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Preavviso Segnalazione CRIF 2026: i 15 Giorni

Data: 2 luglio 2026
Tempo di lettura: 8 min
Busta raccomandata con avviso di ricevimento accanto a un calendario: il preavviso di segnalazione CRIF dei 15 giorni
Scritto e verificato dalla Redazione di Pro-Aiuto, specializzata in documenti d'impresa, visure camerali e catastali. Contenuti basati esclusivamente su fonti ufficiali (Garante Privacy, Banca d'Italia, CRIF).
Pubblicato il 2 luglio 2026 · Aggiornato il .

In sintesi: il preavviso di segnalazione CRIF

Prima di registrare la prima informazione negativa in un Sistema di Informazioni Creditizie (SIC), il partecipante deve inviare all'interessato un preavviso e attendere almeno 15 giorni dalla spedizione (art. 5, comma 6, Codice di condotta SIC; art. 125, comma 3, D.Lgs. 385/1993 – TUB per il credito al consumo). Senza preavviso valido la segnalazione è illegittima e va cancellata.

  • Chi lo invia: il partecipante (banca, finanziaria, altro soggetto accreditato), non CRIF.
  • Termine: ≥15 giorni dalla spedizione, prima che il dato sia accessibile agli altri partecipanti.
  • Solo primo ritardo: per i ritardi successivi non è dovuto un nuovo preavviso.
  • Onere della prova: grava sul partecipante, che deve provare l'invio con mezzo tracciabile.
  • Effetto del vizio: segnalazione cancellabile; il risarcimento non è automatico e va provato.

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Cos'è il preavviso di segnalazione e la base normativa

Il preavviso di segnalazione è la comunicazione obbligatoria con cui il partecipante avvisa l'interessato che un ritardo di pagamento sta per essere registrato in un SIC. La fonte è duplice: l'art. 5, comma 6, del Codice di condotta per i sistemi di informazione creditizia (approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, provv. 12/2019) e, per i contratti di credito ai consumatori, l'art. 125, comma 3, del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario – TUB).

Il SIC gestito da CRIF S.p.A., gestore del Sistema di Informazioni Creditizie EURISC, si limita a ricevere e conservare il dato: l'obbligo di preavviso è a carico del partecipante che segnala, non di CRIF. Questo è il primo punto che un professionista deve tenere presente quando valuta la contestabilità di una segnalazione: la responsabilità è dell'intermediario che ha caricato il dato.

Il preavviso non serve a rendere “opzionale” la segnalazione, ma a offrire una finestra di regolarizzazione: se l'interessato paga entro il termine, il primo dato negativo non viene reso visibile agli altri partecipanti.

Quando scatta il preavviso e come contare i 15 giorni

Il preavviso è dovuto solo prima della prima registrazione di un'informazione negativa e i 15 giorni si contano dalla spedizione del preavviso, non dalla ricezione (art. 5, comma 6, Codice SIC). Prima che siano decorsi almeno 15 giorni dalla spedizione, il dato del primo ritardo non può essere reso accessibile agli altri partecipanti del SIC.

Solo il primo ritardo: la regola dei due mesi

Per il primo ritardo, la registrazione diventa visibile nel SIC solo in presenza di un mancato pagamento per due mesi (due rate) consecutivi, secondo i tempi minimi di conservazione del Codice SIC. È durante questa finestra che deve arrivare il preavviso: la sequenza corretta è ritardo → preavviso → 15 giorni → eventuale registrazione. Chi regolarizza entro i 15 giorni evita che il primo dato negativo sia condiviso.

Ritardi successivi: nessun nuovo preavviso

Per i ritardi successivi al primo non è dovuto un nuovo preavviso e la segnalazione può avvenire mensilmente, anche per una sola rata. Questo è l'errore di lettura più frequente: il diritto al preavviso “si consuma” con la prima segnalazione negativa. Un professionista che assiste un debitore già segnalato in passato non potrà quindi eccepire il mancato preavviso sui ritardi maturati dopo il primo evento negativo regolarmente comunicato.

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L'onere della prova dell'invio: chi deve dimostrare cosa

L'onere di provare l'invio del preavviso grava interamente sul partecipante, che deve utilizzare un mezzo idoneo a dimostrare non solo la spedizione ma la tracciabilità della comunicazione (art. 5, comma 6, Codice SIC). La spedizione con posta ordinaria non è sufficiente se l'interessato contesta di aver ricevuto la comunicazione: senza prova tracciabile, il vizio rende la segnalazione illegittima e cancellabile.

Per questo, sul piano operativo, contano solo i canali che lasciano una traccia dimostrabile.

Preavviso di segnalazione CRIF: idoneità dei canali di invio (art. 5, comma 6, Codice SIC)
CanaleProva dell'invioIdoneo all'onere?
Raccomandata A/RRicevuta di ritornoSì — standard consolidato
PECRicevute di accettazione e consegnaSì — tracciabile
Messaggistica tracciabileReport di consegna del messaggioSì, se prova la consegna (caso controverso)
Posta ordinariaNessuna prova di consegnaNo — onere non assolto se contestata
Comunicazione verbale / telefonicaNessuna tracciaNo

La ripartizione dell'onere è la leva difensiva più efficace: chi contesta non deve provare di non aver ricevuto il preavviso; è il partecipante a dover provare di averlo inviato con mezzo tracciabile.

Credito al consumo vs. rapporti professionali

Il mancato preavviso rende la segnalazione illegittima con certezza nel credito al consumo, perché l'obbligo trova doppia fonte nell'art. 5 del Codice SIC e nell'art. 125, comma 3, del TUB; nei rapporti professionali (impresa, partita IVA) la tutela deriva dal solo Codice SIC. La distinzione è stata evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità, che collega l'illegittimità automatica per mancato preavviso soprattutto ai contratti di credito ai consumatori.

Per il professionista che valuta la contestabilità, la domanda-chiave è quindi: il rapporto è un credito al consumo (persona fisica per scopi estranei all'attività) o un rapporto d'impresa? Nel primo caso la difesa su base normativa è più solida. Il diritto al preavviso resta comunque riconosciuto dal Codice SIC a tutte le persone fisiche, a prescindere dalla qualifica.

💡 Preavviso ≠ Centrale dei Rischi L'obbligo di preavviso dei 15 giorni riguarda i SIC privati (CRIF, Experian, CTC). La Centrale dei Rischi di Banca d'Italia segue regole proprie e non prevede il preavviso in questa forma. Per capire quale banca dati stai valutando, vedi il confronto tra CRIF, Experian, CTC e Centrale Rischi.

Workflow di verifica del preavviso per professionisti

Per contestare una segnalazione per vizio di preavviso conviene seguire una sequenza ordinata: prima l'accertamento della posizione, poi il reclamo all'intermediario, infine l'ABF. Ecco la procedura operativa.

Come contestare una segnalazione per mancato preavviso

  1. Verificare gli stati registrati e la data della prima segnalazione negativa consultando la posizione CRIF.
  2. Stabilire se si tratta di credito al consumo (persona fisica) o rapporto d'impresa, per individuare la base normativa applicabile.
  3. Presentare reclamo scritto al partecipante che ha segnalato, chiedendo la prova tracciabile dell'invio del preavviso e, in sua assenza, la cancellazione.
  4. Attendere la risposta dell'intermediario, tenuto a rispondere entro 60 giorni dal reclamo.
  5. In caso di silenzio o risposta insoddisfacente, presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o all'autorità competente.

Casi particolari: WhatsApp, PEC e onere non assolto

Il caso limite più discusso emerso dalla prassi riguarda il preavviso inviato tramite semplice messaggio di messaggistica istantanea: il Codice SIC ammette forme di comunicazione tracciabili, ma se l'intermediario non è in grado di provare la consegna effettiva del messaggio, l'onere non è assolto e la segnalazione resta contestabile. Un preavviso inviato con posta ordinaria e contestato dall'interessato produce lo stesso esito: onere non assolto, segnalazione cancellabile.

⚠️ Attenzione al risarcimento non automatico La cancellazione per mancato preavviso non comporta automaticamente il risarcimento del danno. La giurisprudenza (v. Cass. ord. 29252/2024) esclude il danno “in re ipsa”: il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale va allegato e provato, con il nesso causale tra segnalazione illegittima e danno. Il danno può essere presunto solo se la segnalazione ha determinato, ad esempio, la revoca di linee di credito.

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Domande frequenti sul preavviso di segnalazione CRIF

Come funziona il preavviso di segnalazione CRIF?

Il partecipante invia all'interessato un preavviso e attende almeno 15 giorni dalla spedizione prima di rendere accessibile la prima informazione negativa nel SIC (art. 5, comma 6, Codice di condotta SIC). Se il pagamento avviene entro il termine, il primo dato negativo non viene condiviso.

Quanti giorni prima della segnalazione deve arrivare il preavviso?

Almeno 15 giorni, calcolati dalla spedizione del preavviso e non dalla ricezione (art. 5, comma 6, Codice SIC). Prima che siano decorsi 15 giorni dalla spedizione, il dato del primo ritardo non può essere reso accessibile agli altri partecipanti.

La segnalazione senza preavviso è illegittima?

Sì: in assenza di preavviso valido la segnalazione è illegittima e va cancellata. Nel credito al consumo l'obbligo ha doppia fonte (art. 5 Codice SIC e art. 125, comma 3, TUB); nei rapporti d'impresa deriva dal solo Codice SIC.

Chi deve provare di aver inviato il preavviso?

L'onere della prova grava sul partecipante che ha effettuato la segnalazione. Deve dimostrare l'invio con un mezzo tracciabile (raccomandata A/R o PEC): la posta ordinaria non basta se l'interessato contesta di aver ricevuto la comunicazione.

Il preavviso è dovuto anche per i ritardi successivi al primo?

No: il preavviso è dovuto solo prima della prima registrazione negativa. Per i ritardi successivi la segnalazione può avvenire mensilmente, anche per una sola rata, senza un nuovo preavviso.

Un preavviso inviato via WhatsApp è valido?

Solo se l'intermediario è in grado di provare la consegna del messaggio. Il Codice SIC ammette forme di messaggistica tracciabili, ma se la consegna non è dimostrabile l'onere non è assolto e la segnalazione resta contestabile.

Ottengo un risarcimento se manca il preavviso?

Non automaticamente. La cancellazione è dovuta, ma il danno non è “in re ipsa”: va allegato e provato, incluso il nesso causale (Cass. ord. 29252/2024). Il pregiudizio può essere presunto quando la segnalazione ha causato, ad esempio, la revoca di affidamenti.

Il preavviso vale anche per la Centrale dei Rischi di Banca d'Italia?

No: l'obbligo di preavviso dei 15 giorni riguarda i SIC privati (CRIF, Experian, CTC). La Centrale dei Rischi di Banca d'Italia segue regole proprie; per la distinzione operativa vedi la guida su tempi, rettifica e cancellazione.

Continua con le guide operative per lo studio:

Fonti ufficiali / Official sources: Garante Privacy — Codice di condotta SIC | Normattiva — art. 125 D.Lgs. 385/1993 (TUB) | Banca d'Italia — Relazioni creditizie | CRIF — Come funziona il SIC

Articolo aggiornato a / Article updated: . Le tariffe e le procedure indicate fanno riferimento alla normativa vigente. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sul portale ufficiale.