Pubblicato il 22 giugno 2026 · Aggiornato il .
🔍 In sintesi: visura camerale e UBO 2026
Il Titolare Effettivo (UBO – Ultimate Beneficial Owner) è la persona fisica che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 25% del capitale o esercita il controllo di fatto su una società, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. pp), D.Lgs. 231/2007. Dal 9 gennaio 2026, il D.Lgs. 210/2025 ha abolito l'accesso pubblico indiscriminato al Registro dei Titolari Effettivi: la consultazione è ora riservata ai soggetti obbligati accreditati e a chi dimostra un interesse giuridico rilevante.
- Soglia di identificazione: partecipazione diretta o indiretta >25% del capitale (art. 1 D.Lgs. 231/2007).
- Controllo di fatto: influenza dominante ex art. 2359 c.c. anche sotto il 25%.
- Comunicazione obbligatoria: entro 60 giorni dall'evento (art. 3, D.M. 55/2022); diritti €30,00.
- Sanzione omessa comunicazione: da €103 a €1.032 (art. 51 D.Lgs. 231/2007).
- Accesso 2026: registro riservato ai soggetti obbligati accreditati (D.Lgs. 210/2025).
- Strumento alternativo: Visura Assetti Proprietari + Fascicolo per mappare la catena di controllo quando il registro non è consultabile.
Cos'è il Titolare Effettivo (UBO) e il quadro normativo
Il Titolare Effettivo (UBO – Ultimate Beneficial Owner), ai sensi del D.Lgs. 231/2007, è la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla un'entità giuridica — o ne risulta beneficiaria — anche attraverso catene di partecipazione intermedie. Per le basi della visura camerale e della procedura generale di richiesta, vedi la guida completa alla visura camerale 2026.
La normativa antiriciclaggio italiana — recependo le Direttive UE — identifica quattro criteri alternativi per qualificare una persona fisica come UBO di una società di capitali:
- Partecipazione diretta al capitale >25%.
- Partecipazione indiretta (attraverso catene di controllo) che cumula oltre il 25%.
- Controllo di fatto mediante accordi parasociali o altri meccanismi che garantiscono influenza dominante (art. 2359 c.c.).
- In assenza dei criteri precedenti, l'UBO coincide con la persona fisica che esercita la gestione diretta (c.d. "criterio residuale").
Come identificare il Titolare Effettivo passo per passo
L'identificazione corretta dell'UBO richiede un'analisi sequenziale della struttura proprietaria, partendo dai dati ufficiali del Registro Imprese e procedendo livello per livello lungo la catena di controllo.
Come identificare il Titolare Effettivo (UBO) di una società
- Richiedere la visura camerale ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), gestore del Registro Imprese: verifica forma giuridica, soci diretti e percentuali di partecipazione.
- Verificare se almeno un socio persona fisica supera la soglia del 25% del capitale (art. 1, c. 2, lett. pp), D.Lgs. 231/2007): in tal caso è l'UBO diretto.
- Se il socio è una persona giuridica, richiedere la Visura Assetti Proprietari per ciascuna società a monte: risale la catena di controllo fino a individuare le persone fisiche sottostanti.
- Calcolare la percentuale di partecipazione indiretta cumulando le quote lungo la catena (es. A detiene 60% di B che detiene 50% di C → partecipazione indiretta di A in C = 60% × 50% = 30%, superiore al 25%).
- Verificare l'assenza di controllo di fatto (accordi parasociali, patti di sindacato, diritti di veto) attraverso il fascicolo societario e lo statuto depositato.
- Confrontare il risultato con i dati comunicati al Registro del Titolare Effettivo su titolareeffettivo.registroimprese.it (se si dispone dell'accesso come soggetto obbligato accreditato).
- Documentare il percorso di identificazione nel fascicolo KYC/AML del cliente, allegando le visure e i calcoli di percentuale.
La soglia del 25% e il controllo di fatto
La soglia del 25% è il criterio primario ma non esclusivo: ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. pp), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, anche chi esercita il controllo ex art. 2359 del Codice Civile — attraverso la detenzione di voti sufficienti in assemblea o un'influenza dominante derivante da accordi particolari — è qualificato come UBO, indipendentemente dalla quota posseduta.
Partecipazioni indirette e cumulo percentuali
Le partecipazioni indirette si calcolano moltiplicando le percentuali di possesso lungo ogni livello della catena. Il cumulo vale anche su rami paralleli: se una persona fisica detiene il 20% direttamente e il 10% indirettamente tramite una società da lei controllata al 100%, la partecipazione totale è 30% e supera la soglia.
| Livello | Soggetto | Quota nel livello | Partecipazione cumulata in Società Target |
|---|---|---|---|
| 1° | Mario Rossi (persona fisica) | 60% di HoldCo S.r.l. | — |
| 2° | HoldCo S.r.l. | 50% di Società Target S.r.l. | 60% × 50% = 30% → UBO ✅ |
| 1° | Anna Verdi (persona fisica) | 30% di HoldCo S.r.l. | — |
| 2° | HoldCo S.r.l. | 50% di Società Target S.r.l. | 30% × 50% = 15% → non UBO ❌ |
Come mappare la catena di controllo dalla visura camerale
La visura camerale ordinaria mostra i soci diretti ma non è sufficiente per ricostruire catene di controllo a più livelli: se un socio è una persona giuridica, è necessario risalire la struttura con documenti aggiuntivi. La tabella seguente indica quale documento richiedere in base allo scenario di due diligence.
| Scenario | Documento consigliato | Dati forniti | Accessibilità |
|---|---|---|---|
| Soci diretti persona fisica, struttura semplice | Visura Camerale Ordinaria | Soci, quote, amministratori, capitale | Pubblica, immediata |
| Socio è una persona giuridica (1-2 livelli) | Visura Assetti Proprietari | Catena di partecipazione, quote indirette, percentuali | Pubblica, tramite piattaforma |
| Struttura complessa: gruppo con più livelli | Fascicolo Società di Capitali + Visura Storica | Statuto, bilanci, variazioni storiche, controllate | Pubblica, tramite piattaforma |
| Verifica UBO dichiarato al registro | Registro Titolare Effettivo (accesso accreditato) | Nome, cognome, mese/anno nascita, paese residenza, cittadinanza | Riservata: soggetti obbligati accreditati o interesse giuridico rilevante |
| KYC/AML completo per soggetti obbligati | Visura Ordinaria + Assetti Proprietari + Registro UBO | Dati societari + catena + identità UBO dichiarata | Combinata |
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- Titolare Effettivo (UBO) — identificazione UBO per KYC/AML secondo normativa antiriciclaggio
Registro del Titolare Effettivo: accesso, dati e obblighi 2026
Il Registro del Titolare Effettivo è la sezione autonoma del Registro Imprese dedicata alla raccolta e alla consultazione dei dati sulle persone fisiche che controllano in ultima istanza le entità giuridiche italiane. Istituito dall'art. 21 D.Lgs. 231/2007 e reso operativo con il D.M. 11 marzo 2022, n. 55, il registro ha subito una profonda revisione dell'accesso con il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 210.
Novità D.Lgs. 210/2025: accesso pubblico abolito
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 210 — in vigore dal 9 gennaio 2026 — attua l'art. 74 della Direttiva UE 2024/1640 e abolisce l'accesso pubblico indiscriminato al Registro dei Titolari Effettivi. La norma rispecchia la sentenza della Corte di Giustizia UE del novembre 2022 (cause riunite C-37/20 e C-601/20) che aveva dichiarato incompatibile con i diritti fondamentali la consultazione aperta a chiunque senza un interesse legittimo dimostrato.
Chi può accedere al registro nel 2026
| Categoria | Modalità di accesso | Condizioni |
|---|---|---|
| Autorità pubbliche (FIU, forze dell'ordine, Agenzia delle Entrate) | Diretto, senza accreditamento | Funzioni istituzionali |
| Soggetti obbligati (banche, intermediari, avvocati, notai, commercialisti) | Accreditamento su titolareeffettivo.registroimprese.it | Iscrizione all'albo, adeguata verifica in corso |
| Soggetti privati (es. giornalisti, ricercatori, privati cittadini) | Richiesta motivata con interesse giuridico rilevante | Evidenze concrete di non corrispondenza titolarità effettiva/legale |
| Pubblico generale | Non ammesso | Accesso abolito dal D.Lgs. 210/2025 |
I dati consultabili dai soggetti accreditati includono: nome e cognome, mese e anno di nascita, paese di residenza, cittadinanza e la qualità (natura giuridica) che determina la titolarità effettiva (art. 21, D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 210/2025). Non è resa accessibile la data di nascita completa né l'indirizzo preciso, per bilanciare trasparenza e tutela dei dati personali.
Casi particolari: quando il Registro UBO non è consultabile
Il problema è reale e diffuso tra i professionisti: dopo l'ordinanza di sospensione del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024 e l'entrata in vigore del D.Lgs. 210/2025 a gennaio 2026, molti studi legali e uffici compliance si sono trovati impossibilitati ad accedere al Registro UBO per via del processo di accreditamento lungo o per il rigetto dell'istanza di "interesse giuridico rilevante". Il workflow alternativo che segue permette di ricostruire la titolarità effettiva anche in assenza di accesso al registro.
- Richiedere la Visura Assetti Proprietari per ogni società nella catena di controllo: mostra quote, percentuali e soggetti controllanti fino alle persone fisiche identificabili.
- Integrare con il Fascicolo Societario (statuto + ultime variazioni depositate): verifica clausole di controllo, diritti di voto speciali e patti parasociali rilevanti.
- Richiedere dichiarazione sostitutiva all'amministratore ai sensi del DPR 445/2000: la controparte attesta per iscritto chi siano i titolari effettivi. La dichiarazione falsa è reato (art. 76 DPR 445/2000), il che la rende un documento difendibile nel fascicolo KYC.
- Documentare il tentativo di accesso al Registro UBO: conservare la schermata o il log del sistema titolareeffettivo.registroimprese.it che attesta l'impossibilità di accesso o il rigetto. I soggetti obbligati che dimostrano di aver tentato l'accesso e di aver adottato misure alternative sono tutelati ai fini della responsabilità in materia di adeguata verifica (art. 35, D.Lgs. 231/2007).
Obblighi di comunicazione e sanzioni
Tutte le società di capitali, gli enti privati, i trust e gli istituti giuridici analoghi sono obbligati a comunicare i dati del proprio Titolare Effettivo al Registro Imprese entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento che determina l'obbligo (costituzione, variazione della titolarità o modifica dei dati), ai sensi dell'art. 3, D.M. 11 marzo 2022, n. 55. La comunicazione avviene tramite l'applicativo DIRE o soluzioni di mercato compatibili, con firma digitale del soggetto obbligato (non delegabile) e versamento di un diritto di segreteria di €30,00.
| Violazione | Sanzione amministrativa | Base normativa |
|---|---|---|
| Omessa comunicazione del Titolare Effettivo | Da €103 a €1.032 | Art. 51, c. 2, D.Lgs. 231/2007 |
| Comunicazione tardiva (oltre 60 giorni) | Da €103 a €1.032 | Art. 51, c. 2, D.Lgs. 231/2007 |
| Comunicazione con dati inesatti o incompleti | Da €103 a €1.032 | Art. 51, c. 2, D.Lgs. 231/2007 |
| Mancata conservazione della documentazione KYC | Da €2.500 a €50.000 (per soggetti obbligati) | Art. 56, D.Lgs. 231/2007 |
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- Visura Assetti Proprietari — catena di controllo e partecipazioni indirette
Domande frequenti sul Titolare Effettivo e la visura camerale
La visura camerale ordinaria è sufficiente per identificare il Titolare Effettivo?
No, la visura camerale ordinaria mostra solo i soci diretti e non permette di risalire la catena di controllo quando un socio è una persona giuridica. Per una struttura multi-livello è necessaria anche la Visura Assetti Proprietari per ciascuna società a monte, fino a individuare le persone fisiche sottostanti con le percentuali cumulate.
Chi è obbligato a comunicare il Titolare Effettivo al Registro Imprese?
Sono obbligati gli amministratori di società di capitali, i fondatori e rappresentanti di persone giuridiche private, i fiduciari di trust e mandati fiduciari, ai sensi del D.M. 55/2022. La comunicazione non è delegabile a un professionista: l'obbligato deve disporre di firma digitale e presentare la pratica tramite l'applicativo DIRE entro 60 giorni dall'evento.
Quanto costa comunicare il Titolare Effettivo al Registro Imprese?
Il diritto di segreteria per la comunicazione del Titolare Effettivo è di €30,00, come indicato nel Manuale operativo Unioncamere (maggio 2024). Non è previsto il pagamento dell'imposta di bollo per la comunicazione ordinaria, ma eventuali modifiche successive richiedono una nuova comunicazione con il medesimo importo.
Cosa ha cambiato il D.Lgs. 210/2025 rispetto all'accesso al Registro UBO?
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 210 (in vigore dal 9 gennaio 2026) ha abolito l'accesso pubblico indiscriminato al Registro dei Titolari Effettivi, riservandolo ai soggetti obbligati accreditati e ai privati con interesse giuridico rilevante dimostrato. Prima della norma, chiunque poteva consultarlo; ora il pubblico generale non ha più accesso diretto.
Come si calcola la partecipazione indiretta per identificare l'UBO?
La partecipazione indiretta si calcola moltiplicando le percentuali di possesso a ogni livello della catena: se Mario Rossi detiene il 60% di HoldCo, che a sua volta detiene il 50% di Società Target, la partecipazione indiretta di Rossi nella Target è 60% × 50% = 30%, superiore alla soglia del 25% e sufficiente per qualificarlo come UBO (art. 1, c. 2, lett. pp), D.Lgs. 231/2007).
Cosa rischia un'azienda che non comunica il Titolare Effettivo?
L'omessa o tardiva comunicazione del Titolare Effettivo comporta una sanzione amministrativa da €103 a €1.032 per ogni violazione (art. 51, c. 2, D.Lgs. 231/2007). La sanzione si applica all'obbligato (tipicamente l'amministratore) e può essere reiterata per ogni evento successivo non comunicato nel termine di 60 giorni.
La Visura Assetti Proprietari sostituisce il Registro UBO?
No, i due strumenti sono complementari: la Visura Assetti Proprietari ricostruisce la catena di controllo sulla base dei dati del Registro Imprese (soci, quote, percentuali), mentre il Registro UBO raccoglie la dichiarazione formale del soggetto obbligato sull'identità dell'UBO. Nei processi di adeguata verifica, quando il Registro UBO non è accessibile, la Visura Assetti Proprietari rappresenta il documento sostitutivo più solido ai fini KYC/AML.
Un avvocato o commercialista può accedere al Registro UBO per conto del cliente?
Sì, avvocati, notai e commercialisti rientrano tra i "soggetti obbligati" ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e possono richiedere l'accreditamento al Registro UBO su titolareeffettivo.registroimprese.it per consultare i dati nell'ambito dell'adeguata verifica. L'accreditamento non è automatico: occorre dimostrare la qualità professionale e indicare la specifica operazione di adeguata verifica in corso.
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Fonti ufficiali / Official sources: D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Normattiva) | D.M. 11 marzo 2022, n. 55 (Gazzetta Ufficiale) | Manuale operativo Titolare Effettivo (Unioncamere, 2024) | Registro Titolare Effettivo (Registro Imprese)
Articolo aggiornato a / Article updated: . Le tariffe e le procedure indicate fanno riferimento alla normativa vigente. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sul portale ufficiale.
