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Ricerca Immobili Debitore 2026: Visura e Capienza

Data: 30 settembre 2026
Tempo di lettura: 10 min
Chiave di casa su una mappa catastale accanto a una lente d'ingrandimento, tema ricerca immobili del debitore 2026
Scritto e verificato dalla Redazione di Pro-Aiuto, specializzata in documenti d'impresa, visure camerali e catastali. Contenuti basati esclusivamente su fonti ufficiali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, Normattiva).
Pubblicato il 29 settembre 2026 · Aggiornato a .

In sintesi: ricerca degli immobili del debitore

Per sapere se il debitore ha immobili si parte dalla visura catastale nominativa sul suo codice fiscale, gratuita online dal 1° gennaio 2025 anche per chi non è proprietario, e la si incrocia con l'ispezione ipotecaria per soggetto (da 7,56 € online). Solo così si capisce se l'immobile è libero, gravato o già aggredito da altri creditori (art. 2740 c.c.).

  • Visura nominativa: immobili di cui il soggetto è oggi titolare, in tutta Italia salvo Trento e Bolzano.
  • Ispezione ipotecaria: ipoteche, pignoramenti e atti di disposizione trascritti.
  • Atti gratuiti recenti: donazione o fondo patrimoniale aggredibili entro 1 anno dalla trascrizione (art. 2929-bis c.c.).
  • Prima casa: il creditore privato può pignorarla; il limite vale solo per la riscossione fiscale.

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La visura nominativa come punto di partenza della ricerca

La visura catastale nominativa (o per soggetto) elenca gli immobili su cui una persona fisica o giuridica risulta oggi titolare di diritti reali, ed è il primo strumento del creditore perché i dati del Catasto sono pubblici e consultabili da chiunque. L'Agenzia delle Entrate (AdE), gestore del Catasto, la rilascia online in esenzione da tributi anche al non proprietario dal 1° gennaio 2025 (D.Lgs. 139/2024).

Per i campi della visura vedi la guida alla visura catastale per soggetto; per rendita, categorie e dati identificativi la guida professionale alla visura catastale.

Come cercare gli immobili del debitore: la sequenza in 6 passaggi

La ricerca degli immobili di un debitore richiede due registri distinti: il Catasto, che dice di quali immobili il soggetto è intestatario, e i Registri Immobiliari (ex Conservatoria), che dicono quali ipoteche, pignoramenti e atti di disposizione li riguardano.

  1. Recuperare il codice fiscale esatto del debitore dal titolo, dal contratto o dalla visura camerale: la ricerca per nome espone al rischio di omonimie.
  2. Accedere ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS e scegliere la visura per immobili non di proprietà.
  3. Impostare la ricerca per soggetto su tutto il territorio nazionale (escluse le province autonome di Trento e Bolzano) e scaricare la visura attuale.
  4. Eseguire l'ispezione ipotecaria per soggetto sullo stesso codice fiscale, pagando con pagoPA la tariffa ridotta del 20%.
  5. Incrociare per ogni immobile quota, diritto reale e formalità trascritte o iscritte, annotando grado e importo delle ipoteche.
  6. Stimare la capienza dell'immobile prima di notificare il pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c.).
Canali per la ricerca degli immobili del debitore: costi e tempi (2026)
CanaleCosa restituisceCostoTempi
AdE, visura catastale online (non proprietario)Immobili attuali intestati al codice fiscale€0 (esente da tributi)immediato
AdE, ispezione ipotecaria online (non proprietario)Formalità sul soggetto, nel periodo informatizzato€9,45 ridotti del 20% = €7,56 per soggetto, + €3,78 (€4,73 ridotti del 20%) ogni 15 formalità oltre 30immediato dopo la ricevuta pagoPA; documento disponibile 10 giorni
Ufficio provinciale – Territorio (sportello)Visure e ispezioni, anche storichetariffa piena da tabellain giornata, con accesso fisico
Pro-Aiuto (intermediario)Visura catastale e pregiudizievoli di Conservatoria in PDFtariffa del servizio, fatturabileconsegna rapida, senza SPID del professionista

Procedura verificata il 29 settembre 2026 sul portale ufficiale dell'Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it, schede visura catastale online e ispezione ipotecaria online).

Cosa significa l'esito della visura nominativa e cosa fare dopo

L'esito della visura nominativa dice come il Catasto registra oggi i diritti, non chi è proprietario in senso civilistico: un risultato vuoto può nascondere un'alienazione recente o un'omonimia, uno pieno può riguardare diritti non pignorabili.

Esito della visura nominativa sul debitore: significato e prossima verifica
EsitoCosa può significareVerifica successivaAggredibile?
Nessun immobileNessun bene, codice fiscale errato, beni in provincia tavolare, alienazione recenteIspezione ipotecaria per soggetto e ricerca nel libro fondiarioDa accertare
Proprietà 1/1Piena titolarità catastaleIspezione ipotecaria: ipoteche e pignoramenti anterioriSì, previa capienza
Quota di comproprietà (es. 1/2)Bene in comunione con terziVerifica degli altri comproprietariSì, la quota, con possibile giudizio di divisione (art. 600 c.p.c.)
Nuda proprietà o usufruttoDiritto reale parzialeEtà dell'usufruttuario e durata dell'usufruttoSì, ma con valore di realizzo ridotto
Diritto di abitazione o usoDiritto personale di godimentoTitolo costitutivoNo: non cedibile (art. 1024 c.c.)
Proprietà ma fondo patrimoniale annotatoVincolo non visibile in CatastoIspezione ipotecaria e data del vincoloSolo per debiti inerenti ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.) o entro 1 anno (art. 2929-bis c.c.)

Per leggere l'elenco delle formalità vedi la guida all'ispezione ipotecaria.

Completa il fascicolo sul debitore in un solo passaggio

Intestazioni catastali e formalità di Conservatoria nello stesso fascicolo, prima di spendere in precetto e pignoramento.

rendita e intestatarireport in PDFfatturabile

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Capienza: l'immobile del debitore vale il pignoramento?

La capienza è la parte di valore dell'immobile che resta al creditore procedente dopo il prezzo d'asta effettivo, le spese di procedura e i creditori con diritto di prelazione: se è vicina a zero, il pignoramento costa più di quanto rende. Le spese per l'espropriazione sono pagate per prime (art. 2770 c.c.) e l'ipoteca iscritta prima prevale sul creditore chirografario (art. 2808 c.c.).

L'offerta è efficace anche se inferiore fino a un quarto al prezzo base (art. 571 c.p.c.). Il creditore deve chiedere la vendita entro 45 giorni dal pignoramento (art. 497 c.p.c.) e depositare la documentazione ipocatastale del ventennio (art. 567 c.p.c.).

Esempio di calcolo della capienza (dati ipotetici)

Un appartamento stimato 180.000 €, con mutuo residuo garantito da ipoteca di primo grado per 110.000 €, lascia al creditore chirografario al massimo 13.000 € nello scenario di aggiudicazione all'offerta minima.

Calcolo della capienza di un immobile pignorabile: esempio con aggiudicazione all'offerta minima
VoceImportoRiferimento
Prezzo base di stima180.000 €Perizia dell'esperto stimatore
Offerta minima efficace (−25%)135.000 €art. 571 c.p.c.
Spese di procedura (ipotesi)−12.000 €prededuzione, art. 2770 c.c.
Credito ipotecario di primo grado−110.000 €prelazione, art. 2808 c.c.
Residuo per i chirografari13.000 €ripartito tra i creditori intervenuti (art. 2741 c.c.)

Con un secondo chirografario intervenuto per lo stesso importo il residuo si dimezza.

Creditore privato o Fisco: quando la prima casa è pignorabile

La prima casa del debitore è pignorabile dal creditore privato munito di titolo esecutivo, senza soglie minime: l'impignorabilità dell'unico immobile adibito ad abitazione e residenza vale solo per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), l'ente pubblico che riscuote i crediti fiscali (art. 76 DPR 602/1973).

Pignoramento immobiliare: limiti per creditore privato e Agenzia delle Entrate-Riscossione
SituazioneCreditore privatoAgenzia delle Entrate-Riscossione
Unica casa, abitazione e residenza, non di lussoPignorabileNon pignorabile
Altri immobiliPignorabiliSolo se il valore complessivo supera 120.000 €
Iscrizione di ipotecaCon titolo (ipoteca giudiziale)Per debiti non inferiori a 20.000 € (art. 77 DPR 602/1973)
Tempo minimoDopo precettoAlmeno 6 mesi dall'iscrizione dell'ipoteca

La disciplina confluirà nel Testo unico D.Lgs. 33/2025, applicabile dal 1° gennaio 2027 (art. 4 D.L. 200/2025).

Casi particolari

Il caso più ricorrente nei forum: visura nominativa vuota perché il debitore ha donato la casa ai figli o l'ha conferita in fondo patrimoniale mesi prima; l'atto emerge solo dall'ispezione ipotecaria.

⚠️ Donazione o fondo patrimoniale dopo il debito Se l'atto gratuito è successivo al sorgere del credito, il creditore munito di titolo esecutivo può pignorare il bene senza prima ottenere la revocatoria, purché trascriva il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto (art. 2929-bis c.c.). Oltre l'anno serve la revocatoria (art. 2901 c.c.).
💡 Immobile non accatastato o in provincia tavolare Un fabbricato mai dichiarato al Catasto non compare nella visura nominativa: vedi la guida agli immobili fantasma. Nelle province autonome di Trento e Bolzano la ricerca catastale online non è disponibile e la titolarità si verifica nel libro fondiario.

Verifica gli immobili prima di notificare il pignoramento

Visura nominativa e formalità aggiornate ti dicono se il bene c'è, se è libero e quanto resta dopo le ipoteche anteriori.

rendita e intestatarireport in PDFfatturabile

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Domande frequenti sulla ricerca degli immobili del debitore

Come sapere se il debitore ha immobili intestati?

La visura catastale nominativa sul codice fiscale del debitore costa 0 € online con SPID, CIE o CNS, anche per chi non è proprietario. Va poi affiancata dall'ispezione ipotecaria per soggetto, che mostra ipoteche, pignoramenti e atti di disposizione.

Si può fare una visura catastale nominativa su un'altra persona?

Sì, la visura catastale nominativa si può fare su un'altra persona perché i dati del Catasto sono pubblici. Online per i non proprietari è disponibile la visura attuale per soggetto, in esenzione da tributi dal 1° gennaio 2025; la planimetria invece resta riservata ai titolari e ai loro delegati.

La visura nominativa mostra ipoteche e pignoramenti?

No, la visura catastale nominativa non mostra ipoteche né pignoramenti: questi risultano solo nei Registri Immobiliari. Per vederli serve l'ispezione ipotecaria per soggetto, che online costa 7,56 € per soggetto con la riduzione telematica del 20%.

Il creditore può pignorare la prima casa del debitore?

Sì, il creditore privato con titolo esecutivo può pignorare anche la prima casa, senza soglie di 120.000 €. Il divieto riguarda solo l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sull'unico immobile di residenza non di lusso (art. 76 DPR 602/1973).

Il debitore ha donato la casa: il creditore può ancora pignorarla?

Sì, se la donazione è successiva al credito e il pignoramento viene trascritto entro 1 anno dalla trascrizione della donazione, senza bisogno della revocatoria (art. 2929-bis c.c.). Oltre l'anno serve l'azione revocatoria ordinaria.

Quanto costa la ricerca degli immobili di un debitore?

Sui canali ufficiali online la visura nominativa è gratuita e l'ispezione ipotecaria per soggetto costa 7,56 €, più 3,78 € ogni 15 formalità oltre le prime 30. Allo sportello si paga la tariffa piena (9,45 € e 4,73 €).

Come funziona l'abbonamento Pro-Aiuto per le visure catastali?

La prova del servizio catastale di Pro-Aiuto costa 4,76 € per 3 giorni e prosegue come abbonamento a 49,90 € al mese, rinnovato ogni 30 giorni e disdicibile in qualsiasi momento; il periodo in corso non è rimborsato. Una volta fornito il contenuto digitale il recesso non si applica (art. 59 Codice del Consumo), mentre la garanzia soddisfatto o rimborsato copre l'ultimo importo versato secondo i termini e condizioni del servizio.

Continua con le guide operative per lo studio:

Fonti ufficiali / Official sources: Agenzia delle Entrate — visura catastale online | Agenzia delle Entrate — visura catastale, che cos'è | Agenzia delle Entrate — ispezione ipotecaria online | Agenzia delle Entrate-Riscossione — procedure esecutive | Normattiva — Codice civile | Normattiva — Codice di procedura civile | Normattiva — DPR 602/1973 | Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 33/2025

Articolo aggiornato a / Article updated: . Le tariffe e le procedure indicate fanno riferimento alla normativa vigente. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sul portale ufficiale.