Pubblicato il 2 novembre 2026 · Aggiornato a .
In sintesi: nuova direttiva sul credito ai consumatori e merito creditizio
La direttiva (UE) 2023/2225 sui contratti di credito ai consumatori si applica dal 20 novembre 2026; il D.Lgs. 212/2025 riscrive l'art. 124-bis del Testo unico bancario: valutazione «approfondita» nell'interesse del consumatore, niente dati sensibili o social, intervento umano se lo scoring è automatizzato.
- Data: 20 novembre 2026 o, se successivo, 90 giorni dopo le disposizioni della Banca d'Italia (art. 6 D.Lgs. 212/2025).
- Dati vietati: categorie particolari ex art. 9 GDPR e social network.
- Soglia: finanziamenti fino a 100.000 euro (art. 122 TUB).
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Da quando si applica la nuova direttiva: il termine che può slittare
La direttiva (UE) 2023/2225 (Consumer Credit Directive II, CCD2), pubblicata il 30 ottobre 2023, andava recepita dagli Stati membri dell'Unione europea entro il 20 novembre 2025 e si applica dal 20 novembre 2026, quando è abrogata la 2008/48/CE (artt. 47-48). Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 fissa però un termine mobile: adeguamento entro il 20 novembre 2026 o, se più tardi, entro 90 giorni dalle disposizioni attuative della Banca d'Italia (art. 6, comma 2).
Al 2 novembre 2026 l'archivio norme della Banca d'Italia riporta il decreto del Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 9 luglio 2026, non le disposizioni attuative dell'art. 1: il 20 novembre è solo la data minima.
| Data | Atto | Effetto pratico |
|---|---|---|
| 20 novembre 2025 | Termine di recepimento per gli Stati membri (art. 48) | Nessun effetto diretto sui contratti |
| 10 gennaio 2026 | Entrata in vigore del D.Lgs. 212/2025 (G.U. n. 6 del 9 gennaio) | Nuovi artt. 124-bis e 125 TUB; parte l'adeguamento |
| 9 luglio 2026 | Decreto d'urgenza MEF-Presidente CICR | Modificato il D.M. 3 febbraio 2011 |
| 20 novembre 2026 | Applicazione della direttiva e abrogazione della 2008/48/CE | Data minima di adeguamento |
| Disposizioni Banca d'Italia + 90 giorni | Art. 6, comma 2, D.Lgs. 212/2025 | Termine effettivo, se successivo |
Ambito: quali contratti di credito ai consumatori rientrano
La nuova disciplina del credito al consumo, mirata a un mercato unico del credito (considerando 3), copre i contratti di credito ai consumatori con importo totale del credito fino a 100.000 euro: l'art. 122, comma 1, lett. a), TUB esclude ora solo i finanziamenti superiori a quella soglia (art. 2, par. 2, lett. c, della direttiva). I contratti di importo inferiore a 200 euro non sono più esclusi: la Banca d'Italia, su deliberazione del CICR, indica le sole disposizioni che non si applicano (art. 122, comma 5-bis), contando anche i crediti frazionati in più contratti della stessa operazione. Vi rientrano le dilazioni BNPL (vedi CRIF e Buy Now Pay Later).
| Articolo | Regola |
|---|---|
| Art. 12 | Spiegazioni adeguate e gratuite prima del contratto, per valutare se il credito è adatto |
| Art. 17 | Vietata la concessione di credito non sollecitata, senza richiesta e consenso esplicito |
| Art. 31 | Misure contro tassi, TAEG o costi totali del credito eccessivi, ad esempio limiti |
| Art. 34 | Educazione finanziaria su indebitamento e gestione del debito responsabili |
Pubblicità del credito: niente false aspettative
La pubblicità deve essere corretta, chiara e non ingannevole, senza indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o sul costo del credito (art. 7 della direttiva; art. 123, comma 01, TUB), e include l'avvertimento evidenziato «Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro» o equivalente (art. 8, par. 1). Vietato anche dire che i crediti registrati nelle banche dati pesano poco o nulla sulla valutazione (art. 123, comma 2, lett. b, TUB): «prestiti anche ai segnalati» rischia di ricadervi.
Quali dati può usare il finanziatore e quali no
Il nuovo art. 124-bis, comma 1-bis, del Testo unico bancario (TUB, D.Lgs. 385/1993) fonda la valutazione del merito creditizio solo su informazioni economiche «necessarie e proporzionate», verificate; esclude i dati dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e i social network come fonte. L'art. 125, comma 1-quinquies, estende il divieto ai dati presenti nelle banche dati, e la direttiva vieta di fondarsi solo sulle referenze creditizie (art. 18, par. 11), cioè sui Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) come quello di CRIF S.p.A., gestore del Sistema di Informazioni Creditizie EURISC: per leggerne i dati vedi la guida alla lettura della visura CRIF.
| Fonte o tipo di dato | Uso ammesso? | Norma |
|---|---|---|
| Reddito, spese, buste paga, dichiarazioni | Sì, se proporzionati e verificati | Art. 124-bis c. 1-bis TUB; art. 18 par. 3 dir. 2023/2225 |
| SIC privati (EURISC, Experian, CTC) e Centrale Rischi | Sì, ma non come unico fondamento | Art. 124-bis c. 1-bis TUB; art. 18 par. 11 dir. |
| Dati sanitari e altri dati art. 9 GDPR | No | Art. 124-bis c. 1-bis e art. 125 c. 1-quinquies TUB |
| Profili e contenuti dei social network | No, nemmeno da banche dati | Art. 124-bis c. 1-bis e art. 125 c. 1-quinquies TUB |
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Credito rifiutato: cosa deve dirti il finanziatore
Il finanziatore che respinge la domanda informa il consumatore senza indugio, eventualmente indirizzandolo alla consulenza sul debito (art. 124-bis, comma 2-sexies, TUB); se ha pesato una banca dati, comunica subito e gratis quale e con quali segnalazioni (art. 125, comma 2).
| Scenario | Cosa ti deve comunicare il finanziatore | Norma TUB | Tua leva |
|---|---|---|---|
| Rifiuto basato su una banca dati (SIC, Centrale Rischi) | Esito, banca dati e segnalazioni decisive, subito e gratis | Art. 125 c. 2 | Accesso ai dati e rettifica |
| Valutazione anche solo in parte automatizzata | Che è automatizzata, i diritti e la procedura di riesame | Art. 124-bis c. 2-bis e 2-sexies | Spiegazione, opinione, riesame |
Intervento umano: spiegazione, opinione e riesame
L'intervento umano dell'art. 124-bis, comma 2-bis, TUB scatta se il trattamento dei dati personali è anche in parte automatizzato: spiegazione della logica, propria opinione, riesame. Va comunicato prima del trattamento (comma 2-quater). Per art. 22 GDPR e sentenza SCHUFA vedi la guida allo scoring creditizio automatizzato.
Come far valere i nuovi diritti dopo un rifiuto
Far valere i diritti dell'art. 124-bis TUB costa 0 euro: le informazioni dell'art. 125, comma 2, e l'accesso ai propri dati CRIF (entro 30 giorni) sono gratuiti.
- Chiedere per iscritto al finanziatore quale banca dati e quali segnalazioni hanno deciso il rifiuto (art. 125, comma 2, TUB).
- Domandare se lo score è automatizzato o di un terzo (commi 2-bis e 2-ter).
- Chiedere spiegazione e riesame, con la propria opinione documentata.
- Richiedere i propri dati a CRIF con il modulo online firmato e il documento d'identità: gratis, risposta entro 30 giorni.
- Segnalare l'errore al finanziatore segnalante, che deve rettificarlo prontamente (art. 125, comma 4, TUB).
- Presentare reclamo e, se serve, ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), sistema stragiudiziale dell'art. 128-bis TUB.
Procedura verificata il 2 novembre 2026 sul portale ufficiale CRIF (crif.it).
Cosa cambia per finanziatori e intermediari del credito
Per banche, finanziarie e intermediari il D.Lgs. 212/2025 fa del merito creditizio una tutela del consumatore: si eroga solo se gli obblighi «saranno verosimilmente adempiuti» (art. 124-bis, comma 1-quater, TUB).
| Obbligo | Chi | Norma TUB |
|---|---|---|
| Documentare e aggiornare procedure e dati della valutazione | Finanziatore | Art. 124-bis c. 1-ter |
| Informare dei diritti di intervento umano prima dello scoring | Finanziatore | Art. 124-bis c. 2-quater |
| Preavviso alla prima segnalazione negativa; informativa entro 30 giorni | Finanziatore segnalante | Art. 125 c. 3 |
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Casi particolari: rifiuto senza motivi e scoring di terzi
Il rifiuto senza indicazione della banca dati, frequente nei reclami, non è più ammesso (art. 125, comma 2, TUB). Attenzione anche alla data: l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 212/2025 guarda alla stipula, non alla domanda.
Finanziamento in negozio con score calcolato da un terzo
Se lo score è di un fornitore esterno, il finanziatore deve ottenerne le spiegazioni (art. 124-bis, comma 2-ter).
Domande frequenti sulla nuova direttiva e il merito creditizio
Cosa cambia nel merito creditizio con la nuova direttiva sul credito ai consumatori?
Dal 20 novembre 2026 la valutazione del merito creditizio è «approfondita», senza dati sensibili né social, con diritto al riesame (art. 124-bis TUB).
Da quando si applica la direttiva UE 2023/2225 in Italia?
Dal 20 novembre 2026 o, se successivo, 90 giorni dopo le disposizioni attuative della Banca d'Italia (art. 6 D.Lgs. 212/2025). Il decreto è in vigore dal 10 gennaio 2026.
La banca può usare i miei social network per valutare un prestito?
No, i dati dei social network non possono essere usati per il merito creditizio (art. 124-bis, comma 1-bis, e art. 125, comma 1-quinquies, TUB).
Se il finanziamento viene rifiutato, la banca deve spiegarmi il motivo?
Sì, a costo 0: se ha pesato una banca dati deve indicarla con le segnalazioni decisive (art. 125, comma 2, TUB); con lo scoring automatizzato puoi chiedere riesame, vedi lo scoring creditizio automatizzato.
Come si chiede il riesame umano di un rifiuto di credito?
Si chiede per iscritto al finanziatore, esponendo la propria opinione con documenti, se la valutazione è anche in parte automatizzata (art. 124-bis, comma 2-bis, TUB).
La nuova direttiva vale anche per i prestiti già in corso?
No, ai contratti in corso al 20 novembre 2026 la vecchia disciplina si applica fino al loro termine (art. 47 della direttiva; art. 6 D.Lgs. 212/2025), salvo alcune norme per quelli a tempo indeterminato.
Meglio la visura CRIF gratuita o un servizio a pagamento?
CRIF diretto costa 0 euro con risposta entro 30 giorni, 39 euro entro un giorno lavorativo. Pro-Aiuto è un abbonamento con prova a pagamento, rinnovo automatico, disdetta libera e recesso entro 14 giorni.
- CRIF e Buy Now Pay Later con la CCD2 — quando una dilazione BNPL finisce nel SIC.
- Punteggio di merito creditizio CRIF — i fattori che muovono lo score.
Fonti ufficiali / Official sources: EUR-Lex — Direttiva (UE) 2023/2225 | Normattiva — D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 | Banca d'Italia — Archivio norme | CRIF — Accesso ai propri dati
Articolo aggiornato a / Article updated: . Le tariffe e le procedure indicate fanno riferimento alla normativa vigente. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sul portale ufficiale.
