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Direttiva credito consumatori 2026: merito creditizio

Data: 2 novembre 2026
Tempo di lettura: 10 min
Bilancia di ottone tra una richiesta di finanziamento e un codice europeo, simbolo della direttiva sul merito creditizio
Scritto e verificato dalla Redazione di Pro-Aiuto, specializzata in documenti d'impresa, visure camerali e catastali. Contenuti basati esclusivamente su fonti ufficiali (EUR-Lex, Normattiva, Banca d'Italia, CRIF).
Pubblicato il 2 novembre 2026 · Aggiornato a .

In sintesi: nuova direttiva sul credito ai consumatori e merito creditizio

La direttiva (UE) 2023/2225 sui contratti di credito ai consumatori si applica dal 20 novembre 2026; il D.Lgs. 212/2025 riscrive l'art. 124-bis del Testo unico bancario: valutazione «approfondita» nell'interesse del consumatore, niente dati sensibili o social, intervento umano se lo scoring è automatizzato.

  • Data: 20 novembre 2026 o, se successivo, 90 giorni dopo le disposizioni della Banca d'Italia (art. 6 D.Lgs. 212/2025).
  • Dati vietati: categorie particolari ex art. 9 GDPR e social network.
  • Soglia: finanziamenti fino a 100.000 euro (art. 122 TUB).

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Da quando si applica la nuova direttiva: il termine che può slittare

La direttiva (UE) 2023/2225 (Consumer Credit Directive II, CCD2), pubblicata il 30 ottobre 2023, andava recepita dagli Stati membri dell'Unione europea entro il 20 novembre 2025 e si applica dal 20 novembre 2026, quando è abrogata la 2008/48/CE (artt. 47-48). Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 fissa però un termine mobile: adeguamento entro il 20 novembre 2026 o, se più tardi, entro 90 giorni dalle disposizioni attuative della Banca d'Italia (art. 6, comma 2).

Al 2 novembre 2026 l'archivio norme della Banca d'Italia riporta il decreto del Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 9 luglio 2026, non le disposizioni attuative dell'art. 1: il 20 novembre è solo la data minima.

Cronologia della nuova direttiva credito ai consumatori: atti e date (2023-2026)
DataAttoEffetto pratico
20 novembre 2025Termine di recepimento per gli Stati membri (art. 48)Nessun effetto diretto sui contratti
10 gennaio 2026Entrata in vigore del D.Lgs. 212/2025 (G.U. n. 6 del 9 gennaio)Nuovi artt. 124-bis e 125 TUB; parte l'adeguamento
9 luglio 2026Decreto d'urgenza MEF-Presidente CICRModificato il D.M. 3 febbraio 2011
20 novembre 2026Applicazione della direttiva e abrogazione della 2008/48/CEData minima di adeguamento
Disposizioni Banca d'Italia + 90 giorniArt. 6, comma 2, D.Lgs. 212/2025Termine effettivo, se successivo

Ambito: quali contratti di credito ai consumatori rientrano

La nuova disciplina del credito al consumo, mirata a un mercato unico del credito (considerando 3), copre i contratti di credito ai consumatori con importo totale del credito fino a 100.000 euro: l'art. 122, comma 1, lett. a), TUB esclude ora solo i finanziamenti superiori a quella soglia (art. 2, par. 2, lett. c, della direttiva). I contratti di importo inferiore a 200 euro non sono più esclusi: la Banca d'Italia, su deliberazione del CICR, indica le sole disposizioni che non si applicano (art. 122, comma 5-bis), contando anche i crediti frazionati in più contratti della stessa operazione. Vi rientrano le dilazioni BNPL (vedi CRIF e Buy Now Pay Later).

Altre tutele della CCD2 collegate al merito creditizio (direttiva 2023/2225)
ArticoloRegola
Art. 12Spiegazioni adeguate e gratuite prima del contratto, per valutare se il credito è adatto
Art. 17Vietata la concessione di credito non sollecitata, senza richiesta e consenso esplicito
Art. 31Misure contro tassi, TAEG o costi totali del credito eccessivi, ad esempio limiti
Art. 34Educazione finanziaria su indebitamento e gestione del debito responsabili

Pubblicità del credito: niente false aspettative

La pubblicità deve essere corretta, chiara e non ingannevole, senza indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o sul costo del credito (art. 7 della direttiva; art. 123, comma 01, TUB), e include l'avvertimento evidenziato «Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro» o equivalente (art. 8, par. 1). Vietato anche dire che i crediti registrati nelle banche dati pesano poco o nulla sulla valutazione (art. 123, comma 2, lett. b, TUB): «prestiti anche ai segnalati» rischia di ricadervi.

Quali dati può usare il finanziatore e quali no

Il nuovo art. 124-bis, comma 1-bis, del Testo unico bancario (TUB, D.Lgs. 385/1993) fonda la valutazione del merito creditizio solo su informazioni economiche «necessarie e proporzionate», verificate; esclude i dati dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e i social network come fonte. L'art. 125, comma 1-quinquies, estende il divieto ai dati presenti nelle banche dati, e la direttiva vieta di fondarsi solo sulle referenze creditizie (art. 18, par. 11), cioè sui Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) come quello di CRIF S.p.A., gestore del Sistema di Informazioni Creditizie EURISC: per leggerne i dati vedi la guida alla lettura della visura CRIF.

Fonti di dati per il merito creditizio dopo la CCD2: ammesse e vietate
Fonte o tipo di datoUso ammesso?Norma
Reddito, spese, buste paga, dichiarazioniSì, se proporzionati e verificatiArt. 124-bis c. 1-bis TUB; art. 18 par. 3 dir. 2023/2225
SIC privati (EURISC, Experian, CTC) e Centrale RischiSì, ma non come unico fondamentoArt. 124-bis c. 1-bis TUB; art. 18 par. 11 dir.
Dati sanitari e altri dati art. 9 GDPRNoArt. 124-bis c. 1-bis e art. 125 c. 1-quinquies TUB
Profili e contenuti dei social networkNo, nemmeno da banche datiArt. 124-bis c. 1-bis e art. 125 c. 1-quinquies TUB

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Credito rifiutato: cosa deve dirti il finanziatore

Il finanziatore che respinge la domanda informa il consumatore senza indugio, eventualmente indirizzandolo alla consulenza sul debito (art. 124-bis, comma 2-sexies, TUB); se ha pesato una banca dati, comunica subito e gratis quale e con quali segnalazioni (art. 125, comma 2).

Rifiuto del credito dopo la CCD2: obblighi informativi per tipo di valutazione
ScenarioCosa ti deve comunicare il finanziatoreNorma TUBTua leva
Rifiuto basato su una banca dati (SIC, Centrale Rischi)Esito, banca dati e segnalazioni decisive, subito e gratisArt. 125 c. 2Accesso ai dati e rettifica
Valutazione anche solo in parte automatizzataChe è automatizzata, i diritti e la procedura di riesameArt. 124-bis c. 2-bis e 2-sexiesSpiegazione, opinione, riesame

Intervento umano: spiegazione, opinione e riesame

L'intervento umano dell'art. 124-bis, comma 2-bis, TUB scatta se il trattamento dei dati personali è anche in parte automatizzato: spiegazione della logica, propria opinione, riesame. Va comunicato prima del trattamento (comma 2-quater). Per art. 22 GDPR e sentenza SCHUFA vedi la guida allo scoring creditizio automatizzato.

Come far valere i nuovi diritti dopo un rifiuto

Far valere i diritti dell'art. 124-bis TUB costa 0 euro: le informazioni dell'art. 125, comma 2, e l'accesso ai propri dati CRIF (entro 30 giorni) sono gratuiti.

  1. Chiedere per iscritto al finanziatore quale banca dati e quali segnalazioni hanno deciso il rifiuto (art. 125, comma 2, TUB).
  2. Domandare se lo score è automatizzato o di un terzo (commi 2-bis e 2-ter).
  3. Chiedere spiegazione e riesame, con la propria opinione documentata.
  4. Richiedere i propri dati a CRIF con il modulo online firmato e il documento d'identità: gratis, risposta entro 30 giorni.
  5. Segnalare l'errore al finanziatore segnalante, che deve rettificarlo prontamente (art. 125, comma 4, TUB).
  6. Presentare reclamo e, se serve, ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), sistema stragiudiziale dell'art. 128-bis TUB.

Procedura verificata il 2 novembre 2026 sul portale ufficiale CRIF (crif.it).

Cosa cambia per finanziatori e intermediari del credito

Per banche, finanziarie e intermediari il D.Lgs. 212/2025 fa del merito creditizio una tutela del consumatore: si eroga solo se gli obblighi «saranno verosimilmente adempiuti» (art. 124-bis, comma 1-quater, TUB).

Obblighi di finanziatori e intermediari sul merito creditizio dopo il D.Lgs. 212/2025
ObbligoChiNorma TUB
Documentare e aggiornare procedure e dati della valutazioneFinanziatoreArt. 124-bis c. 1-ter
Informare dei diritti di intervento umano prima dello scoringFinanziatoreArt. 124-bis c. 2-quater
Preavviso alla prima segnalazione negativa; informativa entro 30 giorniFinanziatore segnalanteArt. 125 c. 3

Per lo studio: la posizione del cliente, letta con lui

Fai scaricare al cliente la sua visura: i dati SIC sono accessibili solo all'interessato.

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Casi particolari: rifiuto senza motivi e scoring di terzi

Il rifiuto senza indicazione della banca dati, frequente nei reclami, non è più ammesso (art. 125, comma 2, TUB). Attenzione anche alla data: l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 212/2025 guarda alla stipula, non alla domanda.

Finanziamento in negozio con score calcolato da un terzo

Se lo score è di un fornitore esterno, il finanziatore deve ottenerne le spiegazioni (art. 124-bis, comma 2-ter).

⚠️ Niente «verifica CRIF» su terzi. Le banche dati creditizie restano riservate ai finanziatori vigilati (art. 125, comma 1-bis, TUB): locatore o fornitore vedono il profilo SIC solo tramite l'interessato.

Domande frequenti sulla nuova direttiva e il merito creditizio

Cosa cambia nel merito creditizio con la nuova direttiva sul credito ai consumatori?

Dal 20 novembre 2026 la valutazione del merito creditizio è «approfondita», senza dati sensibili né social, con diritto al riesame (art. 124-bis TUB).

Da quando si applica la direttiva UE 2023/2225 in Italia?

Dal 20 novembre 2026 o, se successivo, 90 giorni dopo le disposizioni attuative della Banca d'Italia (art. 6 D.Lgs. 212/2025). Il decreto è in vigore dal 10 gennaio 2026.

La banca può usare i miei social network per valutare un prestito?

No, i dati dei social network non possono essere usati per il merito creditizio (art. 124-bis, comma 1-bis, e art. 125, comma 1-quinquies, TUB).

Se il finanziamento viene rifiutato, la banca deve spiegarmi il motivo?

Sì, a costo 0: se ha pesato una banca dati deve indicarla con le segnalazioni decisive (art. 125, comma 2, TUB); con lo scoring automatizzato puoi chiedere riesame, vedi lo scoring creditizio automatizzato.

Come si chiede il riesame umano di un rifiuto di credito?

Si chiede per iscritto al finanziatore, esponendo la propria opinione con documenti, se la valutazione è anche in parte automatizzata (art. 124-bis, comma 2-bis, TUB).

La nuova direttiva vale anche per i prestiti già in corso?

No, ai contratti in corso al 20 novembre 2026 la vecchia disciplina si applica fino al loro termine (art. 47 della direttiva; art. 6 D.Lgs. 212/2025), salvo alcune norme per quelli a tempo indeterminato.

Meglio la visura CRIF gratuita o un servizio a pagamento?

CRIF diretto costa 0 euro con risposta entro 30 giorni, 39 euro entro un giorno lavorativo. Pro-Aiuto è un abbonamento con prova a pagamento, rinnovo automatico, disdetta libera e recesso entro 14 giorni.

Continua con le guide operative sul credito:

Fonti ufficiali / Official sources: EUR-Lex — Direttiva (UE) 2023/2225 | Normattiva — D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 | Banca d'Italia — Archivio norme | CRIF — Accesso ai propri dati

Articolo aggiornato a / Article updated: . Le tariffe e le procedure indicate fanno riferimento alla normativa vigente. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sul portale ufficiale.