (CCD II) | CRIF — Diritto di accesso EURISC
Articolo aggiornato a / Article updated: . Le tariffe e le procedure indicate fanno riferimento alla normativa vigente. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sul portale ufficiale.
