Pubblicato il 14 luglio 2026 · Aggiornato il .
In sintesi: la cooperativa in visura camerale
Nella visura camerale di una società cooperativa lo status mutualistico si legge nella sezione Albi e Ruoli: riporta il numero di iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative (D.M. 23 giugno 2004), la sezione — mutualità prevalente (art. 2512 c.c.) o cooperative diverse — e una delle 14 categorie. La qualifica di mutualità prevalente, che apre alle agevolazioni fiscali, va riverificata ogni anno sui criteri dell'art. 2513 c.c.
- Dove: sezione "Albi e Ruoli" della visura ordinaria.
- Sezione I: cooperative a mutualità prevalente (art. 2512 c.c.).
- Sezione II: cooperative diverse (senza agevolazioni piene).
- Prevalenza: attività verso i soci > 50% (art. 2513 c.c.).
- Fonte dati: Registro Imprese / InfoCamere, vigilanza MIMIT.
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Dove leggere la cooperativa in visura
Nella visura camerale ordinaria lo status di società cooperativa non compare tra i dati anagrafici di apertura, ma nella sezione "Albi, ruoli e licenze" (spesso abbreviata "Albi e Ruoli"). È qui che il Registro Imprese, gestito dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), riporta l'iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative con la dicitura tipo "Sezione: cooperativa a mutualità prevalente di cui art. 2512 e seg. c.c." seguita dalla categoria.
Per la struttura di base della visura camerale e i suoi campi anagrafici rimandiamo alla guida completa alla visura camerale; qui ci concentriamo su ciò che è specifico della cooperativa e che i professionisti devono saper leggere in fase di due diligence o KYC.
La lettura corretta di questa sezione risponde a tre domande operative: la cooperativa è realmente iscritta all'Albo (requisito di esistenza), a quale sezione appartiene (mutualità prevalente o meno) e in quale categoria opera. Ognuna di queste informazioni ha conseguenze fiscali e contrattuali concrete.
Sezioni e categorie dell'Albo cooperative
L'Albo nazionale delle società cooperative, istituito con il D.M. 23 giugno 2004 e tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), è alimentato dai dati del Registro Imprese tramite InfoCamere. Si articola in due sezioni, a loro volta suddivise in 14 categorie. Ogni cooperativa riceve un numero di iscrizione con indicazione della sezione, riportato in visura.
| Sezione in visura | Riferimento | Cosa indica | Effetto per il professionista |
|---|---|---|---|
| Mutualità prevalente | Art. 2512 c.c. | Attività svolta prevalentemente verso/con i soci | Accesso alle agevolazioni fiscali piene; controllo annuale dei requisiti |
| Mutualità prevalente di diritto | Coop. sociali, L. 381/1991 | Prevalenza presunta ex lege, senza calcolo quantitativo | Qualifica stabile finché resta cooperativa sociale iscritta |
| Cooperative diverse | Sezione II | Non rispetta i criteri di prevalenza | Agevolazione limitata alla riserva legale (30%), ex art. 12 L. 904/1977 |
La categoria (fra le 14 previste — consumo, produzione e lavoro, agricole, sociali, edilizie di abitazione, ecc.) precisa il settore mutualistico. In sede di verifica, una discordanza tra la categoria dichiarata e l'attività reale (codice ATECO) è un segnale da approfondire.
Mutualità prevalente o non prevalente
La differenza tra cooperativa a mutualità prevalente e non prevalente è essenzialmente fiscale e si fonda sull'art. 2512 c.c. La cooperativa a mutualità prevalente svolge la propria attività prevalentemente in favore dei soci, oppure si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative o degli apporti dei soci. Questa prevalenza deve superare il 50% del valore complessivo, secondo i criteri quantitativi dell'art. 2513 c.c.
Per mantenere lo status — e le agevolazioni — la cooperativa deve rispettare anche le clausole statutarie antilucrative dell'art. 2514 c.c. (limiti a dividendi, riserve indivisibili, devoluzione del patrimonio residuo a fondi mutualistici). La qualifica non è acquisita una volta per tutte: va dimostrata ogni anno nella nota integrativa al bilancio.
Come verificarla dalla visura
La visura camerale dà la verifica formale; per quella sostanziale servono i bilanci depositati. Ecco la sequenza operativa che seguiamo in due diligence.
- Aprire la visura ordinaria e individuare in "Albi e Ruoli" il numero di iscrizione e la sezione dell'Albo.
- Controllare se è indicata la sezione "mutualità prevalente" (art. 2512 c.c.) o "cooperative diverse".
- Incrociare il dato con la nota integrativa dei bilanci depositati, dove è dimostrata la prevalenza ex art. 2513 c.c.
- Verificare nello statuto la presenza delle clausole antilucrative dell'art. 2514 c.c.
Procedura verificata il 14 luglio 2026 sul portale ufficiale Registro Imprese (registroimprese.it) e sull'Albo cooperative MIMIT.
I bilanci depositati al Registro Imprese sono quindi il complemento indispensabile: senza la nota integrativa, la visura attesta solo l'iscrizione all'Albo, non la persistenza sostanziale della prevalenza nell'esercizio in corso.
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Cosa cambia nel 2026
Nel 2026 il quadro della vigilanza sulle cooperative è cambiato: i tre decreti ministeriali del 5 marzo 2025 hanno ridisegnato la revisione cooperativa e l'ispezione straordinaria, con la nuova modulistica pubblicata dal MIMIT tra gennaio e marzo 2026. Sono novità che il professionista deve conoscere perché incidono sull'affidabilità della qualifica letta in visura.
I punti chiave per chi legge una visura di cooperativa nel 2026:
- Digitalizzazione dei verbali: le risultanze della revisione confluiscono in un verbale con firma digitale e la verifica avviene di norma da remoto.
- Cadenza biennale confermata: la revisione resta almeno biennale, con cicli che partono negli anni dispari.
- Registro Unico dei revisori: aperto anche a commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, per una vigilanza più tracciabile.
- Nuova denominazione: l'Albo viene rinominato "Registro nazionale delle società cooperative ed enti con scopo mutualistico".
Una cooperativa che non si sottopone alla revisione o che presenta gravi irregolarità può essere cancellata o perdere le agevolazioni: prima di operazioni rilevanti, conviene incrociare la visura con l'esito dell'ultima revisione.
Casi particolari
Un secondo caso ricorrente, segnalato dai professionisti nei forum di settore, è la perdita della qualifica di mutualità prevalente. Se per due esercizi consecutivi la cooperativa non rispetta i criteri dell'art. 2513 c.c., scatta l'obbligo dell'art. 2545-octies c.c.: gli amministratori redigono un apposito bilancio per determinare il valore delle riserve indivisibili da imputare, e la cooperativa migra alla sezione "cooperative diverse". In visura questo si traduce in un cambio di sezione dell'Albo che, letto isolatamente, sembra una semplice variazione ma segnala in realtà la fine delle agevolazioni fiscali piene.
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Domande frequenti sulla cooperativa in visura camerale
Come si legge una cooperativa nella visura camerale?
Si legge nella sezione "Albi e Ruoli" della visura ordinaria, nei 3 dati che riporta: numero di iscrizione all'Albo, sezione (mutualità prevalente o cooperative diverse) e categoria. I dati anagrafici e le cariche si leggono come per ogni impresa, come spiegato nella guida alla lettura campo per campo.
Come capire se una cooperativa è a mutualità prevalente dalla visura?
Sì, se in "Albi e Ruoli" compare la sezione "cooperativa a mutualità prevalente di cui art. 2512 e seg. c.c." la qualifica è formalmente presente. La verifica sostanziale richiede però il controllo dei criteri dell'art. 2513 c.c. nella nota integrativa del bilancio depositato.
Cosa significa la sezione dell'Albo nella visura di una cooperativa?
La sezione indica il regime mutualistico e distingue 2 profili fiscali: la sezione I (mutualità prevalente) dà accesso alle agevolazioni fiscali piene, la sezione II (cooperative diverse) limita l'agevolazione alla riserva legale. È il primo dato da controllare per valutare il profilo fiscale della cooperativa.
Le cooperative depositano l'elenco soci in Camera di Commercio?
No, le cooperative non sono tenute a depositare l'elenco soci al Registro Imprese, a differenza delle società di capitali. In visura non compare quindi la compagine sociale nominativa: per identificarla occorre il libro soci tenuto dalla cooperativa.
Quali agevolazioni fiscali spettano alla cooperativa a mutualità prevalente?
Sì, le cooperative a mutualità prevalente accedono a tassazioni ridotte e alla detassazione degli utili destinati a riserve indivisibili. Le cooperative diverse beneficiano solo dell'esenzione sulla quota di utili a riserva legale obbligatoria (30%), ai sensi dell'art. 12 L. 904/1977.
Cosa cambia per le cooperative nel 2026?
Dal 2026 sono operativi i 3 decreti ministeriali del 5 marzo 2025 con nuova modulistica di vigilanza: verbali con firma digitale, verifiche da remoto, Registro Unico dei revisori aperto anche a commercialisti e avvocati e la ridenominazione dell'Albo in "Registro nazionale delle società cooperative ed enti con scopo mutualistico".
Cosa succede se una cooperativa perde la mutualità prevalente?
Sì: se per 2 esercizi consecutivi non rispetta i criteri dell'art. 2513 c.c., la cooperativa perde la qualifica: gli amministratori redigono il bilancio ex art. 2545-octies c.c. e la società migra alla sezione "cooperative diverse", con la fine delle agevolazioni fiscali piene.
Serve la visura ordinaria o storica per verificare una cooperativa?
No, non serve sempre la storica: la visura ordinaria basta per la fotografia attuale (sezione Albo, categoria, cariche). La visura storica serve quando occorre ricostruire i cambi di sezione, sede o organi nel tempo, per esempio in un'operazione straordinaria o in un contenzioso.
- Visura camerale: cos'è e come richiederla — le basi del documento e la procedura di richiesta online.
- Leggere la visura campo per campo — l'interpretazione di ogni sezione, dai soci ai bilanci.
- Bilanci depositati al Registro Imprese — dove trovare la prova sostanziale della prevalenza mutualistica.
- Startup innovativa in visura — un'altra sezione speciale del Registro da leggere con attenzione.
Fonti ufficiali / Official sources: MIMIT — Albo delle società cooperative | Registro Imprese (InfoCamere) | Normattiva — Codice civile, artt. 2512-2514 e 2545-octies | Agenzia delle Entrate — regime fiscale cooperative
Articolo aggiornato a / Article updated: . Le tariffe e le procedure indicate fanno riferimento alla normativa vigente. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sul portale ufficiale.
