Pubblicato il 12 ottobre 2026 · Aggiornato a .
In sintesi: certificato di vigenza
Il certificato di vigenza è il certificato camerale che attesta l'iscrizione dell'impresa nel Registro Imprese e l'assenza di procedure concorsuali, ha valore legale e vale 6 mesi dal rilascio. Costa 5,00 € di diritti di segreteria (7,00 € lo storico) più l'imposta di bollo ed è richiesto da banche, autorità estere e stazioni appaltanti.
- Cos'è: certificato di iscrizione + dichiarazione di "non fallimento" (vigenza).
- Due forme: vigenza corrente (situazione attuale) e vigenza storica (intera vita dell'impresa).
- Validità: 6 mesi dal rilascio (ridotta a 3 mesi per banche e appalti).
- Costi ufficiali: diritti di segreteria 5,00 € (storico 7,00 €) + imposta di bollo.
- Canali: sportello CCIAA, Telemaco online o intermediario.
- Enti e associazioni: la vigenza non viene dalla CCIAA ma dalla Prefettura.
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Che cos'è il certificato di vigenza
Il certificato di vigenza è un certificato di iscrizione al Registro Imprese a cui la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), gestore del Registro Imprese, aggiunge la dichiarazione di assenza di procedure concorsuali (fallimento, liquidazione giudiziale, concordato preventivo e simili). Non è un tipo di documento a sé: è il certificato ordinario con l'opzione di "vigenza" attiva.
A differenza della visura camerale, che è un documento puramente informativo privo di valore certificativo, il certificato ha valore legale ed è opponibile a terzi: per questo viene richiesto da banche, autorità estere e stazioni appaltanti quando una semplice visura non basta. Per le basi della visura camerale e come si richiede vedi la guida completa alla visura camerale; per il confronto generale tra i due documenti consulta certificato camerale e visura: le differenze.
Vigenza corrente e vigenza storica
La dichiarazione di vigenza esiste in due forme. La vigenza corrente attesta che l'impresa, al momento della richiesta, non risulta sottoposta a procedure concorsuali; la vigenza storica estende l'attestazione all'intera vita dell'impresa, dalla costituzione a oggi. La scelta dipende da ciò che chiede il destinatario del documento.
La dichiarazione può essere aggiunta a quasi tutte le tipologie di certificato, con l'eccezione del certificato di deposito e del certificato di assetto proprietario. Alcune Camere indicano la stessa opzione con la dicitura "non fallimento (vigenza)". Quando un ente chiede genericamente il "certificato di vigenza" intende, nella quasi totalità dei casi, un certificato di iscrizione con la dichiarazione di vigenza corrente: conviene sempre verificare con il destinatario se serva la forma corrente o quella storica.
Imprese o enti: chi rilascia il certificato di vigenza
Non tutti i "certificati di vigenza" li rilascia la Camera di Commercio. Per le imprese iscritte al Registro Imprese il certificato viene dalla CCIAA; per associazioni e fondazioni riconosciute come persone giuridiche private la vigenza viene invece dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (UTG) o da un registro regionale. È l'errore più frequente di chi richiede il documento per un ente non commerciale.
Le associazioni e fondazioni private acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso le Prefetture (art. 1, D.P.R. 361/2000); in alcune Regioni il registro è regionale o provinciale. Il certificato di vigenza di questi enti indica sede, organi e poteri di rappresentanza e lo rilascia l'ufficio che tiene quel registro, non la Camera di Commercio.
| Soggetto | Registro | Ufficio competente |
|---|---|---|
| Società e ditte individuali | Registro Imprese | Camera di Commercio (CCIAA) |
| Associazioni e fondazioni riconosciute | Registro Persone Giuridiche | Prefettura (UTG) o registro regionale |
| Associazioni non riconosciute | Nessun registro costitutivo | Non esiste un certificato di vigenza |
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Validità e uso del certificato di vigenza
Il certificato di vigenza ha valore legale ed è valido sei mesi dalla data di rilascio. Per alcune finalità il destinatario accetta però solo un documento più recente: banche e stazioni appaltanti richiedono spesso una vigenza non anteriore a tre mesi. Sul tema della scadenza vedi la guida alla validità della visura camerale.
Il certificato riporta la dicitura che ne vieta la produzione agli organi della pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi: dal 2012, con la decertificazione (art. 40, D.P.R. 445/2000, come modificato dalla L. 183/2011), la PA non può più richiederlo ai privati, che usano l'autocertificazione. Il certificato di vigenza serve quindi nei rapporti privati e con l'estero: istruttorie bancarie, operazioni straordinarie, costituzione di garanzie, contratti con controparti o autorità estere.
Costi e canali: come richiederlo
Il certificato di vigenza costa, nei canali ufficiali, 5,00 € di diritti di segreteria per copia (7,00 € per il certificato storico), più l'imposta di bollo (16,00 €, D.P.R. 642/1972), spesso assolta in modo virtuale. Si richiede allo sportello della Camera di Commercio, online tramite Telemaco o tramite un intermediario. Ecco la procedura.
- Individuare la Camera di Commercio competente per la sede legale dell'impresa.
- Scegliere il canale: sportello, Telemaco online o un intermediario abilitato.
- Aderire al servizio Telemaco con profilo per la richiesta certificati, per il canale online.
- Richiedere il certificato di iscrizione indicando l'opzione di vigenza (corrente o storica).
- Versare i diritti di segreteria (5,00 € ordinario, 7,00 € storico) e l'imposta di bollo.
- Stampare il certificato su carta filigranata con contromarca olografica, oppure ritirarlo allo sportello.
- Per l'uso all'estero, richiedere il certificato allo sportello con firma olografa e procedere con l'apostille in Prefettura.
| Canale | Costo | Tempo | Valido per apostille estero |
|---|---|---|---|
| Sportello CCIAA | 5,00 € (storico 7,00 €) + bollo 16,00 € | Immediato, con prenotazione | Sì, con firma olografa del funzionario |
| Telemaco online | 5,00 € (storico 7,00 €) + bollo, su conto Telemaco | Immediato, download su carta filigranata | No, serve il certificato da sportello |
| Intermediario (Pro-Aiuto) | Secondo il servizio, fatturabile | In giornata, online | Documento informativo, non il certificato legale |
Procedura verificata il 12 ottobre 2026 sul portale ufficiale registroimprese.it.
Casi particolari
Due situazioni mettono spesso in difficoltà chi richiede il certificato di vigenza: l'uso all'estero e la vecchia "dicitura antimafia".
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Domande frequenti sul certificato di vigenza
Come si richiede il certificato di vigenza alla Camera di Commercio?
Il certificato di vigenza si richiede alla Camera di Commercio competente e costa 5,00 € di diritti di segreteria: allo sportello, online tramite Telemaco o tramite un intermediario, indicando l'opzione di vigenza corrente o storica sul certificato di iscrizione. Il rilascio è immediato allo sportello o in download con Telemaco.
Che differenza c'è tra certificato di vigenza e visura camerale?
Il certificato di vigenza ha valore legale ed è opponibile a terzi; la visura camerale no, è solo un documento informativo. Il certificato aggiunge inoltre la dichiarazione di assenza di procedure concorsuali, assente nella visura. Per un confronto completo vedi la guida su certificato e visura.
Quanto costa il certificato di vigenza?
Il certificato di vigenza costa, nei canali ufficiali, 5,00 € di diritti di segreteria per copia (7,00 € per il certificato storico), più l'imposta di bollo (16,00 €, D.P.R. 642/1972). Gli importi del bollo possono variare con la lunghezza del documento ed esistono casi di esenzione previsti da leggi speciali.
Quanto vale il certificato di vigenza?
Il certificato di vigenza è valido 6 mesi dalla data di rilascio. Per le istruttorie bancarie e per gli appalti, però, il destinatario accetta spesso solo un documento emesso da non più di 3 mesi: conviene verificare il termine richiesto prima di produrlo.
Qual è la differenza tra vigenza corrente e vigenza storica?
La vigenza corrente riguarda solo l'oggi, la storica no: la corrente attesta l'assenza di procedure concorsuali al momento della richiesta, mentre la storica la estende all'intera vita dell'impresa dalla costituzione. La forma corrente è quella richiesta più spesso; quella storica serve per verifiche di due diligence approfondite.
Il certificato di vigenza di un'associazione lo rilascia la Camera di Commercio?
No, il certificato di vigenza di un'associazione o fondazione riconosciuta non lo rilascia la Camera di Commercio ma la Prefettura, che tiene il Registro delle Persone Giuridiche (D.P.R. 361/2000), o un registro regionale. La CCIAA rilascia la vigenza solo per i soggetti iscritti al Registro Imprese.
Il certificato di vigenza scaricato online vale per l'estero?
No, il certificato scaricato online con Telemaco non è utilizzabile per l'apostille destinata all'estero: serve un certificato rilasciato allo sportello con firma olografa del funzionario, da portare poi in Prefettura per l'apposizione dell'apostille.
Posso presentare il certificato di vigenza alla pubblica amministrazione?
No, dal 2012 la pubblica amministrazione non può richiedere il certificato di vigenza ai privati e il documento riporta il divieto di produzione alla PA (art. 40, D.P.R. 445/2000). Nei rapporti con la PA si usa l'autocertificazione; il certificato resta valido per banche, controparti private e autorità estere.
- Visura camerale: guida completa — le basi del documento e come si richiede, prima di scegliere tra visura e certificato.
- Certificato camerale e visura — quando serve davvero il certificato e quando basta la visura informativa.
- Validità e scadenza — i termini di 6 e 3 mesi che banche e appalti pretendono sul documento.
- Documento per l'estero — versione in inglese, apostille e legalizzazione per le autorità straniere.
Fonti ufficiali / Official sources: Registro Imprese — Visure e certificati | Camera di Commercio | Normattiva — D.P.R. 445/2000 | Ministero dell'Interno — documentazione antimafia
Articolo aggiornato a / Article updated: . Le tariffe e le procedure indicate fanno riferimento alla normativa vigente. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sul portale ufficiale.
