Pubblicato il 22 aprile 2026 · Aggiornato il .
🔍 In sintesi: come leggere una visura camerale
La visura camerale si articola in 7 sezioni standardizzate. Sapere dove guardare — e cosa significa ogni campo — è fondamentale per avvocati, commercialisti, notai e compliance officer che operano su tempi stretti e con responsabilità elevate.
- Dati anagrafici: denominazione, sede legale, PEC, numero REA, codice fiscale — identità legale dell'impresa.
- Stato attività: attiva, in liquidazione, cessata — il campo più critico per la valutazione del rischio.
- Codice ATECO: classifica l'attività prevalente; un disallineamento con l'oggetto sociale è un segnale d'allarme.
- Cariche sociali: amministratori, soci, poteri, scadenze mandato — essenziale per KYC/AML e due diligence.
- Capitale sociale: sottoscritto vs versato — primo indicatore di solidità finanziaria.
- Sezione del Registro Imprese: ordinaria o speciale — determina obblighi di pubblicità e regime normativo.
Struttura della visura camerale: le 7 sezioni principali
La visura camerale è il documento ufficiale rilasciato dalla Camera di Commercio (CCIAA) che fotografa lo stato giuridico, organizzativo e amministrativo di un'impresa iscritta al Registro delle Imprese. Sia nella versione ordinaria che in quella storica, segue una struttura standardizzata a livello nazionale, identica per qualsiasi provincia e qualsiasi forma giuridica.
| Sezione | Cosa contiene | Rilevanza per professionisti |
|---|---|---|
| 1 — Dati anagrafici | Denominazione, sede, REA, CF, PEC, forma giuridica | Identità legale dell'impresa — base di ogni verifica |
| 2 — Stato attività | Attiva / in liquidazione / cessata / fallita | Rischio operativo e commerciale immediato |
| 3 — Attività e ATECO | Oggetto sociale, codice ATECO, data inizio attività | Coerenza tra attività dichiarata e reale |
| 4 — Cariche sociali | Amministratori, soci, poteri, date di nomina | KYC, titolare effettivo (UBO), catena di comando |
| 5 — Capitale e cifre | Capitale sottoscritto e versato, numero addetti | Solidità finanziaria e dimensione aziendale |
| 6 — Sezione Registro | Sezione ordinaria o speciale (agricola, artigiana…) | Obblighi di pubblicità e regime normativo applicabile |
| 7 — Atti e bilanci | Elenco atti depositati, statuto, bilanci, verbali | Documentazione integrativa disponibile on-demand |
Sezione 1 — Dati anagrafici: l'identità legale dell'impresa
La prima sezione raccoglie i dati identificativi fondamentali. Per un professionista, questa sezione consente di verificare in pochi secondi che il soggetto con cui si opera corrisponda all'entità effettivamente iscritta al Registro delle Imprese.
I campi da analizzare con attenzione:
- Denominazione o ragione sociale: verifica che corrisponda esattamente ai documenti contrattuali. Variazioni grafiche minori (S.r.l. vs Srl) non sono problematiche; una denominazione sostanzialmente diversa segnala un possibile errore o una problematica societaria da chiarire.
- Forma giuridica: determina il regime di responsabilità. SRL = responsabilità limitata al capitale conferito; SNC = responsabilità illimitata e solidale dei soci; SPA = più rigidi requisiti di governance e trasparenza. Cruciale per valutare l'esposizione al rischio controparte.
- Sede legale: deve corrispondere all'indirizzo dichiarato nei contratti. Una sede coincidente con uno studio professionale è comune, ma per gruppi strutturati merita verifica aggiuntiva.
- Domicilio digitale (PEC): canale ufficiale certificato per comunicazioni legali. Indispensabile per notifiche valide ai sensi del Codice del processo civile telematico.
- Numero REA: sigla provincia + numero progressivo (es. MI-1234567). Identifica l'impresa nel Repertorio Economico Amministrativo. Non va confuso con il numero di iscrizione al Registro delle Imprese, che può differire.
- Codice fiscale e Partita IVA: per le società di capitali coincidono. Per imprese individuali o enti, possono differire — segnalarlo è una best practice in due diligence.
- Data di iscrizione al Registro Imprese: indica la data di costituzione formale. Un'impresa molto giovane su contratti ad alto valore o gare d'appalto richiede attenzione aggiuntiva.
Sezione 2 — Stato dell'attività: il campo più critico per il rischio
Lo stato dell'attività è il primo elemento da verificare in qualsiasi operazione professionale. Un'impresa non attiva non può stipulare contratti validi in modo ordinario, né essere controparte in operazioni commerciali o legali standard.
| Stato | Significato | Implicazioni pratiche |
|---|---|---|
| Attiva | Impresa operante, iscritta e in regola | Nessun impedimento operativo rilevabile da visura |
| Inattiva | Iscritta ma senza attività dichiarata | Verificare se è start-up o impresa "dormiente" |
| In liquidazione | Processo di chiusura volontario avviato | Alta priorità: i creditori vengono soddisfatti prima dei soci |
| Fallita / procedura concorsuale | Procedura giudiziaria in corso | Stop immediato a qualsiasi operazione commerciale |
| Cessata | Impresa cancellata dal Registro | Nessuna capacità giuridica residua — contratti nulli |
| Sospesa | Attività temporaneamente sospesa | Chiarire causa e durata prevista prima di procedere |
Sezione 3 — Codice ATECO: leggere l'attività realmente svolta
Il codice ATECO (Attività Economiche) classifica l'attività prevalente dell'impresa secondo la nomenclatura ISTAT. Nella visura camerale si trova nella sezione "Attività, albi, ruoli e licenze" alla voce "Classificazione ATECORI 2007" (o ATECO 2025 per le imprese già aggiornate).
La struttura del codice è gerarchica:
- Lettera iniziale: macro-settore economico (A = Agricoltura, C = Manifattura, G = Commercio al dettaglio, K = Finanza e assicurazioni)
- 2 cifre: divisione di settore (es. 47 = Commercio al dettaglio, escluso autoveicoli)
- 3-6 cifre: sottocategorie via via più specifiche fino all'attività primaria
Per i professionisti, il codice ATECO serve a verificare la coerenza tra l'attività dichiarata nell'oggetto sociale e quella classificata ai fini statistici e fiscali. Un disallineamento — ad esempio un'impresa con oggetto sociale informatico ma codice ATECO manifatturiero — è un segnale da approfondire in fase di due diligence pre-contrattuale.
🔍 Hai bisogno della visura storica per tracciare le variazioni nel tempo?
La visura camerale storica ricostruisce tutte le modifiche dell'impresa dalla costituzione a oggi: cambi di sede, variazioni ATECO, avvicendamenti nelle cariche, aumenti di capitale. Strumento indispensabile per due diligence approfondite e analisi KYC/AML.
- Visura Camerale Storica — evoluzione completa dell'impresa dalla fondazione: tutte le variazioni registrate
- Visura Camerale Ordinaria — fotografia attuale: tutti i dati correnti in tempo reale dal Registro Imprese
Sezione 4 — Cariche sociali e organi di amministrazione
La sezione cariche è quella più analizzata in ambito KYC/AML e due diligence commerciale. Riporta tutte le persone fisiche e giuridiche che ricoprono ruoli di responsabilità all'interno dell'impresa, con data di nomina, data di scadenza del mandato e, ove applicabile, i poteri attribuiti.
| Carica | Descrizione | Cosa verificare |
|---|---|---|
| Amministratore Unico | Gestione esclusiva e rappresentanza legale dell'impresa | Identità, eventuali cariche in altre società, procedure a suo carico |
| Consigliere di Amministrazione | Membro del board in società con governance collegiale | Poteri delegati, composizione del CDA, quorum deliberativi |
| Presidente del CDA | Rappresentanza legale nelle SPA e SRL strutturate | Poteri specifici indicati nello statuto depositato |
| Socio (con percentuale quota) | Proprietà dell'impresa con quota di partecipazione | Identificazione UBO se quota diretta o indiretta supera il 25% |
| Sindaco / Revisore | Organo di controllo contabile | Presenza obbligatoria oltre certi parametri dimensionali (D.Lgs. 39/2010) |
| Liquidatore | Presente solo in caso di liquidazione volontaria | Segnale immediato di chiusura dell'attività in corso |
Per la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche), il titolare effettivo (UBO — Ultimate Beneficial Owner) deve essere identificato nella persona fisica che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 25% del capitale. La visura ordinaria mostra i soci iscritti con le rispettive quote; per strutture proprietarie complesse con holding intermedie, occorre integrare con la Visura Assetti Proprietari e verificare il registro del Titolare Effettivo.
Per i professionisti soggetti agli obblighi di adeguata verifica, la visura camerale è uno strumento KYC fondamentale: consulta la guida compliance 2026 su visura camerale e KYC/AML per i flussi operativi e i requisiti normativi D.Lgs. 231/2007.
Sezione 5 — Capitale sociale: solidità e segnali di attenzione
La sezione "Impresa in cifre" riporta il capitale sociale sottoscritto, il capitale versato e il numero di addetti dichiarato. Questi dati offrono una prima indicazione — non esaustiva — della solidità finanziaria e della dimensione dell'impresa.
- Capitale sottoscritto: l'ammontare totale che i soci si sono impegnati a conferire alla società.
- Capitale versato: la quota effettivamente versata sul conto corrente societario. Se inferiore al sottoscritto, i soci risultano ancora debitori verso la società per la differenza residua.
- Numero addetti: dato dichiarato ai fini statistici — utile per la classificazione dimensionale (micro, piccola, media, grande impresa) ma non verificabile dalla sola visura.
Per le SRL il capitale minimo legale è di 1 euro (SRL semplificata) o 10.000 euro (SRL ordinaria, di cui almeno il 25% versato all'atto costitutivo). Per le SPA il minimo è di 50.000 euro. Un capitale molto basso in rapporto ai volumi dichiarati nei bilanci depositati merita approfondimento con i documenti societari integrativi.
Sezione 6 — Sezione del Registro Imprese e numero REA
Il Registro delle Imprese si articola in una sezione ordinaria e più sezioni speciali. La sezione in cui è iscritta un'impresa determina il regime giuridico applicabile e gli obblighi di pubblicità:
- Sezione ordinaria: società di capitali (SRL, SPA, SApA), società di persone commerciali (SNC, SAS), imprese individuali che superano la soglia del piccolo imprenditore.
- Sezione speciale I: piccoli imprenditori, imprenditori agricoli individuali, artigiani iscritti all'Albo, società semplici.
- Sezione speciale II: società tra professionisti (STP) costituite ai sensi della L. 183/2011.
- Sezione speciale III: società soggette a direzione e coordinamento — rilevante per l'analisi di gruppi societari.
Verificare la sezione di iscrizione è particolarmente rilevante in due scenari frequenti: (1) appalti pubblici, dove la sezione ordinaria è spesso requisito obbligatorio per la qualificazione SOA; (2) procedure di finanziamento bancario, dove alcune forme giuridiche speciali hanno accesso a strumenti dedicati.
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- Visura Camerale Ordinaria — dati attuali: sede, stato attività, cariche, capitale, ATECO
- Visura Camerale Storica — evoluzione completa dalla costituzione: variazioni, modifiche, cariche passate
Domande frequenti sulla lettura della visura camerale
Cosa significa il numero REA nella visura camerale?
Il numero REA (Repertorio Economico Amministrativo) è un codice assegnato dalla CCIAA provinciale all'iscrizione, composto dalla sigla della provincia e da un numero progressivo (es. MI-1234567). Identifica l'impresa nell'archivio amministrativo provinciale e si affianca — senza sostituirlo — al numero di iscrizione al Registro delle Imprese, che può differire.
Come si verifica se un'impresa è attiva tramite la visura camerale?
Il campo "Stato attività" nella sezione dati anagrafici riporta lo stato corrente: Attiva, Inattiva, In liquidazione, Cessata o In procedura concorsuale. Un'impresa è pienamente operativa solo se lo stato è "Attiva". Per qualsiasi altro stato è necessario approfondire prima di procedere con operazioni commerciali o legali.
Cosa è il codice ATECO e perché è importante in due diligence?
Il codice ATECO classifica l'attività economica prevalente secondo la nomenclatura ISTAT. È rilevante perché determina il regime fiscale, la normativa di settore e la coerenza con l'oggetto sociale. Un codice ATECO non aggiornato alla classificazione 2025 (obbligatoria dal 1° aprile 2025) o incoerente con l'attività effettiva è un segnale da approfondire.
Qual è la differenza tra capitale sottoscritto e capitale versato?
Il capitale sottoscritto è la somma che i soci si sono impegnati a conferire. Il capitale versato è la quota effettivamente accreditata sul conto societario. Se il versato è inferiore al sottoscritto, i soci sono ancora debitori verso la società — situazione comune nelle prime fasi di vita di un'impresa ma da monitorare in fase di valutazione del rischio controparte.
Come identificare il titolare effettivo (UBO) dalla visura camerale?
La visura ordinaria riporta i soci con le rispettive quote di partecipazione. Il titolare effettivo (UBO) ai sensi del D.Lgs. 231/2007 è la persona fisica che controlla, direttamente o indirettamente, più del 25% del capitale. Per strutture con holding o soci giuridici, la visura ordinaria non è sufficiente: occorre integrare con la Visura Assetti Proprietari e il registro pubblico del Titolare Effettivo istituito dal D.Lgs. 231/2007.
Cosa indica la presenza di un liquidatore nella visura camerale?
La presenza di un liquidatore nella sezione cariche indica che l'impresa ha avviato una procedura di liquidazione volontaria. In questo stato la società esiste ancora giuridicamente, ma il suo scopo esclusivo è la chiusura dell'attività e la soddisfazione dei creditori nell'ordine previsto dalla legge. Non è consigliabile stringere nuovi accordi commerciali con un'impresa in liquidazione.
La visura ordinaria è sufficiente per una due diligence completa?
No. La visura ordinaria fornisce la fotografia attuale dell'impresa, ma una due diligence professionale richiede l'integrazione con: visura storica (variazioni nel tempo), bilanci depositati, visura assetti proprietari (struttura del gruppo), verifica su procedure concorsuali e report creditizi multi-fonte. La visura ordinaria è il punto di partenza obbligatorio, non il punto di arrivo.
Come capire se un amministratore ha ancora poteri di rappresentanza validi?
Nella sezione cariche ogni ruolo riporta la data di nomina e, quando applicabile, la data di scadenza del mandato. Se la scadenza è antecedente alla data di emissione della visura e non risulta un atto di rinnovo registrato, l'amministratore potrebbe non avere più poteri validi. In questi casi, verifica i verbali assembleari depositati agli atti del Registro Imprese.
Ordinaria o storica: quale visura camerale richiedere?
La visura ordinaria fornisce i dati attuali dell'impresa — ideale per verifiche rapide prima di operazioni commerciali. La visura storica ricostruisce tutte le variazioni dalla costituzione: cariche passate, modifiche di sede, variazioni ATECO, aumenti di capitale. Per due diligence pre-contrattuale, KYC approfondito o analisi di contenziosi, la visura storica è spesso preferibile perché rivela comportamenti e cambiamenti che la sola ordinaria non mostra. Consulta anche la guida operativa su come verificare un fornitore con la visura camerale per il workflow completo.
- Codice ATECO in Visura Camerale — Codice ATECO 2025 sulla visura camerale: riclassificazione automatica InfoCamere, doppio codice transitorio…
Fonti ufficiali / Official sources: Registro Imprese — Visura Camerale Ordinaria e Storica | Camera di Commercio Vicenza — Codici ATECO 2025 | D.Lgs. 231/2007 — Antiriciclaggio e UBO
Articolo aggiornato a / Article updated: aprile 2026. Le tariffe e le procedure indicate fanno riferimento alla normativa vigente. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sul portale ufficiale.
