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Copia atto costitutivo e statuto 2026: canali e costi

Data: 31 agosto 2026
Tempo di lettura: 8 min
Copia dell'atto costitutivo e statuto societario 2026 su scrivania con sigillo notarile e documento CCIAA in PDF.
Scritto e verificato dalla Redazione di Pro-Aiuto, specializzata in documenti d'impresa, visure camerali e catastali. Contenuti basati esclusivamente su fonti ufficiali (CCIAA/InfoCamere, Ministero della Giustizia, Normattiva).
Pubblicato il 17 agosto 2026 · Aggiornato il .

In sintesi: copia atto costitutivo e statuto

Dal 1° gennaio 1996 la copia di atto costitutivo e statuto si scarica in PDF firmato da registroimprese.it (Telemaco) in tempo reale; per società anteriori l'unica fonte è il notaio rogante o l'archivio notarile distrettuale, che conserva gli atti per 100 anni (art. 12 L. 89/1913). Entrambi i documenti sono pubblici ai sensi dell'art. 2188 c.c. e richiedibili da chiunque.

  • Atto costitutivo: fotografia del giorno-zero della società, non cambia.
  • Statuto vigente: testo consolidato con tutte le modifiche assembleari.
  • Canale ufficiale: registroimprese.it Telemaco (copia RI) — immediato, in PDF.
  • Solo propria impresa: Cassetto Digitale gratuito su impresa.italia.it.
  • Società ante-1996: copia autentica solo dal notaio o dall'archivio notarile distrettuale.

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Atto costitutivo e statuto: cosa sono

L'atto costitutivo è il documento con cui i soci danno vita alla società davanti a un notaio (art. 2328 c.c. per la SPA, art. 2463 c.c. per la SRL): contiene denominazione, sede, oggetto, capitale sociale e generalità dei soci fondatori. Lo statuto è il documento che regola il funzionamento della società — organi, poteri di firma, maggioranze — e forma parte integrante dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2328 c.c. ultimo comma.

Entrambi sono depositati presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), gestore del Registro Imprese, tramite Comunicazione Unica entro 20 giorni dalla stipula (art. 2330 c.c.). Dal deposito i due atti diventano documenti pubblici opponibili ai terzi (art. 2193 c.c.). Per la lettura d'insieme del fascicolo camerale rinviamo alla guida di base sulla visura camerale.

Differenza chiave: originale notarile vs testo vigente

La differenza operativa che i due documenti mostrano al Registro Imprese è netta: l'atto costitutivo è "congelato" al giorno della stipula, mentre lo statuto è un documento vivente. Sceglierne uno per l'altro in una due diligence significa consegnare al cliente la fotografia sbagliata.

Atto costitutivo vs statuto vigente: differenza operativa (2026)
AspettoAtto costitutivoStatuto vigente
ContenutoNascita della società, soci fondatori, capitale inizialeRegole di funzionamento consolidate a oggi
ModificheImmodificabile (art. 2328 c.c.)Aggiornato dall'assemblea straordinaria (art. 2436 c.c.)
FormaAtto pubblico notarileTesto depositato dopo ogni verbale di modifica
Quando serveRicostruzione storica, verifica soci originari, contenziosoPoteri di firma, quorum, clausole di prelazione attuali
Fonte primariaNotaio / archivio notarile distrettualeRegistro Imprese (ultimo testo depositato)

Attenzione: quando su registroimprese.it si richiede "atto costitutivo", il sistema restituisce la copia depositata al momento dell'iscrizione. Se ne serve una versione con firme autentiche opponibile in giudizio, l'unico rilascio pienamente equivalente all'originale è la copia autentica emessa dal notaio rogante o, se cessato, dall'archivio notarile distrettuale (art. 67 L. 89/1913).

Canali per richiederli: costi e tempi a confronto

Per le società iscritte al Registro Imprese dopo il 1° gennaio 1996 i canali sono quattro; per quelle precedenti il canale camerale non ha l'atto costitutivo originario e serve rivolgersi al notaio o all'archivio. La scelta si fa su tre variabili: chi richiede (impresa stessa o terzo professionista), che valore giuridico serve (semplice o copia autentica), quanto tempo si può aspettare.

Copia atto costitutivo e statuto: canali, costi e tempi a confronto (2026)
CanaleCostoTempoChi lo può usare
Cassetto Digitale (impresa.italia.it)€0 (gratuito)Immediato self-serviceSolo il legale rappresentante della PROPRIA impresa, con SPID/CIE/CNS
Telemaco (registroimprese.it)Diritti di segreteria da listino Telemaco + IVA, oltre a marca da bollo se richiesta copia autentica CCIAAImmediato (download)Chiunque, previa registrazione al portale (uso professionale)
Intermediario (es. Pro-Aiuto)Tariffa privata fatturabileIn giornata, PDF via emailChiunque, senza SPID né conto Telemaco
Notaio roganteOnorario notarile a preventivo (mercato libero)Su appuntamentoChiunque abbia interesse legittimo (Cons. Stato n. 6090/2011)
Archivio notarile distrettualeDiritti d'archivio secondo tariffa Min. GiustiziaSu istanza scritta, tempi da archivioChiunque, quando il notaio è cessato/pensionato/trasferito

Il Cassetto Digitale copre solo la propria impresa: è la scorciatoia gratuita del legale rappresentante, non uno strumento di due diligence su terzi (art. 2 D.L. 76/2020). Per i controlli su società altrui il canale camerale è Telemaco, e i costi variano per tipologia di copia in base al listino ufficiale del portale — che va sempre riletto perché è ministerialmente aggiornato.

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Formato consegnato e valore probatorio

La copia estratta dal Registro Imprese arriva in PDF/A firmato digitalmente da InfoCamere: è una copia semplice, adatta a KYC, controlli reputazionali e istruttorie interne. Non equivale all'originale notarile ma è opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 2193 c.c. perché riproduce l'atto pubblicato nel registro.

Se il procedimento richiede la copia autentica — tipicamente contenzioso, notifiche processuali, procedure concorsuali, atti di trasferimento quote — l'atto costitutivo si richiede al notaio rogante (art. 67 L. 89/1913). Il notaio rilascia copie autentiche con formula esecutiva o senza, a seconda dell'uso, e appone la propria sottoscrizione digitale ai sensi dell'art. 47-bis della legge notarile. Il file firmato è opponibile in giudizio esattamente come l'originale cartaceo conservato nel bollettario.

Quando servono: KYC, gare, acquisizioni, contenzioso

Per un professionista i due documenti hanno usi distinti a seconda della pratica. Il consulente antiriciclaggio guarda l'assetto proprietario iniziale; l'avvocato in una compravendita quote controlla le clausole di prelazione e i quorum; l'ufficio gare verifica poteri di firma sul procuratore. Sbagliare documento significa consegnare al cliente una fotografia inutile.

Matrice di scelta: quale documento serve per quale pratica professionale (2026)
PraticaDocumento primarioPerché
KYC / adeguata verifica (D.Lgs. 231/2007)Statuto vigente + visura cameraleServe la struttura di governance ATTUALE per identificare organi e poteri; l'atto costitutivo è secondario
Gara d'appalto (D.Lgs. 36/2023)Statuto vigenteLa stazione appaltante verifica poteri di firma del legale rappresentante alla data di offerta
Acquisizione quote SRL / M&AStatuto vigente + atto costitutivo + verbali di modificaClausole di prelazione, gradimento, drag/tag-along stanno nello statuto vigente; la ricostruzione storica richiede l'atto originario
Contenzioso societarioCopia autentica dell'atto costitutivo (notaio) + statuto storicoIn giudizio la parte deve produrre atto pubblico opponibile; la copia RI semplice può essere disconosciuta
Adempimenti fiscali (registrazione, imposta di registro)Atto costitutivoLa tassa di registro si applica all'atto originario; la modifica statutaria segue art. 4 tariffa parte I DPR 131/1986

Nota per gli studi che gestiscono il Titolare Effettivo (UBO – Ultimate Beneficial Owner), ai sensi del D.Lgs. 231/2007: lo statuto vigente basta per la governance, ma la catena di controllo va sempre incrociata con i verbali di trasferimento quote. Per la corrispondente lettura della composizione societaria fa fede la guida al titolare effettivo in visura.

Casi particolari: società ante-1996 e smarrimento

Il taglio del 1° gennaio 1996 è la data spartiacque: da quel momento il deposito degli atti al Registro Imprese avviene in modalità informatica. Per le società costituite prima, l'atto costitutivo cartaceo NON è nel Registro Imprese e sui portali privati compare "non disponibile".

  • Società costituita prima del 1996: l'atto costitutivo si richiede al notaio rogante; se il notaio è cessato, pensionato o trasferito, gli atti passano all'archivio notarile distrettuale competente (art. 12 L. 89/1913) e vi restano per 100 anni — è la stessa regola che rende materialmente reperibili anche gli atti dell'inizio del Novecento.
  • Smarrimento dell'originale: anche in mancanza dell'atto originale cartaceo, l'archivio notarile può rilasciare copia autentica (Cons. Stato n. 6090/2011). Prima si identifica il distretto tramite il servizio Archinota del Ministero della Giustizia; poi si presenta istanza scritta con dimostrazione dell'interesse.
  • Statuto smarrito ma modifiche registrate: il testo vigente si ricava sempre da Telemaco (copia dell'ultimo statuto depositato). L'atto costitutivo pre-1996 resta indipendente.
  • Associazioni non riconosciute: se atto e statuto non sono depositati al Registro Imprese né registrati all'Agenzia delle Entrate, l'unica copia esistente è quella privata dei soci — segnalata nei quesiti operativi Fiscosport n. 21047 come rischio ricorrente per il terzo settore.

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Domande frequenti su copia atto costitutivo e statuto

Come richiedere copia dell'atto costitutivo di una SRL?

Sì, su registroimprese.it (Telemaco) in PDF firmato da InfoCamere per le SRL iscritte dopo il 1° gennaio 1996; per società precedenti si richiede al notaio rogante o all'archivio notarile distrettuale ex art. 67 L. 89/1913.

Dove scaricare atto costitutivo e statuto online?

Sì, su registroimprese.it (Telemaco) previa registrazione al portale, oppure sul Cassetto Digitale impresa.italia.it a €0 ma soltanto per la propria impresa e col legale rappresentante autenticato con SPID/CIE/CNS.

Qual è la differenza tra atto costitutivo e statuto?

2 documenti distinti: l'atto costitutivo è notarile e immodificabile e dà vita alla società (art. 2328 c.c.); lo statuto è il testo delle regole di funzionamento, aggiornato ogni volta che l'assemblea straordinaria delibera una modifica (art. 2436 c.c.).

Chi può richiedere lo statuto di una società altrui?

Sì, chiunque, perché gli atti depositati al Registro Imprese sono pubblici ai sensi dell'art. 2188 c.c. e opponibili ai terzi ex art. 2193 c.c.; non serve autorizzazione né appartenenza alla società.

La copia dal Registro Imprese vale come originale in giudizio?

No, la copia camerale è una copia semplice opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 2193 c.c., ma per il contenzioso serve la copia autentica del notaio rogante o dell'archivio notarile distrettuale (art. 67 L. 89/1913) — l'unica pienamente equivalente all'atto pubblico originario.

Cosa fare se la società è del 1980 e il notaio è cessato?

Sì, all'archivio notarile distrettuale del distretto in cui il notaio operava all'epoca: gli atti restano in archivio 100 anni dopo la cessazione (art. 12 L. 89/1913) e la localizzazione avviene tramite il servizio Archinota del Ministero della Giustizia.

Ogni modifica statutaria genera un nuovo statuto?

Sì: dopo il verbale di assemblea straordinaria il notaio deposita al Registro Imprese entro 30 giorni il testo consolidato aggiornato dello statuto (art. 2436 c.c.), che diventa da quel momento lo statuto vigente sostituendo la versione precedente.

Continua con le guide operative per lo studio:

Fonti ufficiali / Official sources: Codice civile — artt. 2188, 2193, 2328, 2330, 2436, 2463 (Normattiva) | Registro Imprese — Fascicolo Ordinario e Storico | Ministero della Giustizia — Richiedere copia di atti notarili | L. 16 febbraio 1913 n. 89 — Ordinamento del notariato (Normattiva) | Cassetto Digitale dell'Imprenditore — impresa.italia.it

Articolo aggiornato a / Article updated: . Le tariffe e le procedure indicate fanno riferimento alla normativa vigente. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sul portale ufficiale.