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Dati Catastali nel Contratto di Affitto 2026

Data: 11 luglio 2026
Tempo di lettura: 8 min
Planimetria e visura catastale accanto a un contratto di locazione con dati catastali evidenziati
Scritto e verificato dalla Redazione di Pro-Aiuto, specializzata in documenti d'impresa, visure camerali e catastali. Contenuti basati esclusivamente su fonti ufficiali (Agenzia delle Entrate, Normattiva, Gazzetta Ufficiale).
Pubblicato il 10 luglio 2026 · Aggiornato il .

In sintesi: dati catastali e locazione

Dal 1° luglio 2010 chi registra un contratto di locazione deve indicare i dati catastali dell'immobile (art. 19, comma 15, D.L. 78/2010, conv. L. 122/2010): foglio, particella, subalterno, categoria e rendita vanno riportati nel Quadro C del Modello RLI. La mancata o errata indicazione comporta una sanzione dal 120% al 240% dell'imposta di registro.

  • Norma: art. 19, c. 15, D.L. 78/2010 (obbligo dal 01/07/2010).
  • Dove si indicano: Quadro C – Dati degli Immobili del Modello RLI.
  • Dati richiesti: Comune/sezione, foglio, particella, subalterno, categoria, rendita.
  • Sanzione: 120%-240% dell'imposta di registro per dati omessi o errati.
  • Dove verificarli: visura catastale aggiornata dell'Agenzia delle Entrate.

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Perché i dati catastali sono obbligatori nella locazione

L'indicazione dei dati catastali è obbligatoria in ogni richiesta di registrazione di un contratto di locazione o affitto, scritto o verbale, dal 1° luglio 2010 (art. 19, comma 15, D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010). L'obbligo serve all'Agenzia delle Entrate (AdE), gestore del Catasto, per incrociare il contratto con l'unità immobiliare e contrastare le locazioni in nero. Per la lettura completa della visura, delle categorie e della rendita rimandiamo alla guida professionale alla visura catastale: qui ci concentriamo sull'uso dei dati in fase di registrazione.

Attenzione a non confondere due obblighi distinti: quello di comunicare i dati catastali in registrazione (locazioni) e la dichiarazione di conformità catastale prevista per gli atti pubblici e le scritture private autenticate sugli immobili urbani (art. 19, comma 14, D.L. 78/2010), che riguarda compravendite e atti notarili, non la locazione ordinaria.

Quali dati catastali servono e dove trovarli

Servono gli identificativi che individuano in modo univoco l'unità immobiliare: Comune (ed eventuale sezione), foglio, particella, subalterno, categoria e rendita catastale. Tutti questi valori sono riportati nella visura catastale aggiornata rilasciata dall'Agenzia delle Entrate; devono corrispondere esattamente a quelli comunicati, perché un disallineamento blocca l'incrocio telematico dei dati.

Dati catastali da indicare nel contratto di locazione e dove reperirli
Dato catastaleA cosa serveDove si trova
Comune / SezioneLocalizza l'ufficio provinciale e la sezione censuariaIntestazione della visura
FoglioIdentifica la porzione di mappa comunaleRiga identificativi della visura
Particella (mappale)Individua il lotto; può avere due serie di cifre separate da barraRiga identificativi della visura
SubalternoIndividua la singola unità (es. l'appartamento in condominio)Riga identificativi della visura
Categoria e classeDetermina la destinazione e concorre alla renditaSezione dati di classamento
Rendita catastaleBase per imposte e controlli AdESezione dati di classamento
💡 Consultazione gratuita per il titolare Il proprietario (o il titolare di un diritto reale) può ottenere gratuitamente la consultazione catastale telematica dei propri immobili sul portale dell'Agenzia delle Entrate. Per gli immobili di terzi, o quando serve un documento formale e fatturabile per lo studio, si ricorre alla visura catastale.

Come compilare il Quadro C del Modello RLI

I dati catastali si inseriscono nel Quadro C – Dati degli Immobili del Modello RLI, il modello unico dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione dei contratti di locazione. Ogni unità immobiliare occupa una riga; le pertinenze (garage, cantina, box) vanno riportate in righe separate con il codice utilizzo immobile 2.

Procedura di compilazione del Quadro C

  1. Reperire la visura catastale aggiornata dell'immobile locato e delle sue pertinenze.
  2. Compilare Comune, sezione, foglio, particella e subalterno esattamente come in visura.
  3. Indicare categoria, classe e rendita catastale nella riga dell'immobile principale.
  4. Inserire ogni pertinenza (garage, cantina) in una riga distinta con codice utilizzo 2.
  5. Trasmettere il Modello RLI in via telematica o presso l'ufficio, entro 30 giorni dalla stipula.

Procedura verificata il 10 luglio 2026 sul portale ufficiale Agenzia delle Entrate (servizio RLI web).

Esempio pratico. Contratto su un bilocale con box auto: si compilano due righe del Quadro C. Riga 1 – l'appartamento: cat. A/3, foglio 12, particella 480, sub. 7, rendita indicata come da visura. Riga 2 – il box: cat. C/6, stesso foglio e particella, sub. 21, con codice utilizzo immobile 2 (pertinenza). Se il box avesse un identificativo autonomo su altra particella, si userebbe comunque una riga propria con i suoi dati.

🔍 Verifica gli identificativi prima di registrare

Prima di trasmettere il Modello RLI, controlla che foglio, particella, subalterno e rendita corrispondano alla visura aggiornata: un dato errato in registrazione costa più di una verifica.

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Sanzioni per dati catastali mancanti o errati

La mancata o errata indicazione dei dati catastali in sede di registrazione è punita con una sanzione dal 120% al 240% dell'imposta di registro dovuta per il contratto (art. 19, comma 15, D.L. 78/2010). L'obbligo copre anche cessioni, risoluzioni e proroghe del contratto. Distinto è il caso della mancata registrazione: senza registrazione il contratto è nullo (art. 1, comma 346, L. 311/2004) e il locatore non può agire per il rilascio, adeguare il canone ISTAT né dedurre le spese.

Sanzioni collegate ai dati catastali e alla registrazione della locazione (2026)
FattispecieConseguenzaRiferimento
Dati catastali omessi o erratiSanzione dal 120% al 240% dell'imposta di registroart. 19, c. 15, D.L. 78/2010
Contratto non registratoNullità del contratto + recupero imposta e sanzioniart. 1, c. 346, L. 311/2004
Registrazione tardivaSanzione ridotta secondo il principio di proporzionalitàRis. AdE 56/E del 13/10/2025

Sul fronte della tardiva registrazione, la Risoluzione AdE n. 56/E del 13 ottobre 2025 ha rivisto il calcolo della sanzione per i contratti pluriennali, allineandosi al principio di proporzionalità della Corte di Cassazione: la sanzione va commisurata al ritardo effettivo e non applicata in misura piena a prescindere. Resta comunque possibile il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997) per ridurre l'importo regolarizzando spontaneamente.

Casi particolari: correggere un contratto già registrato

Il problema più segnalato dai proprietari è accorgersi, dopo la registrazione, che i dati catastali riportati sono sbagliati o incompleti. La soluzione dipende dalla natura dell'errore:

⚠️ Errore sostanziale vs errore formale Se il dato catastale è materialmente errato (subalterno o particella sbagliati), occorre un atto di rettifica/integrazione che richiami il contratto e la data di decorrenza, firmato da locatore e conduttore e registrato con imposta di registro in misura fissa e bollo. Se invece il dato in contratto è corretto ma è stato trascritto male in fase di registrazione telematica, è sufficiente segnalare l'errore formale all'Agenzia delle Entrate (anche con raccomandata o tramite l'area riservata), inviandone copia anche al conduttore.

In entrambi i casi conviene allegare la visura catastale aggiornata che dimostra i dati corretti: è la prova documentale che chiude la contestazione. Per gli errori che riguardano invece l'intestazione dell'immobile in Catasto la strada è diversa (voltura o istanza di rettifica), da non confondere con la correzione del contratto.

🔍 La visura corretta prima della registrazione

Per lo studio, avere la visura catastale aggiornata a monte evita rettifiche e sanzioni sul contratto registrato: un solo documento ufficiale con tutti gli identificativi da riportare nel Quadro C.

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Domande frequenti sui dati catastali nella locazione

Come si indicano i dati catastali nel contratto di locazione?

I dati catastali si indicano nel Quadro C – Dati degli Immobili del Modello RLI, riportando Comune, foglio, particella, subalterno, categoria e rendita esattamente come nella visura catastale. Le pertinenze vanno in righe separate con codice utilizzo 2.

I dati catastali sono obbligatori nei contratti di affitto?

Sì, dal 1° luglio 2010 l'indicazione dei dati catastali è obbligatoria per tutti i contratti di locazione o affitto, scritti o verbali (art. 19, comma 15, D.L. 78/2010). L'obbligo vale anche per cessioni, risoluzioni e proroghe.

Cosa succede se i dati catastali sono errati o mancanti?

La mancata o errata indicazione dei dati catastali comporta una sanzione dal 120% al 240% dell'imposta di registro dovuta per il contratto (art. 19, comma 15, D.L. 78/2010). L'errore va corretto con un atto di rettifica o con una segnalazione formale all'Agenzia delle Entrate.

Dove trovo foglio, particella e subalterno dell'immobile?

Foglio, particella e subalterno si leggono nella riga degli identificativi della visura catastale dell'Agenzia delle Entrate. Il proprietario può consultarli gratuitamente online; per gli immobili di terzi serve una visura catastale per immobile.

Devo indicare anche il box o la cantina nel Modello RLI?

Sì, ogni pertinenza locata insieme all'immobile (garage, cantina, box) va indicata in una riga separata del Quadro C con il codice utilizzo immobile 2, riportando i suoi identificativi catastali.

La visura catastale per la locazione è gratuita?

La consultazione catastale è gratuita per il proprietario sui propri immobili tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate. Per immobili di terzi, o quando serve un documento fatturabile per lo studio, la visura si richiede a pagamento tramite i canali professionali.

Un contratto senza dati catastali è nullo?

No: la mancanza dei dati catastali comporta una sanzione amministrativa, non la nullità. La nullità colpisce invece il contratto non registrato (art. 1, comma 346, L. 311/2004), che è cosa diversa dai dati catastali mancanti.

Continua con le guide operative per lo studio:

Fonti ufficiali / Official sources: Agenzia delle Entrate – Registrazione contratti (FAQ e Modello RLI) | Normattiva – D.L. 78/2010 | Gazzetta Ufficiale – L. 122/2010

Articolo aggiornato a / Article updated: . Le tariffe e le procedure indicate fanno riferimento alla normativa vigente. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sul portale ufficiale.